Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33851 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33851 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/12/2024
RAGIONE_SOCIALE
– intimato – avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 1473/2021, depositata il 5 ottobre 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila, depositata il 5 ottobre 2021, che ha dichiarato inammissibile il loro
Oggetto: giudizio di
appello – contraddittorio
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5767/2022 R.G. proposto da COGNOME COGNOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi da ll’ avv. NOME COGNOME con domicilio eletto presso il suo studio sito in L’Aquila, INDIRIZZO
– ricorrenti –
contro
appello per la riforma della sentenza del Tribunale di Teramo che aveva dichiarato l’inefficacia nei confronti della RAGIONE_SOCIALE quale mandataria della Popolare Bari RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., degli atti con cui essi ricorrenti avevano sciolto il regime di separazione accedendo a quello di comunione legale con riferimento ad alcuni beni e conferito tali beni in un fondo patrimoniale all’uopo costituito;
la Corte di appello ha riferito che la decisione di primo grado si fondava sull’accertamento dell’esistenza di una ragione di credito dell’attrice, derivante da tre anticipazioni della Banca Tercas in favore della Val Vibrata RAGIONE_SOCIALE s.r.l., delle cui obbligazioni NOME COGNOME era gara nte, anteriore rispetto all’atto dispositivo in oggetto, dell’ eventus damni e della scientia damni ;
ha, quindi, dichiarato inammissibile il gravame proposto dal solo NOME COGNOME in ragione della mancata ottemperanza dell’ordine del giudice di integrare il contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME nel termine perentorio assegnatogli, non ritenendo che l’intervento da quest’ultima spiegato successivamente allo spirare di tale termine avesse efficacia sanante;
ha, peraltro, osservato, per completezza, che il gravame non sarebbe stato meritevole di accoglimento condividendo la decisione assunta nel merito dal giudice di primo grado;
il ricorso è affidato a un motivo;
la Popolare RAGIONE_SOCIALE non spiega alcuna difesa;
CONSIDERATO CHE:
con l’unico motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 331 cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata escluso che l’intervento nel giudizio di appello spiegato da NOME COGNOME litisconsorte necessaria, avesse effetto sanante del vizio rappresentato dal mancato ottemperamento da parte dell’appellante dell’ordine di integrazione del contraddittorio entro il
termine perentorio assegnatogli dalla Corte di appello, benché avvenuto prima del l’udienza fissata con l’ordinanza che aveva disposto siffatto ordine;
il motivo è fondato;
-ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ. qualora la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non sia impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l’integrazione del contradittorio , al fine di garantire l’unità del giudizio di impugnazione con la presenza di tutte le parti che hanno partecipato al precedente grado, e qualora nessuna delle parti provvede all’integrazione nel termine fissato dichiara l’inammissibilità dell’impugnazione;
l ‘ omessa citazione in grado d’appello di taluno dei litisconsorti necessari, dunque, non produce di per sé l ‘ inammissibilità dell’impugnazione, ma fa sorgere soltanto l’obbligo, per il giudice, di disporre e, per le parti, di eseguire l’integrazione del contraddittorio nel termine perentorio stabilito dal primo;
è stato evidenziato che l’inammissibilità è ugualmente esclusa nel caso di intervento volontario nel giudizio del litisconsorte pretermesso nei cui confronti l’integrazione è stata disposta , in quanto lo scopo cui tende l’ordine di integrazione del contraddittorio, ossia la partecipazione dal giudizio di appello di tutti i soggetti legittimati, è ugualmente raggiunto anche indipendentemente dall’ottemperanza dell’ordine del giudice (cfr. Cass. 22 marzo 2001, n. 4161; Cass. 28 ottobre 1994, n. 8895);
-per l’esattezza, l’intervento del litisconsorte necessario è idoneo a evitare la sanzione dell’inammissibilità dell’impugnazione per mancata tempestiva ottemperanza dell’ordine di integrazione del contraddittorio qualora tale intervento avvenga prima della data dell’udienza fissata nell’ordinanza di integrazione (cfr. Cass. 6 dicembre 2006, n. 26156); – nel caso in esame,
emerge dagli atti che l’intervento del litisconsorte è avvenuto per l’udienza immediatamente successiva a quella in cui è
stato disposto l’ordine di integrazione del contraddittorio, per cui, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, l’appello non può essere considerato inammissibile;
– non concludenti sono, poi, le considerazioni della Corte di appello in ordine alla infondatezza dei motivi di gravame formulati, in quanto ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici a seguito della dichiarazione di inammissibilità del gravame, cui consegue la perdita della potestas iudicandi , per cui la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d’inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione (cfr. Cass. 19 settembre 2022, n. 27388; Cass., Sez. Un., 1° febbraio 2021, n. 2155; Cass. 16 giugno 2020, n. 11675; Cass., Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31024);
– la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con riferimento al motivo del ricorso accolto e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di L’Aquila , in diversa composizione
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di L’Aquila , in diversa composizione.
Così deciso in Rom a, nell’adunanza camerale del 13 novembre 2024.