Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30704 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30704 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/11/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 6517/2023 R.G. proposto da:
COGNOME domiciliato per legge n ROMA, alla INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME domiciliazione telematica come in atti
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del rappresentante in atti indicato, domiciliato per legge in ROMA, alla INDIRIZZO presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME domiciliazione telematica come in atti
– controricorrente –
nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, RAGIONE_SOCIALE BANCA S.P.A.
– intimati –
avverso la SENTENZA della CORTE d ‘ APPELLO di L’AQUILA n. 1803/2022 depositata il 21/12/2022;
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 25/11/2024, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
CONSIDERATO CHE
NOME COGNOME impugna, con atto affidato a quattro motivi di ricorso, la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila, n. 1803/2022 del 21/12/2022, che ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Pescara n. 540/2019 del 28/03/2019, di rigetto dell’ opposizione dispiegata dai germani NOME e NOME COGNOME all’esecuzione immobiliare promossa da Unipol Banca S.p.a. sulla base di un contratto di mutuo fondiario da loro stipulato;
risponde con controricorso RAGIONE_SOCIALE
l’ Agenzia delle Entrate -Riscossione, RAGIONE_SOCIALE e Unipolbanca S.p.aRAGIONE_SOCIALE sono rimaste intimate;
il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni; per l’adunanza camerale del 25/11/2024 le parti hanno depositato memoria;
NOME COGNOME che aveva partecipato a entrambe le fasi del giudizio di merito , come risulta dalla sentenza d’appello, e che, sulla base degli atti di causa legittimamente consultabili da questa Corte, è condebitore in solido con NOME COGNOME e con lui coesecutato, non ha partecipato a questa fase di legittimità in quanto non risulta che il ricorso gli sia stato notificato;
il contraddittorio, pertanto, non è ritualmente instaurato, atteso che, ferma la facoltà di NOME COGNOME di non partecipare a questo giudizio, rimanendo intimato, lo stesso deve essere messo in grado di compiere la relativa scelta processuale;
deve, pertanto, ordinarsi al ricorrente di procedere all’ integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME mediante notifica del ricorso, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e ferme restando le previsioni di legge in ordine al rispetto dei termini processuali per la documentazione dell’ottemperanza a tale ordine;
R.g. n. 6517 del 2023 Ad. 25/11/2024; estensore: C. Valle
p. q. m.
ordina al ricorrente d procedere alla notifica del ricorso nei confronti di NOME COGNOME nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di