Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6386 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6386 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/03/2025
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME. COGNOME
Consigliera
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al numero 19473 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da
BANCO MARCHIGIANO CREDITO COOPERATIVO (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-intimati- per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Ancona n. 162/2022, pubblicata in data 10 febbraio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 26 febbraio 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Considerato che:
la RAGIONE_SOCIALE (oggi divenuta RAGIONE_SOCIALE) ha promosso l’esecuzione forzata, nella forma dell’espropriazione immobiliare, nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, in virtù di un contratto di mutuo
Oggetto:
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.)
Ad. 26/02/2025 C.C.
R.G. n. 19473/2022
Rep. _________________
fondiario; nella procedura esecutiva hanno svolto intervento la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, in rappresentanza di Unicredit S.p.A. (cui sono subentrate, rispettivamente, Ubi RAGIONE_SOCIALE S.p.A. e RAGIONE_SOCIALE S.p.A.);
i debitori hanno proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c.; la banca opposta, in via riconvenzionale subordinata, ha proposto domanda di condanna degli opponenti alla restituzione delle somme erogate in virtù del contratto di mutuo contestato;
l’opposizione è rigettata dal Tribunale di Macerata;
la Corte d’a ppello di Ancona, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece accolta;
ricorre RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sulla base di cinque motivi;
non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati; è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c.;
la banca ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c.;
il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio;
in via del tutto pregiudiziale, va disposto il rinvio a nuovo ruolo del presente ricorso, per due concorrenti ragioni:
a) in primo luogo, in quanto il ricorso non risulta notificato a tutte le parti del giudizio di merito e, di conseguenza, va integrato il contraddittorio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, litisconsorti necessarie se non altro per avere partecipato ai gradi di merito del giudizio e, comunque, in difetto di elementi per escludere il loro interesse, quali interventrici, all’esito del presente giudizio, ai fini della prosecuzione del processo esecutivo;
b) in secondo luogo, perché il ricorso pone – tra l’altro – la questione della validità del cd. mutuo solutorio, questione
tuttora all’esame delle Sezioni Unite di questa stessa Corte e non risolta alla data dell’odierna camera di consiglio, onde occorre differire la trattazione all’esito della risoluzione della stessa;
per questi motivi
la Corte:
-dispone integrarsi il contraddittorio nei confronti di Ubi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.ARAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia a nuovo ruolo la trattazione del ricorso.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-