Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19583 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19583 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 24331/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio digitale presso gli indirizzi pec dei difensori;
– ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 95/2021 della CORTE D’APPELLO di TRENTO -SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO, depositata il 02/07/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/06/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME;
RILEVATO CHE
la Corte d’Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, con sentenza n. 95/2021, pubblicata in data 02/07/2021, ha accertato e dichiarato l’esistenza di due servitù di passaggio, l’una solo pedonale, l’altra anche carrabile, a carico dei fondi di COGNOME NOME, intervenuta in primo grado quale avente causa a titolo particolare da COGNOME NOME, originaria convenuta, ed a favore dei fondi di NOME; ha quindi condannato COGNOME NOME e COGNOME NOME al ripristino dei luoghi, mediante l’eliminazione di opere impeditive del passaggio, oltre alla rifusione delle spese di lite del primo e del secondo grado del giudizio, nella misura della metà, in favore del COGNOME;
avverso tale sentenza ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE, sulla base di quattro motivi, contrastato con controricorso da NOME COGNOME;
la ricorrente ha dato atto che NOME è deceduta in data 07.05.2019, prima della proposizione dell’impugnazione, come da certificato di morte allegato al ricorso;
il ricorso non risulta tuttavia notificato agli eredi della COGNOME, la quale non è stata estromessa dal giudizio a seguito dell’intervento della RAGIONE_SOCIALE, ed anzi è stata condannata in solido con quest’ultima al ripristino dei luoghi e al pagamento delle spese di lite;
inoltre, la sentenza impugnata in parte non è tradotta interamente in lingua italiana (v. le conclusioni della parte appellata da pag. 4 a pag. 6);
-secondo il costante insegnamento di questa Corte, ‘ Il successore a titolo particolare di una delle parti nel rapporto giuridico controverso, il quale proponga impugnazione avverso la sentenza pronunciata nei confronti del suo autore, che non sia stato in precedenza estromesso e che perciò conservi la veste di litisconsorte necessario, deve chiamare nell’istituito giudizio di gravame detto suo dante causa ‘ (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11195 del 27/10/1995, Rv. 494420; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5000 del 05/06/1997, Rv. 504947).
il contraddittorio non può pertanto ritenersi correttamente instaurato, e se ne deve quindi ordinare l’integrazione nei confronti degli eredi di NOME;
P.Q.M.
La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio mediante la notifica del ricorso agli eredi di COGNOME NOME nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo;
manda altresì alla cancelleria per la richiesta alla Corte d’Appello di Trento , sez. dist. Di Bolzano della traduzione integrale della sentenza impugnata che risulta in lingua tedesca da pag. 4 a pag. 6.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione