Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17808 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 17808 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 27/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 32675-2018 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Oggetto
Integrazione salariale del 2% conseguente al riconoscimento dell’infermità per causa di servizio
R.G.N. 32675/2018 CC 17/04/2024
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 835/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 13/06/2018 R.G.N. 941/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
L’odierno controricorrente, dipendente RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, aveva agito dinanzi al Tribunale di Lecce al fine di vedersi riconoscere il pagamento, da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, della somma complessiva di euro 4.876,66 a titolo di integrazione salariale del 2,5% conseguente al riconoscimento dell’infermità per causa di servizio, oltre accessori di legge, con condanna dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al relativo pagamento.
In particolare, aveva dedotto di aver chiesto, con domanda del 10/03/2003, il riconoscimento dell’infermità per causa di servizio e il conseguente equo indennizzo; detta domanda era stata rigettata in sede amministrativa ma successivamente vi era stato il riconoscimento giudiziale con sentenza n. 7360/2007 del Tribunale di Lecce che aveva condannato l’Istituto a corrispondere al sig. COGNOME l’equo indennizzo, in relazione alla Categ.VI° di cui alla Tabella A allegata al d.P.R. 30/12/1981 n. 834.
L’indicata sentenza era stata impugnata dallo stesso COGNOME e la Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 3105 del 3/12/2010, aveva condannato l’Istituto al pagamento dell’equo indennizzo in
relazione alla IV° Categoria (invece che con riferimento alla VI° Categ.).
Il COGNOME aveva, quindi, chiesto anche la liquidazione dell’incremento percentuale del 2,5% della retribuzione a titolo di anzianità di servizio in godimento a far data dal 10/3/2003, data di presentazione della domanda di equo indennizzo, ma l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva riconosciuto tale incremento solo dal 5/3/2010 (data della domanda di integrazione salariale).
Il COGNOME proponeva ricorso al Tribunale di Lecce che veniva respinto con sentenza n. 1859/2017.
Decidendo sull’impugnazione del dipendente, la Corte d’appello di Lecce, in riforma della decisione di prime cure, accoglieva la domanda ritenendo dovuta l’integrazione salariale sin dal marzo 2003, data della domanda di riconoscimento dell’infermità per causa di servizio.
La Corte territoriale poneva, a fondamento del decisum , la previsione di cui all’art. 26 del contratto collettivo di lavoro del 14 febbraio 2001 ed il riferimento alla ‘relativa domanda’ da intendersi quale domanda presupposta al ‘provvedimento formale’ che riconosce lo stato di invalidità o di mutilazione.
Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’RAGIONE_SOCIALE, prospettando un motivo di ricorso.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico articolato motivo l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro
ovvero, in particolare, degli artt. 1362 c.c. e segg. -anche con riferimento all’art. 26 CCNL del 14.02.2001 ad integrazione CCNL EPNE 1998-2001 del 16.01.1999 in relazione alla violazione dei principi di cui all’art. 111 Cost. e, in particolare, del comma 7, in una lettura integrata con l’art. 6 CEDU.
Sostiene che la Corte non avrebbe tenuto conto del carattere prioritario e sufficiente del canone fondato sul significato letterale delle parole secondo la connessione di esse che condurrebbe a ritenere dovuta l’integrazione salariale per cui è causa dalla data della relativa domanda di attribuzione e non da quella di riconoscimento dell’infermità per causa di servizio e dell’equo indennizzo.
2. Il motivo è infondato.
Occorre premettere che il beneficio per cui è causa era stato già previsto dall’art. 44 r.d. n. 1290 del 1922, esteso agli invalidi per servizio, dipendenti dello Stato e di enti pubblici, in virtù della legge n. 474 del 1958 e degli artt. 1 e 3 legge n. 539 del 1950.
Lo stesso spettava anche per il periodo successivo all’entrata in vigore del c.c.n.l. relativo al personale del comparto degli enti pubblici non economici del 16 febbraio 1999, ad integrazione del quale il c.c.n.l. EPNE sottoscritto in data 14 febbraio 2001 ha inserito l’ art. 26 (Modalità di applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali) il quale espressamente prevede che: «1 . In favore del personale riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o mutilato per causa di servizio è riconosciuto un incremento percentuale, nella misura rispettivamente del 2,50% e
dell’1,25% della retribuzione di cui all’art. 29, comma 2, lett. a) in godimento alla data di presentazione della relativa domanda a seconda che l’invalidità sia stata ascritta alle prime sei categorie di menomazione ovvero alle ultime due. Il predetto incremento, non riassorbibile, viene corrisposto a titolo di salario individuale di anzianità ».
È pur vero che l’art. 70 del d.l. n. 112 del 2008, conv., con mod. dalla legge n. 133 del 2008 ha previsto che: « A decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un’infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 e successive modificazioni, fermo restando il diritto all’equo indennizzo é esclusa l’attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie ».
Tale disposizione, tuttavia, non può avere determinato il venir meno dell’incremento già riconosciuto a coloro che l’avevano maturato prima dell’abrogazione.
Ed allora occorre verificare, alla luce del contenuto dell’art. 26 del c.c.n.l. EPNE sopra riportato, quando il diritto al previsto incremento sia stato maturato.
È certo testuale che l’accertamento della causa di servizio costituisca un presupposto necessario per l’ottenimento del beneficio dell’integrazione salariale.
Se è un presupposto allora va prima definito il procedimento per il riconoscimento della causa di
servizio e solo dopo può essere corrisposta l’integrazione salariale del 2,5%.
Tuttavia, il riferimento contenuto nella disposizione pattizia alla ‘data di presentazione della relativa domanda’ non può che essere relativo alla domanda di riconoscimento della causa di servizio come si deduce dal riferimento all’ascrivibilità dell’invalidità alle prime sei categorie di menomazione ovvero alle ultime due.
Nello specifico, non vi è dubbio che il diritto all’integrazione salariare per cui è causa fosse maturato con il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio e cioè prima dell’abrogazione di cui all’art. 70 cit.
A favore di tale interpretazione milita il tenore della clausola che si esprime nel senso della doverosità dell’incremento e non richiede che lo stesso sia espressamente sollecitato, con la conseguenza che la domanda alla quale si fa riferimento non può che essere quella di riconoscimento della causa di servizio.
Diversamente si farebbero ricadere sul dipendente le conseguenze del tardivo accoglimento e dell’illegittimo rigetto della domanda di riconoscimento della causa di servizio.
La ratio della maggiorazione risiede nella maggiore gravosità del lavoro che svolge il dipendente affetto da invalidità che viene compensata in quanto l’invalidità medesima è conseguenza del rapporto d’ufficio e rispetto a questa ratio risulta dissonante una interpretazione che limiti la maggiorazione e la escluda per il periodo necessario all’accertamento della causa di servizio.
D’altro canto, poiché si tratta di un beneficio riconosciuto in termini percentuali rispetto alla retribuzione in godimento alla data della domanda serve ad evitare che sia il dipendente ad essere arbitro dell’incremento.
Tale incremento, inoltre, previsto dalla contrattazione collettiva (l’art. 26 citato è inserito nel Titolo III ‘Trattamento economico’) rientra tra gli emolumenti che il datore di lavoro pubblico, in presenza dei presupposti legittimanti, è tenuto ad erogare, sussistendo un ineludibile nesso di corrispettività tra infermità per causa di servizio ed incremento da corrispondersi a titolo di salario individuale di anzianità.
Da tanto consegue che il ricorso deve essere respinto.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
O ccorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Istituto ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 1.500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%, da attribuirsi all’AVV_NOTAIO, antistatario.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n.
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 17 aprile