Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1570 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2   Num. 1570  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/01/2025
R.G.N. 26753NUMERO_DOCUMENTO19
C.C. 21/11/2024
Vendita -Simulazione -Opponibilità all’avente causa Buona fede
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 26753/2019) proposto da: COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), quali eredi di COGNOME NOME, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore;
-ricorrenti –
contro
Fallimento della RAGIONE_SOCIALE e di COGNOME NOME, in persona del suo curatore pro -tempore , ammesso al patrocinio a spese  dello  Stato  per  insufficienza  di  fondi,  rappresentato  e
difeso,  in  forza  di  autorizzazione  del  Giudice  delegato  del  25 settembre 2019, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO,  con  domicilio  digitale  eletto  presso  l’indirizzo PEC del difensore;
e
RAGIONE_SOCIALE  (C.F.:  P_IVA),  in  persona  del  suo procuratore speciale COGNOME NOME, in forza di  procura speciale per scrittura privata autenticata del 26 novembre 2010, rep. n. 11.945, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-controricorrenti –
nonché
COGNOME NOME;
-intimato –
avverso la  sentenza  della  Corte  d’appello  di  Napoli  n. 303/2019, pubblicata il 23 gennaio 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera  di consiglio  del  21  novembre  2024  dal  Consigliere  relatore  NOME COGNOME;
lette le  memorie  illustrative  depositate  nell’interesse  dei ricorrenti e della Curatela controricorrente, ai sensi dell’art. 380 -bis .1. c.p.c.;
verificato preliminarmente  che  dai  documenti  allegati  al ricorso ex art. 372 c.p.c. risulta che, nelle more tra la
pubblicazione  della  sentenza  impugnata  e  la  notificazione  del ricorso di legittimità, e segnatamente con atto pubblico in data 8 luglio  2019,  rep.  n.  8.404,  racc.  n.  5.998,  ha  accettato,  tra  gli altri, l’eredità di COGNOME NOME con beneficio d’inventario COGNOME NOME,  quale  figlio  del  premorto  fratello  del de  cuius COGNOME NOME, senza che tale erede sia stato evocato in causa;
atteso che  occorre,  dunque,  integrare  il  contraddittorio verso tale erede, prima di ogni decisione sul ricorso.
P.  Q.  M.
La Corte Suprema di Cassazione
dispone  l’integrazione  del  contraddittorio  nei  confronti  di COGNOME  NOME,  figlio  di  COGNOME  NOME,  entro  il  termine  di sessanta  giorni  a  decorrere  dalla  comunicazione  della  presente ordinanza e rimette la causa a nuovo ruolo.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  della  Seconda