Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8137 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 8137 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 27/03/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 15730 – 2019 proposto da:
COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME, nella qualità di eredi di COGNOME, elettivamente domiciliati in Messina, presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME dal quale sono rappresentati e difesi
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME,
COGNOME
CONDOMINIO COGNOME, pal. 2
– intimati –
avverso la sentenza n. 131/2019 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, pubblicata il 26/2/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del l’11 /3/2025 dal consigliere NOME COGNOME
rilevato che il ricorso non risulta notificato ai singoli condomini del Condominio Cappuccini ed. 2, già parti del giudizio di merito e, in particolare, ad NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME nonché NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME Trovato ved. COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME e che il contraddittorio nei loro confronti deve necessariamente essere integrato per essere controverso un diritto dei singoli condòmini sulle parti comuni (cfr. Cass. Sez. 2, n. 16934 del 14/06/2023);
rilevato che alla condomina NOME COGNOME la notifica risulta effettuata dal difensore di parte ricorrente presso sé stesso, in quanto difensore dell’intimata nel giudizio di appello e che pertanto, per sopravvenuta incompatibilità del difensore, deve essere disposta la rinnovazione di questa notifica presso la parte personalmente (cfr. Sez. 2, n. 2408 del 20/02/2012);
P.Q.M.
La Corte dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME nonché NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME. COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonchè la rinnovazione della notifica nei confronti di NOME COGNOME presso la sua residenza, nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda