Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26818 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 26818 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/10/2025
OGGETTO:
divisione di immobile
RG. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO
C.C. 23-9-2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 32223/2020 R.G. proposto da:
NOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
ricorrente
contro
COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO controricorrenti avverso la sentenza n.1509/2020 della Corte d’ appello di Catania, depositata in data 11-9-2020,
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23-92025 dal consigliere NOME COGNOME
CONSIDERATO CHE:
-il ricorrente non ha indicato quali controparti e non ha notificato il ricorso per cassazione a NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, già appellati contumaci nel grado di appello e parti necessarie anche nel giudizio di
legittimità, in quanto comproprietari per la quota di un quarto complessivamente dell’immobile oggetto di divisione in causa, secondo l’allegazione dello stesso ricorrente,
-il ricorrente non ha indicato quale controparte neppure NOME COGNOME, nonostante la stessa fosse appellata contumace nel giudizio di appello e nonostante la sentenza impugnata abbia dichiarato inammissibile il motivo di appello proposto dall’odierno ricorrente nei confronti della medesima,
-non emergono, allo stato, i presupposti di inammissibilità o di infondatezza prima facie del ricorso che rendano superflue ulteriori attività secondo l’indirizzo di Cass. Sez. 1 11 -3-2020 n. 6924 (Rv. 657479-01), Cass. Sez. 6-3 17-6-2019 n. 16141 (Rv. 654313-01), Cass. Sez. 2 21-5-2018 n. 12515 (Rv. 648755-01), per tutte, e di conseguenza si impone l’emissione dell’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti sopraindicati non citati nel giudizio di legittimità,
P.Q.M.
La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti sopraindicati, già appellati contumaci, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, disponendo il rinvio a nuovo ruolo della causa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di cassazione il 23-9-2025
Il Presidente
NOME COGNOME