Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. U Num. 1649 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 1649 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2024
sul ricorso 6786/2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME;
-ricorrente –
contro
NOME, rappresentato e difeso dell’avvocato COGNOME;
-controricorrente –
Per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1994/2022 del Tribunale Amministrativo Regionale -Sezione distaccata di CATANIA.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal consigliere COGNOME NOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale chiede che sia dichiarata la giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE decretava l’indizione delle elezioni del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il triennio 2022/2025, per la nomina di tre rappresentanti del personale tecnico e amministrativo e dei lettori.
NOME COGNOME, dipendente universitario in servizio presso l’RAGIONE_SOCIALE, presentava la propria candidatura ed all’esito delle elezioni del 19 e 20 dicembre 2022, si collocava al primo posto.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’RAGIONE_SOCIALE, disponeva la sospensione del procedimento di nomina avendo rilevato una situazione di potenziale conflitto di interesse tra il ruolo ricoperto dal NOME di Segretario Generale Provinciale RAGIONE_SOCIALE, nonché di componente della Segreteria Nazionale e del RAGIONE_SOCIALE Nazionale della predetta Organizzazione sindacale, e quello di rappresentante del personale tecnico-amministrativo e dei lettori e collaboratori esperti linguistici in seno al RAGIONE_SOCIALE. A sostegno della denunciata incompatibilità veniva richiamato il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca Triennio 20162018 che all’art. 4 prescrive che il sistema delle relazioni sindacali si debb a svolgere ‘nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità delle amministrazioni e dei sindacati’.
In particolare, era disposta la sospensione perché ritenuta incompatibile la situazione di rappresentare legalmente un’organizzazione sindacale, esercitando direttamente il potere di firma in sede di contrattazione, con la partecipazione al RAGIONE_SOCIALE Accademi co, organo di esercizio dell’azione amministrativa. Anche sul piano delle relazioni sindacali, il contemporaneo incarico era ritenuto potenzialmente idoneo a porre l’organizzazione sindacale in una situazione privilegiata nei confronti RAGIONE_SOCIALE altri soggetti sindacali e, sul piano dei rapporti istituzionali, ugualmente idoneo a determinare indebite pressioni sui rappresentanti della parte pubblica dell’istituzione.
Il provvedimento di sospensione era impugnato dal COGNOME, in sede cautelare, dinanzi al TAR Sicilia che, ritenuta la propria giurisdizione, con decreto del 31 dicembre 2022, sospendeva il provvedimento.
Successivamente impugnato il provvedimento cautelare, il RAGIONE_SOCIALE di giustizia amministrativa Sicilia confermava la sospensione, rimettendo al giudizio di merito la valutazione anche in punto di giurisdizione.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE proponeva regolamento preventivo di giurisdizione cui resisteva con controricorso NOME COGNOME.
L’Ufficio della Procura generale concludeva per la declaratoria di giurisdizione del giudice ordinario.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente rilevarsi che NOME COGNOME, in sede di controricorso, ha sollevato eccezione relativa alla carenza di integrità del contraddittorio. Più specificamente, ha eccepito che il ricorso per regolamento di giurisdizione è stato proposto solo nei suoi confronti e non RAGIONE_SOCIALE altri soggetti coinvolti nel giudizio svoltosi innanzi al TAR Sicilia ed al RAGIONE_SOCIALE di giustizia amministrativa Sicilia, quali il Responsabile della Prevenzione, della corruzione e della trasparenza ed il Presidente del RAGIONE_SOCIALE accademico.
L’eccezione, da trattarsi preliminarmente, è fondata.
E’ incontestato che l’originario giudizio cautelare, relativo alla impugnazione del provvedimento di sospensione in discussione, avesse coinvolto, oltre che l’RAGIONE_SOCIALE, anche il Responsabile della Prevenzione, della corruzione e della trasparenza ed il Presidente del RAGIONE_SOCIALE accademico. Questi ultimi non sono stati chiamati in giudizio in questa sede processuale. Si osserva che sicuramente la natura cautelare del precedente giudizio non incide in modo definitivo sulle posizioni soggettive RAGIONE_SOCIALE interessati, attesa la non definitività dello stesso (si veda Cass.n. 12664/2020); peraltro tali iniscono comunque ‘l’ambito’ processuale che ha originato il regolamento preventivo di giurisdizione, e dunque devono costituire anche il riferimento necessario quanto ad individuazione delle parti posizioni soggettive def processuali cui destinare il contraddittorio anche in questa sede.
In conseguenza risulta necessario disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Responsabile della Prevenzione, della corruzione e della trasparenza e del Presidente del RAGIONE_SOCIALE accademico, con onere di parte ricorrente di notificare gli atti nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del presente provvedimento.
P.Q.M.
La Corte dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Responsabile della Prevenzione, della corruzione e della trasparenza dell’RAGIONE_SOCIALE e del Presidente del RAGIONE_SOCIALE accademico dellRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del presente provvedimento.
Così deciso in Roma il 24 ottobre 2023.