Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1570 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1570 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/01/2025
R.G.N. 26753/19
C.C. 21/11/2024
Vendita -Simulazione -Opponibilità all’avente causa Buona fede
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 26753/2019) proposto da: COGNOME NOME (C.F.: GRS CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (C.F.: GRS CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (C.F.: GRS CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (C.F.: GRS CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (C.F.: GRS CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (C.F.: GRS CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (C.F.: GRS CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (C.F.: GRS DRN CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (C.F.: GRS CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (C.F.: GRS CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (C.F.: GRS DVD CODICE_FISCALE), quali eredi di COGNOME Luciano, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore;
-ricorrenti –
contro
Fallimento della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE in persona del suo curatore pro -tempore , ammesso al patrocinio a spese dello Stato per insufficienza di fondi, rappresentato e
difeso, in forza di autorizzazione del Giudice delegato del 25 settembre 2019, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore;
e
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA, in persona del suo procuratore speciale COGNOME NOMECOGNOME in forza di procura speciale per scrittura privata autenticata del 26 novembre 2010, rep. n. 11.945, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, scala A, interno INDIRIZZO, presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME;
-controricorrenti –
nonché
COGNOME NOME;
-intimato –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 303/2019, pubblicata il 23 gennaio 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 novembre 2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME
lette le memorie illustrative depositate nell’interesse dei ricorrenti e della Curatela controricorrente, ai sensi dell’art. 380 -bis .1. c.p.c.;
verificato preliminarmente che dai documenti allegati al ricorso ex art. 372 c.p.c. risulta che, nelle more tra la
pubblicazione della sentenza impugnata e la notificazione del ricorso di legittimità, e segnatamente con atto pubblico in data 8 luglio 2019, rep. n. 8.404, racc. n. 5.998, ha accettato, tra gli altri, l’eredità di COGNOME NOME con beneficio d’inventario COGNOME NOME, quale figlio del premorto fratello del de cuius COGNOME NOME senza che tale erede sia stato evocato in causa;
atteso che occorre, dunque, integrare il contraddittorio verso tale erede, prima di ogni decisione sul ricorso.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di COGNOME NOME, figlio di COGNOME NOME, entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza e rimette la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda