Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8137 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 8137 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/03/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 15730 – 2019 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, nella qualità di eredi di COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Messina, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale sono rappresentati e difesi
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME,
NOME COGNOME,
CONDOMINIO COGNOME, INDIRIZZO
– intimati –
avverso la sentenza n. 131/2019 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, pubblicata il 26/2/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del l’11 /3/2025 dal consigliere COGNOME;
rilevato che il ricorso non risulta notificato ai singoli condomini del Condominio Cappuccini ed. 2, già parti del giudizio di merito e, in particolare, ad NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME, nonché NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ved. COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME e che il contraddittorio nei loro confronti deve necessariamente essere integrato per essere controverso un diritto dei singoli condòmini sulle parti comuni (cfr. Cass. Sez. 2, n. 16934 del 14/06/2023);
rilevato che alla condomina NOME COGNOME la notifica risulta effettuata dal difensore di parte ricorrente presso sé stesso, in quanto difensore dell’intimata nel giudizio di appello e che pertanto, per sopravvenuta incompatibilità del difensore, deve essere disposta la rinnovazione di questa notifica presso la parte personalmente (cfr. Sez. 2, n. 2408 del 20/02/2012);
P.Q.M.
La Corte dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME, nonché NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ved. COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonchè la rinnovazione della notifica nei confronti di NOME COGNOME presso la sua residenza, nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda