Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 24109 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 24109 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/08/2025
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10083/2023 R.G. proposto da COGNOME NOME E COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, PER ESSA, RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE GENOVA RAGIONE_SOCIALE
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE COGNOME NOME
– intimati – avverso la sentenza n. 1408/2022 del TRIBUNALE DI PAVIA, pubblicata il giorno 7 novembre 2022;
udita la relazione svolta alla camera di consiglio tenuta il giorno 3 luglio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
nella procedura di espropriazione immobiliare iscritta al R.G. Es. 636/2016 del Tribunale di Pavia, promossa da Intesa SanPaolo S.p.A. (in corso di causa, cedente il relativo credito alla IFIS NPL Investing S.p.A.) in danno di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con l’intervento di Banca Carige S.p.A. e Agenzia delle Entrate Riscossione, il giudice dell’esecuzione emise decreti di trasferimento dei beni staggiti in favore dell’aggiudicatario NOME COGNOME;
avverso siffatti decreti i debitori esecutati proposero uno actu opposizione agli atti esecutivi, adducendo il difetto di continuità delle trascrizioni sugli immobili pignorati, non sanata entro l’udienza di cui all’art. 569 del codice di rito;
l’opposizione, all’esito del giudizio celebrato secondo la scansione bifasica connotante tale tipologia di controversie, è stata dichiarata inammissibile dalla sentenza in epigrafe indicata;
hanno proposto ricorso per cassazione, affidandosi a quattro motivi, NOME COGNOME ed NOME COGNOME;
hanno resistito, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE per il tramite della rappresentante processuale RAGIONE_SOCIALE
non hanno svolto difese nel giudizio di legittimità le altre parti intimate, in epigrafe dettagliatamente indicate;
all’esito dell’adunanza camerale tenuta il giorno 8 gennaio 2025, con ordinanza n. 5794/2025, pubblicata il 4 marzo 2025 ed in pari data comunicata, questa Corte ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME debitrice esecutata opponente in fase di merito, assegnando per l’incombente termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell ‘ ordinanza;
la causa è stata infine trattata all’adunanza camerale in epigrafe, in vista della quale la parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa;
il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al se condo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato che
è superflua l’illustrazione (e, a fortiori, la disamina) dei motivi del ricorso, apparendo lo stesso inammissibile, ai sensi dell’art. 371 -bis cod. proc. civ., per inottemperanza all’ordine di integrazione del contraddittorio impartito con la ordinanza n. 5794/2025;
a seguito di tale provvedimento, parte ricorrente ha depositato (in data 18 marzo 2025) una nota con cui ha dichiarato la morte di NOME COGNOME (allegando certificato anagrafico del Comune di Casteggio, da cui risulta l’avvenuto decesso in data 13 marzo 2022, in pendenza della opposizione) e ha dedotto che i « figli COGNOME NOME e COGNOME NOME, nel possesso dei beni ereditari, devono considerarsi eredi puri e semplici, ex art. 485, secondo comma, cod. civ., ed anche in tale loro qualità hanno promosso il presente ricorso per Cassazione »;
al riguardo, è dirimente rilevare, in senso contrario, che l’impugnazione in vaglio risulta dispiegata da NOME ed NOME COGNOME in proprio e non nella asserita veste, in alcuna parte del ricorso facendosi menzione, nemmeno in guisa di fatto storico, del decesso dell’altra opponente;
ad ogni modo, pur volendo per ipotesi ritenere rituale la spendita della qualità di eredi di NOME COGNOME come operata soltanto nella menzionata nota, la stessa risulta del tutto sfornita di prova: il certificato prodotto non indica neanche chi siano i prossimi congiunti della deceduta ed il loro grado di parentela, peraltro costituente solo astratto titolo per la qualità di mero chiamato all’eredità in caso di successione ab intestato ;
r.g. n. 10083/2023 Cons. est. NOME COGNOME
non risulta, pertanto, assolto da parte dei ricorrenti l’onere di dimostrare la qualità di unici eredi della originaria opponente NOME COGNOME circostanza che avrebbe potuto esonerare, per il caso in cui l’impropria e imprecisa successiva dichiarazione avesse potuto supplire alla carenza di spendita di quella qualità nel ricorso, dall’adempiere all’emesso ordine di integrazione del contraddittorio;
l’inosservanza di quest’ultimo importa quindi l’inammissibilità del ricorso, in forza dell’art. 371 -bis cod. proc. civ., con la precisazione che, non versandosi in ipotesi di tardivo deposito dell’atto integrativo, bensì di radicale inottemperanza al comando impartito dalla Corte, va dichiarata l’ inammissibilità – e non già l ‘improcedibilità – del ricorso (cfr., ex aliis, Cass., Sez. U., 23/02/2021, n. 4845; Cass. 02/04/2019, n. 9097; Cass. 25/01/2017, n. 1930; Cass. 25/07/2012, n. 13094; Cass. 15/04/2011, n. 8628; Cass., Sez. U, 03/12/2005, n. 27398);
il ricorso è dichiarato inammissibile;
il regolamento delle spese del giudizio di legittimità segue il principio della soccombenza;
atteso l ‘ esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte dei ricorrenti ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente alla refusione in favore di parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.100 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge;
a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione