Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27509 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 27509 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/10/2024
La Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva dichiarato il diritto di NOME COGNOME ad essere collocato nella posizione F5 a decorrere dal 1.1.2009 agli effetti giuridici ed economici ed aveva condannato il MIT al risarcimento del danno in misura pari alle differenze tra le retribuzioni proprie della posizione F4 e quelle della posizione economica F5 con decorrenza dal 1.1.2009, oltre interessi legali.
La Corte territoriale ha osservato che all’udienza del 19.10.2017 era stata rilevata la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME (chiamata in causa nel giudizio di primo grado quale ultima classificata nella selezione per progressione orizzontale) e che al RAGIONE_SOCIALE era stato concesso termine per effettuare tale incombente, mentre all’udienza del 7.6.2018 la parte appellante, la quale aveva dedotto di avere provveduto a tale incombente, aveva dichiarato di non essere in grado di produrre gli atti relativi alla notifica, in quanto smarriti dall’ufficiale giudiziario, ed aveva chiesto in subordine un termine per provvedere a detto incombente.
Il giudice di appello ha rilevato che il RAGIONE_SOCIALE appellante non aveva dimostrato di avere ritualmente provveduto all’integrazione del contraddittorio nei confronti della COGNOME (litisconsorte necessaria nel giudizio di appello) nel termine di cui all’art. 331, comma primo, cod. proc. civ.; a fronte della natura
perentoria del suddetto termine ha ritenuto preclusa la concessione di un ulteriore termine per provvedere al medesimo incombente.
Considerato che lo smarrimento degli atti relativi all’integrazione del contraddittorio non era imputabile all’RAGIONE_SOCIALE, ha escluso la sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini ai sensi dell’art. 153, comma secondo, cod. proc. civ.; ha inoltre ritenuto indimostrata l’avvenuta integrazione del contraddittorio nei confronti della COGNOME, essendo a tal fine inidonea la certificazione dell’ufficio RAGIONE_SOCIALE del 6.5.2018 (depositata telematicamente dal RAGIONE_SOCIALE in data 6.6.2018).
In assenza della materiale produzione degli atti relativi alla notifica, ha in particolare ritenuto indimostrato che nei confronti della COGNOME fossero stati espletati gli adempimenti ex art. 140 cod. proc. civ.
Ha osservato che il termine previsto dall’art. 331 cod. proc. civ. per la notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio non è prorogabile nemmeno sull’accordo RAGIONE_SOCIALE parti; ha aggiunto che non può essere sanato dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti doveva essere integrato il contraddittorio e che la sua inosservanza deve essere rilevata d’ufficio.
Avverso tale sentenza il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
NOME COGNOME è rimasta intimata.
DIRITTO
1.L ‘unico motivo il ricorso – che denuncia nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 331 cod. proc. civ., in combinato disposto con gli artt. 161, comma secondo, cod. proc. civ., 136 ss. cod. proc. civ. e con l’art. 2700 cod. civ., in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. , per avere la Corte territoriale erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello – è articolato in due sottocensure.
Con la prima sottocensura, addebita alla Corte territoriale di non avere valutato la correttezza e tempestività della notifica del ricorso anche in considerazione RAGIONE_SOCIALE note depositate all’udienza del 6.6.2018.
Sostiene che la certificazione RAGIONE_SOCIALE, atto redatto da pubblico ufficiale e facente fede fino a querela di falso (o comunque atto redatto da pubblico funzionario ed avente valenza certificativa), è sufficiente a comprovare l’avvenuta notificazione.
Argomenta che la notifica effettuata con le modalità previste dall’art. 140 cod. proc. civ. produce l’effetto della conoscenza legale.
Evidenzia che la nota del 6.6.2018, da cui risulta che l’atto era stato smarrito negli uffici dell’Avvocatura, prevale sulle dichiarazioni rese in udienza dal Procuratore dello Stato.
Con la seconda sottocensura deduce che negli uffici dell’Avvocatura dello Stato era stato rinvenuto il fascicolo, comprensivo dell’originale della relazione di notifica effettuata nei confronti della COGNOME.
Il ricorso è inammissibile.
La prima sottocensura è inammissibile, in quanto il RAGIONE_SOCIALE non ha idoneamente provato di essere incorso nella decadenza per fatto a sé non imputabile.
Dalla sentenza impugnata risulta infatti che la cert ificazione dell’RAGIONE_SOCIALE in data 6.5.2018 prodotta mediante deposito telematico in data 6.6.2018 è stata rilasciata a richiesta del procuratore istante, il quale aveva dichiarato di avere smarrito l’originale dell’atto, e tale prospettazione è stata ribadita nel ricorso.
La sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui:
il termine per la notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili fissato dall’art. 331 cod. proc. civ. è perentorio, non è prorogabile neppure sull’accordo RAGIONE_SOCIALE parti e non è sanabile dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti tale integrazione doveva avvenire e la sua inosservanza deve essere rilevata d’ufficio, sicché la sua violazione determina, per ragioni d’ordine pubblico processuale, l’inammissibilità dell’impugnazione (Cass. n. 31386/2018);
b) qualora il giudice abbia pronunziato l’ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile e la parte onerata non vi abbia provveduto ovvero vi abbia ottemperato parzialmente, evocando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi, non può essere assegnato un nuovo termine per il completamento
dell’integrazione, che equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall’art. 153 c.p.c., salvo che l’assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentata prima della scadenza di quello già concesso, si fondi sull’esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la stessa ignori incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato (Cass. n. 28298/2021).
La sentenza impugnata ha fatto altresì corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte secondo cui la notifica ex art. 140 cod. proc. civ. si considera perfezionata quando l’ufficiale notificatore dia atto, espressamente e puntualmente, della relata dell’invio della raccomandata, con avviso del Comune in cui la notifica deve essere eseguita, non potendo l’attuazione del relativo adempimento essere dimostrata aliunde oppure essere desunta, per implicito, dalla tipologia della notifica effettuata (Cass. n. 7159/2024; Cass. n. 22333/2021).
Anche la seconda sottocensura è inammissibile, in quanto non precisa l’epoca del rinvenimento del fascicolo, comprensivo dell’originale della relazione di notifica effettuata nei confronti della COGNOME, e non rispetta dunque l’onere imposto da ll’ art. 366 n. 4, secondo cui il ricorso deve contenere la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione, con l’indicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto su cui si fondano.
In particolare la censura, formulata nell’ambito di un motivo che deduce la nullità della sentenza impugnata, non chiarisce in quale violazione sarebbe incorsa la Corte territoriale, in quanto non prospetta che il ritrovamento sia avvenuto prima della sentenza, né che sia stato portato all’attenzione della Corte territoriale prima della definizione del giudizio di appello.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13, comma 1 – quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per
valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 4315/2020; Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017 e, di recente, Cass. n. 24286/2022).
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte