Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 889 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 889 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
COASSICURAZIONE
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 23373/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME dalla quale, unitamente all’Avv. NOME COGNOME, è rappresentato e difeso
-ricorrente – e da
RAGIONE_SOCIALE GROUP SE – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA, GIÀ RAGIONE_SOCIALE GROUP LIMITED – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME dalla quale, unitamente all’Avv. NOME COGNOME, è rappresentato e difeso
-ricorrente – contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME dalla quale, unitamente all’Avv. NOME COGNOME ed all’Avv. NOME COGNOME è rappresentato e difeso
-controricorrente –
Avverso la sentenza n. 138/2021 del la CORTE D’APPELLO DI TORINO, depositata il giorno 9 febbraio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
NOME COGNOME convenne in giudizio RAGIONE_SOCIALE (in corso di causa divenuta RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE -Rappresentanza Generale per l’Italia (in corso di causa divenuta RAGIONE_SOCIALE -Rappresentanza Generale per l’Italia), RAGIONE_SOCIALE (così nell’intestata sentenza di appello) o RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, domandandone la condanna al pagamento dell’indennizzo per l’affondamento della imbarcazione Jeanneau MY Prestige 42S, oggetto del contratto di coassicurazione denominato « RAGIONE_SOCIALE » stipulato con RAGIONE_SOCIALE con rischio assunto in differenti quote dalle varie assicuratrici;
all’esito del giudizio di prime cure, il Tribunale di Torino dichiarò inammissibile la domanda rivolta nei confronti di NOME RAGIONE_SOCIALE (poiché mero broker assicurativo, privo di assunzione di rischio) e di RAGIONE_SOCIALE -Rappresentanza Generale per l’Italia (per carenza di legittimazione passiva, in quanto non stabilimento di RAGIONE_SOCIALE per le polizze stipulate in regime di libera
prestazione di servizi), compensando le spese tra queste due parti e l’attore; condannò le altre compagnie assicuratrici al pagamento, nelle rispettive quote di coassicurazione, della complessiva somma di euro 385.313,91 in favore dell’attore, per la causa le dedotta;
l’appello interposto uno actu da tutti gli originari convenuti, rigettato circa il merito della controversia, è stato parzialmente accolto, quanto alla statuizione di compensazione delle spese di lite, dalla decisione in epigrafe indicata la quale ha, sul punto, disposto la compensazione, nei limiti di un quinto, delle spese del giudizio di primo grado e di appello e condannato RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE -Rappresentanza Generale per l’Italia , RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE alla refusione dei residui quattro quinti in favore di NOME COGNOME;
ricorrono per cassazione, con unitario atto, RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) e RAGIONE_SOCIALE Rappresentanza Generale per l’Italia (già RAGIONE_SOCIALE -Rappresentanza Generale per l’Italia), articolando la prima quattro motivi e la seconda un motivo di impugnazione di legittimità;
resiste, con controricorso, NOME COGNOME le parti hanno depositato memoria illustrativa;
a ll’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato che
il ricorso per cassazione non risulta notificato a RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE litisconsorti nel giudizio di
appello, ed interessati all’esito della lite, siccome titolari di situazioni giuridiche potenzialmente incise dalla decisione della presente controversia in sede di legittimità;
occorre pertanto disporre l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di detti soggetti, a cura e onere della parte più diligente, nei termini indicati in dispositivo;
p. q. m.
o rdina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE a cura e onere della parte più diligente, assegnando per l’incombente termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza.
Rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione