Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7108 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7108 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/03/2025
composta dai signori magistrati:
dott. NOME COGNOME
Presidente
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOME COGNOME
Consigliere relatore
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al numero 1786 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da
COGNOME NOME (C.F.: SCL NGL CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso dall’avvocat o NOME COGNOMEC.F.: PSC MRC CODICE_FISCALE
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore
RAGIONE_SOCIALEC.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore
NOME (C.F.: non indicato)
-intimati- per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Reggio Calabria n. 336/2021, pubblicata in data 3 giugno 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 5 marzo 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Considerato che:
NOME COGNOME ha agito in giudizio nei confronti di NOME COGNOME, della RAGIONE_SOCIALE e della Società Cattolica di Assicurazioni, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in
Oggetto:
RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI DA CIRCOLAZIONE STRADALE
Ad. 05/03/2025 C.C.
R.G. n. 1786/2022
Rep.
conseguenza di un incidente stradale avvenuto in Reggio Calabria nel 2010, imputabile a esclusiva responsabilità del conducente dell’autocarro che lo aveva investito, condotto dal COGNOME, di proprietà della RAGIONE_SOCIALE (società dichiarata fallita nel corso del giudizio di secondo grado) e assicurato per la responsabilità civile dalla Società Cattolica di Assicurazioni; la domanda è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Reggio Calabria che, accertata la responsabilità del COGNOME, ha condannato i convenuti, in solido tra loro, a risarcire al l’attore i danni subiti, liquidati in € 3.886,25 , oltre accessori;
la Corte d’a ppello di Reggio Calabria, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha liquidato i danni nella somma di € 5.334,66, oltre accessori;
ricorre lo Scali, sulla base di due motivi;
non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati; è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c.;
il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio;
il contraddittorio non risulta regolarmente instaurato, nella presente fase del giudizio, nei confronti del conducente e della società proprietaria del veicolo ai quali è imputabile la responsabilità dei danni lamentati dall’attore, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, litisconsorti necessari, che risultano, peraltro, essere stati parti (sebbene contumaci) del giudizio di merito; occorre, pertanto, ordinare l’integrazione del contraddittorio, mediante la notificazione del ricorso a tali soggetti nel termine perentorio di cui in dispositivo e fermi gli oneri di tempestiva documentazione dell’ottemperanza a quest’ordine;
per questi motivi
la Corte:
-rinvia a nuovo ruolo la trattazione del ricorso, ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME
COGNOME e della RAGIONE_SOCIALE mediante notificazione agli stessi del ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione