Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 36040 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 36040 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26539/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
– controricorrente –
nonchè contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME
-intimate –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA n. 917/2020 depositata il 29/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Avezzano rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti dei germani NOMENOME NOME e NOME volta alla declaratoria di usucapione del terreno agricolo, di loro proprietà, sito in Comune di Aielli censito in N.C.T. al foglio 9, part. 77.
Secondo il giudice di primo grado mancavano i presupposti di cui all’art. 1158 c.c., non essendo state confermate, all’esito dell’espletata istruttoria orale e documentale, le circostanze dedotte dall’attore in ordine al possesso uti dominus del fondo: a tal proposito, rilevava la genericità delle testimonianze acquisite, alcune delle quali – peraltro – contraddittorie tra loro e, viepiù, smentite dalla produzione documentale (consulenza stragiudiziale prodotta dalla convenuta NOME COGNOME) quanto alla circostanza della risalente coltivazione del terreno da parte dell’attore medesimo.
COGNOME NOME proponeva appello avverso la suddetta sentenza.
La Corte d’Appello dell’Aquila dichiarava inammissibile l’appello. In particolare, la Corte territoriale rilevava che non risultava perfezionata la notifica dell’atto di impugnazione alla litisconsorte necessaria, già contumace in primo grado, NOME COGNOME, posto che, nell’atto depositato in originale dall’appellante
Ric. 2020 n. 26539 sez. S2 – ud. 12/12/2023
e, segnatamente, dalla relata redatta in data 12 giugno 2015, risultava che l’ufficiale giudiziario non aveva potuto effettuare la consegna dell’atto al domicilio della destinataria, in quanto “si era di fatto trasferita all’Aquila come dichiarato in loco dai vicini e confermato pure dai Vigili Urbani”.
Secondo la Corte d’A ppello era evidente come la notifica non potesse ritenersi andata a buon fine, sebbene per ragioni non imputabili all’appellante, il quale l’aveva inoltrata presso l’indirizzo di INDIRIZZO, ove pur si era perfezionata la notifica dell’atto di citazione in primo grado.
La parte istante avrebbe dovuto attivarsi per il suo completamento, effettuando apposite ed ulteriori ricerche per individuare il nuovo domicilio del destinatario dell’atto svolgendo tali attività tempestivamente senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali . Infatti, nel caso di specie, l’appellante che pure aveva avuto contezza del mancato perfezionamento della tentata notifica almeno sin dal 22 giugno 2015, data di costituzione in giudizio (allorché aveva prodotto l’originale dell’atto di impugnazione) – non aveva fornito indicazioni di sorta sulle dovute ricerche anagrafiche da effettuarsi (anche in considerazione del tenore della relata di notifica dell’ufficiale giudiziario) al fine di accertare l’effettiva residenza della controparte che gli consentisse l’autonoma ripresa del procedimento notificatorio, una valida notificazione, né aveva chiesto, all’udienza di trattazione del 9 dicembre 2015, un termine per procedere al rinnovo dell’adempimento. L’omesso adempimento di tali oneri comportava la decadenza dall’impugnazione e, dunque, l’inammissibilità del gravame.
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di un motivo di ricorso.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
NOME COGNOME e NOME COGNOME sono rimaste intimate.
NOME COGNOMECOGNOME COGNOME memoria depositata in prossimità dell’u dienza, ha insistito nella richiesta di inammissibilità o rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 102 e 331 c. p. c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., con conseguente nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza resa all ‘ esito dello stesso.
La Corte d’Appello ha fatto erroneo riferimento ai principi relativi all’omessa notifica asseritamente imputabile alla parte anziché ai principi in tema di mancata integrazione del contraddittorio, relativa ad uno solo degli appellati.
L’impugnazione, infatti, come desumile dalle relate, era stata regolarmente notificata a NOME COGNOME e a NOME COGNOME, parti ritualmente costituite anche nel secondo grado.
Il ricorrente, sulla base della copiosa giurisprudenza di legittimità citata nel ricorso , evidenzia che la Corte d’Appello doveva di ufficio ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME.
Il ricorso è fondato.
La Corte d’Appello dell’Aquila ha erroneamente dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’odierno ricorrente nonostante il valido perfezionarsi della notifica dell’atto di impugnazione nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, per il fatto che non si
era perfezionata la notifica a NOME, litisconsorte necessaria rimasta contumace nel giudizio di primo grado.
La Corte d’Appello ha ritenuto che il mancato perfezionarsi della notifica non fosse imputabile all’appellante in quanto inoltrata presso l’indirizzo di INDIRIZZO ove pure si era perfezionata la notifica dell’atto di citazione in primo grado e, tuttavia, non ne ha disposto la rinnovazione per la colpevole inerzia dell’appellante nella riattivazione del procedimento notificatorio.
La Corte d’Appello, in tal modo, non ha tenuto conto dell’indirizzo del tutto consolidato di questa Corte secondo cui: «Nel caso di cause inscindibili, qualora la notificazione dell’impugnazione, proposta nei confronti di tutti i destinatari correttamente individuati ed identificati, risulti inefficace, omessa od inesistente nei confronti di taluno di costoro (ovvero non ne venga dimostrato il perfezionamento), si applica l’art. 331 c.p.c., in ossequio al principio del giusto processo in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio di cui all’art. 111 Cost., che prevale rispetto al principio della ragionevole durata del processo sancito dal medesimo articolo, sicché il giudice non può dichiarare inammissibile l’impugnazione ma deve ordinare l’integrazione del contraddittorio» ( ex plurimis Sez. L, Sent. n. 20501 del 2015, Sez. 3, Sent. n. 8727 del 2011, Sez. U, Sent. n. 14124 del 2010).
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione