Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15841 Anno 2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso N. 28723/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME e COGNOME NOMECOGNOME quali eredi di COGNOME NOMECOGNOME rappresentati e difes i dall’avv. NOME COGNOME come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti
– ricorrenti –
contro
NOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende come da procure in atti, domicilio digitale come in atti
– controricorrente, ricorrente incidentale e ricorrente successiva –
e contro
N. 28723/22 R.G.
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1266/2022 del la Corte d’appello di Salerno , depositata il 29.9.2022, così come emendata (quanto al ricorso successivo proposto da COGNOME NOME) con provvedimento del 13.3.2023;
udita la relazione della causa svolta nell ‘ adunanza camerale del 1.4.2025 dal Consigliere relatore dr. NOME COGNOME
Considerato che
gli eredi di NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione, basato su quattro motivi, avverso la sentenza del la Corte d’appello di Salerno indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello da loro proposto, nonché quello incidentale di NOME COGNOME in relazione alla decisione di primo grado, in controversia inerente la detenzione sine titulo di una porzione di fabbricato rurale e di un fondo siti in Altavilla Silentina;
hanno svolto difese, con distinti controricorsi, NOME COGNOME e NOME COGNOME che ha pure proposto ricorso incidentale, fondato su quattro motivi, pure proponendo autonomo ricorso avverso la sentenza stessa, come emendata dalla Corte salernitana con provvedimento del 13.3.2023;
tutte le parti hanno depositato memorie;
non risulta essere stato evocato in questo giudizio di legittimità NOME COGNOME già parte del giudizio di merito e contumace in appello, dunque da considerare almeno litisconsorte necessario processuale;
N. 28723/22 R.G.
dunque, occorre ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME ai sensi dell’art. 371 -bis c.p.c., entro il termine perentorio indicato in dispositivo, impregiudicata ogni questione;
p. q. m.
rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando procedersi alla integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione civile della