Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 34620 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 34620 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/12/2024
Oggetto: Graduatorie provinciali e di istituto domanda incompleta soccorso istruttorio – limiti
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 3452/2023 R.G. proposto da
MIUR, Ufficio scolastico regionale per la Toscana e Ambito territoriale di Arezzo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi da ll’Avvocatura generale dello Stato e domiciliati per legge in Roma, INDIRIZZO
-ricorrenti –
contro
NOME COGNOME rappresentata e difesa dagli Avv.ti NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME e domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 810/2022 pubblicata il 1° dicembre 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Arezzo, con sentenza n. 174 del 2021, ha dichiarato inammissibile la domanda di NOME COGNOME con la quale era stata contestata la correttezza del punteggio a lei assegnato nella graduatoria provinciale delle supplenze valevole per la Provincia di Arezzo, biennio 2020/2021 e 2021/22.
Il primo giudice ha ritenuto che l’impugnazione della graduatoria da lei effettuata davanti al TAR, fosse stata proposta decorso il termine di 60 giorni previsto dalla legge.
NOME COGNOME ha proposto appello.
La Corte d’appello di Firenze, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 810/2022, ha accolto il gravame.
Il MIUR, l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana e l’Ambito territoriale di Arezzo hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
NOME COGNOME si è difesa con controricorso.
La Corte di cassazione ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in quanto parte ricorrente non avrebbe depositato la copia autentica della decisione impugnata.
Le Amministrazioni ricorrenti hanno presentato istanza di decisione.
La controricorrente ha depositato note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, rileva il Collegio che la sentenza impugnata è stata emessa nei confronti non soltanto delle Amministrazioni ricorrenti e della controricorrente, ma anche, come recita tale sentenza, di ‘Tutti i soggetti ricoprenti posizioni utili nella graduatoria provinciale supplenze (GPS) valevole per la provincia di Arezzo, biennio 2020/2021 e 2021/2022, formata secondo l’ordine del punteggio finale riportato dai candidati, in relazione allo scrutinio dei
titoli posseduti, dichiarati e trasmessi, che per effetto della corretta attribuzione di ulteriori 48 punti per un totale di 59 punti alla dott.ssa NOME COGNOME a termini di bando, si troverebbero ad essere interessati’.
Detti soggetti, infatti, sono dei controinteressati che riceverebbero un pregiudizio da una decisione favorevole alla dipendente e che, quindi, sono stati chiamati in giudizio in appello nella qualità di litisconsorti necessari.
Dall’esame degli atti di causa non risulta, però, che siano stati intimati dalle parti ricorrenti nel presente giudizio di legittimità.
Ne deriva che deve essere dato un termine alle Amministrazioni ricorrenti per integrare il contraddittorio nei confronti dei menzionati controinteressati.
P.Q.M.
La Corte,
– rinvia a nuovo ruolo al fine di consentire a MIUR, Ufficio scolastico regionale per la Toscana e Ambito territoriale di Arezzo di notificare il ricorso, entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, a ‘Tutti i soggetti ricoprenti posizioni utili nella graduatoria provinciale supplenze (GPS) valevole per la provincia di Arezzo, biennio 2020/2021 e 2021/2022, formata secondo l’ordine del punteggio finale riportato dai candidati, in relazione allo scrutinio dei titoli posseduti, dichiarati e trasmessi, che per effetto della corretta attribuzione di ulteriori 48 punti per un totale di 59 punti alla dott.ssa NOME COGNOME a termini di bando, si troverebbero ad essere interessa ti’.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 18