Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16940 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 16940 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3927/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 10967/2021 depositata il 23/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME, a seguito di un incidente, ha riportato danni alla sua vettura, causati da NOME COGNOME assicurato con la RAGIONE_SOCIALE.
Non avendo i debitori ottemperato, RAGIONE_SOCIALE li ha citati in giudizio unitamente a NOME COGNOME, che era, in base alla cessione del credito, rimasta garante dell’esito positivo.
Tuttavia, ha ceduto il credito che poteva vantare nei confronti di costoro alla RAGIONE_SOCIALE, la quale si è rivolta ad entrambi i responsabili per il pagamento relativo.
Nel corso del giudizio, tuttavia, RAGIONE_SOCIALE ha corrisposto ad RAGIONE_SOCIALE quanto dovuto in base all’atto di cessione del credito, con la conseguenza che il giudice di pace ha dichiarato cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso NOME COGNOME con un solo motivo di censura cui ha replicato con controricorso ed ulteriore memoria la RAGIONE_SOCIALE.
Tuttavia, NOME COGNOME, ritenendo di aver diritto alla rifusione delle spese legali fino ad allora sostenute, ha impugnato la sentenza davanti al tribunale di Roma, che però ha dichiarato l’impugnazione inammissibile, in quanto, trattandosi di controversia del valore inferiore ai 1.100 €, la sentenza non poteva essere appellata.
Con una precedente ordinanza, resa in data 28/03/2023, questa Corte ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti COGNOME NOME COGNOME di RAGIONE_SOCIALE, concedendo un termine di 30 giorni.
Ragioni della decisione
-Il giudizio va dichiarato estinto per mancata integrazione del contraddittorio nei termini.
L’integrazione non si è avuta, con la conseguenza che Il giudizio deve essere dichiarato estinto ex articolo 307 cpc.
Come si è detto, con la precedente ordinanza, si era disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti sia di NOME COGNOME, che di RAGIONE_SOCIALE, entrambi litisconsorti, con termine di trenta giorni dalla comunicazione della ordinanza medesima.
P.Q.M
La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità. Condanna la ricorrente al pagamento della somma di 700,00 euro, oltre 200,00 di esborsi, ed accessori nei confronti di RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 27/05/2024.