Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19583 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19583 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 24331/2021 R.G. proposto da: COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME e COGNOME con domicilio digitale presso gli indirizzi pec dei difensori;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 95/2021 della CORTE D’APPELLO di TRENTO -SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO, depositata il 02/07/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
la Corte d’Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, con sentenza n. 95/2021, pubblicata in data 02/07/2021, ha accertato e dichiarato l’esistenza di due servitù di passaggio, l’una solo pedonale, l’altra anche carrabile, a carico dei fondi di COGNOME, intervenuta in primo grado quale avente causa a titolo particolare da NOMECOGNOME originaria convenuta, ed a favore dei fondi di NOME COGNOME; ha quindi condannato NOME e COGNOME al ripristino dei luoghi, mediante l’eliminazione di opere impeditive del passaggio, oltre alla rifusione delle spese di lite del primo e del secondo grado del giudizio, nella misura della metà, in favore del NOME;
avverso tale sentenza ha proposto ricorso COGNOME sulla base di quattro motivi, contrastato con controricorso da NOME COGNOME
la ricorrente ha dato atto che NOME è deceduta in data 07.05.2019, prima della proposizione dell’impugnazione, come da certificato di morte allegato al ricorso;
il ricorso non risulta tuttavia notificato agli eredi della COGNOME la quale non è stata estromessa dal giudizio a seguito dell’intervento della COGNOME ed anzi è stata condannata in solido con quest’ultima al ripristino dei luoghi e al pagamento delle spese di lite;
inoltre, la sentenza impugnata in parte non è tradotta interamente in lingua italiana (v. le conclusioni della parte appellata da pag. 4 a pag. 6);
-secondo il costante insegnamento di questa Corte, ‘ Il successore a titolo particolare di una delle parti nel rapporto giuridico controverso, il quale proponga impugnazione avverso la sentenza pronunciata nei confronti del suo autore, che non sia stato in precedenza estromesso e che perciò conservi la veste di litisconsorte necessario, deve chiamare nell’istituito giudizio di gravame detto suo dante causa ‘ (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11195 del 27/10/1995, Rv. 494420; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5000 del 05/06/1997, Rv. 504947).
il contraddittorio non può pertanto ritenersi correttamente instaurato, e se ne deve quindi ordinare l’integrazione nei confronti degli eredi di NOME
P.Q.M.
La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio mediante la notifica del ricorso agli eredi di NOME nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo;
manda altresì alla cancelleria per la richiesta alla Corte d’Appello di Trento , sez. dist. Di Bolzano della traduzione integrale della sentenza impugnata che risulta in lingua tedesca da pag. 4 a pag. 6.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione