Integrazione del Contraddittorio: La Cassazione Chiarisce la Sorte della Parte Originaria
L’ordinanza in commento affronta una questione cruciale di procedura civile: la necessità dell’integrazione del contraddittorio quando nel corso del giudizio interviene un successore a titolo particolare, ma la parte originaria non viene formalmente estromessa. La Suprema Corte ha stabilito che, in assenza di un provvedimento di estromissione, il dante causa (la parte originaria) mantiene la sua qualità di parte processuale, rendendo indispensabile la sua partecipazione al giudizio di legittimità.
I Fatti di Causa: Dalla Cava Inquinata al Contenzioso
La vicenda trae origine da una richiesta di risarcimento danni avanzata da un imprenditore e dalla sua società contro un Comune. Gli attori sostenevano di aver subito danni a causa della concessione in locazione di una cava dismessa che, solo in un secondo momento, si era rivelata gravemente inquinata dal punto di vista ambientale. Tale inquinamento aveva di fatto impedito il proseguimento dell’attività d’impresa esercitata nel sito.
La domanda risarcitoria, tuttavia, era stata rigettata sia in primo grado che in appello. La Corte d’Appello, in particolare, aveva confermato la decisione del primo giudice, respingendo le pretese degli attori.
Lo Sviluppo del Processo e l’Intervento del Successore
Contro la sentenza di secondo grado, l’imprenditore e una nuova società, subentrata nei rapporti giuridici della società originaria, hanno proposto ricorso per cassazione. Nel giudizio si sono costituiti il Comune e una compagnia assicurativa, quest’ultima chiamata in causa originariamente a fini di manleva.
Durante l’analisi del ricorso, la Suprema Corte ha rilevato un vizio procedurale fondamentale. La società che aveva originariamente intentato la causa, pur essendo stata sostituita nel corso del processo dalla società subentrante (suo avente causa), non era mai stata formalmente estromessa dal giudizio.
La Necessaria Integrazione del Contraddittorio
La Corte di Cassazione ha evidenziato come, secondo l’articolo 111 del codice di procedura civile, l’intervento in giudizio del successore a titolo particolare non comporta l’automatica uscita di scena del dante causa. Quest’ultimo, se non espressamente estromesso dal giudice, continua a essere parte del processo.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione alla base della decisione risiede nel principio fondamentale del contraddittorio, che impone la partecipazione al processo di tutti i soggetti interessati dalla decisione finale. Poiché la società originaria non era stata estromessa, la sentenza di appello era stata pronunciata anche nei suoi confronti. Di conseguenza, il giudizio di cassazione non poteva svolgersi correttamente senza la sua partecipazione.
La stessa difesa del Comune, del resto, aveva espressamente richiesto l’integrazione del contraddittorio, sottolineando la persistente qualità di parte processuale della società originaria. La Corte ha quindi accolto tale impostazione, ritenendola conforme alla legge.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
In conclusione, la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza interlocutoria, sospendendo la decisione sul merito del ricorso. Ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società originaria, fissando un termine di sessanta giorni per la notifica del ricorso. Questa decisione sottolinea un principio cardine: la successione nel diritto controverso non implica un’automatica estromissione della parte originaria. Per le parti e i loro difensori, ciò significa che è fondamentale richiedere e ottenere un esplicito provvedimento di estromissione per evitare che il giudizio prosegua con un vizio di costituzione del contraddittorio, con il rischio di ritardi procedurali come quello verificatosi nel caso di specie.
Quando è necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte originaria (dante causa)?
L’integrazione del contraddittorio è necessaria quando un successore a titolo particolare (avente causa) interviene nel processo, ma la parte originaria (dante causa) non viene formalmente estromessa dal giudice. In questo caso, la parte originaria conserva la sua qualità di parte processuale.
Cosa succede se un successore a titolo particolare interviene nel processo?
L’intervento del successore a titolo particolare non causa l’automatica estromissione dal giudizio del suo dante causa. Quest’ultimo rimane parte del processo, con tutti i diritti e gli oneri che ne conseguono, fino a quando non intervenga un esplicito provvedimento del giudice che ne disponga l’estromissione.
Qual è il fondamento normativo per l’ordine di integrazione del contraddittorio in questo caso?
Il fondamento normativo è l’articolo 111 del codice di procedura civile, il quale stabilisce che l’intervento in corso di giudizio dell’avente causa a titolo particolare non incide sulla persistente partecipazione al giudizio del dante causa non estromesso.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32875 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32875 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/12/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 20058/2023 proposto da:
NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi dagli avv.ti COGNOME EMAIL e NOME COGNOME EMAIL;
– ricorrenti –
contro
COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA, in persona del Sindaco pro-tempore , rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME EMAIL;
– controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall’avv. NOME ARIETA (EMAIL;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1037/2023 della CORTE D’APPELLO DI BARI, depositata il 27/6/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2024 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
ritenuto che,
con sentenza resa in data 27/6/2023, la Corte d’appello di Bari, per quel che rileva in questa sede, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da NOME COGNOME e dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per la condanna del Comune di Gravina di Puglia al risarcimento dei danni asseritamente subiti dagli attori per avere il Comune convenuto concesso in locazione all’Ardito una cava dismessa, all’interno della quale la RAGIONE_SOCIALE di COGNOME RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva esercitato un’attività d’impresa, prima che fosse risultata la grave condizione di inquinamento ambientale del sito;
avverso la sentenza d’appello, NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE (avente causa dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE) propongono ricorso per cassazione sulla base di sei motivi d’impugnazione;
il Comune di Gravina in Puglia e RAGIONE_SOCIALE (quest’ultima originariamente chiamata in causa a fini di manleva) resistono ciascuna con un proprio controricorso;
i ricorrenti e il Comune di Gravina in Puglia hanno depositato memoria;
considerato che,
dev’ essere disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti della RAGIONE_SOCIALE;
tale integrazione, peraltro espressamente invocata dal Comune di Gravina, s’impone a norma dell’art. 111 c.p.c., secondo cui l’intervento in corso di giudizio dell’avente causa a titolo particolare non incide sulla persistente partecipazione al giudizio del dante causa non estromesso, non risultando, nella specie, che la RAGIONE_SOCIALE sia mai stata estromessa dal giudizio a seguito dell’intervento della RAGIONE_SOCIALE;
P.Q.M.
Dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti della RAGIONE_SOCIALE fissando, per l’esecuzione di tale incombente, il termine di giorni 60 (sessanta) computato a partire dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione