Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7108 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7108 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2025
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al numero 1786 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore
NOME NOME (C.F.: non indicato)
-intimati- per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Reggio Calabria n. 336/2021, pubblicata in data 3 giugno 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 5 marzo 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Considerato che:
NOME COGNOME ha agito in giudizio nei confronti di NOME COGNOME, della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in
Oggetto:
RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI DA CIRCOLAZIONE STRADALE
Ad. 05/03/2025 C.C.
R.G. n. 1786/2022
Rep. _________________
conseguenza di un incidente stradale avvenuto in Reggio Calabria nel 2010, imputabile a esclusiva responsabilità del conducente dell’autocarro che lo aveva investito, conAVV_NOTAIOo dal COGNOME, di proprietà della RAGIONE_SOCIALE (società dichiarata fallita nel corso del giudizio di secondo grado) e assicurato per la responsabilità civile dalla RAGIONE_SOCIALE; la domanda è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Reggio Calabria che, accertata la responsabilità del COGNOME, ha condannato i convenuti, in solido tra loro, a risarcire al l’attore i danni subiti, liquidati in € 3.886,25 , oltre accessori;
la Corte d’a ppello di Reggio Calabria, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha liquidato i danni nella somma di € 5.334,66, oltre accessori;
ricorre lo COGNOME, sulla base di due motivi;
non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati; è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c.;
il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio;
il contraddittorio non risulta regolarmente instaurato, nella presente fase del giudizio, nei confronti del conducente e della società proprietaria del veicolo ai quali è imputabile la responsabilità dei danni lamentati dall’attore, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, litisconsorti necessari, che risultano, peraltro, essere stati parti (sebbene contumaci) del giudizio di merito; occorre, pertanto, ordinare l’integrazione del contraddittorio, mediante la notificazione del ricorso a tali soggetti nel termine perentorio di cui in dispositivo e fermi gli oneri di tempestiva documentazione dell’ottemperanza a quest’ordine;
per questi motivi
la Corte:
-rinvia a nuovo ruolo la trattazione del ricorso, ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME
COGNOME e della RAGIONE_SOCIALE, mediante notificazione agli stessi del ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione