Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3959 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3959 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/02/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 2862/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME domiciliazione digitale come in atti, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME
– ricorrente-
contro
COGNOME rappresentati e difesi dall’avv. NOME COGNOME domiciliazione digitale come in atti – controricorrenti- nonché contro
COGNOME
– intimato – avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO PALERMO n. 1838/2021 depositata il 15/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 9 marzo 2016, NOME COGNOME evocava in giudizio gli avvocati COGNOME e NOME COGNOME deducendo di avere conferito loro incarico professionale per ricorrere dinanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Palermo avverso la sanzione irrogata per l’impiego di manodopera irregolare nello studio dentistico di cui l’attore era titolare e per costituirsi davanti alla Commissione Tributaria regionale, in sede di appello, avverso l’impugnazione proposta dalla Agenzia delle Entrate.
Lamentava che i professionisti non avevano aderito al procedimento di mediazione facoltativo proposto dall’attore, avevano violato gli obblighi di informazione relativamente alla comunicazione dell’esito del giudizio di primo grado e non si erano costituiti in sede di appello. Chiedeva la condanna al pagamento della somma di euro 23.323 oggetto della cartella esattoriale divenuta esecutiva a seguito della sentenza di secondo grado.
Si costituivano i professionisti contestando la fondatezza delle domande e deducendo la correttezza del rispettivo operato nel fornire all’attore le informazioni necessarie, precisando che la mancata costituzione nel giudizio di appello rappresentava una circostanza irrilevante. Concludevano per il rigetto delle domande e la condanna dell’attore al pagamento delle spese per lite temeraria. Con sentenza del 6 novembre 2018 il Tribunale di Palermo riteneva che la scelta dei difensori di non coltivare il giudizio di secondo grado, omettendo di riassumere la causa davanti all’autorità giudiziaria ordinaria ritenuta competente, avesse determinato il pregiudizio lamentato dall’attore. Conseguentemente condannava gli avvocati al pagamento della somma richiesta.
Avverso tale decisione proponevano appello i soccombenti, con atto di citazione del 21 dicembre 2018. Si costituiva NOME COGNOME
chiedendo il rigetto del gravame. Dopo l’interruzione del giudizio per l’intervenuto decesso dell’avvocato COGNOME la causa proseguiva nei confronti dell’altro professionista.
Con sentenza del 28 settembre 2021 la Corte d’appello di Palermo accoglieva l’impugnazione e rigettava le domande proposte dall’attore, che condannava al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione NOME COGNOME con ricorso del 13 gennaio 2022 affidandosi a due motivi. Resistono con controricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME non si costituisce. Il ricorrente deposita memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo del ricorso si deduce la nullità della sentenza per violazione l’articolo 112 c.p.c. poiché la Corte d’appello di Palermo non avrebbe pronunziato su tutta la domanda proposta con conseguente violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, in relazione articolo 360, n. 4 c.p.c. La Corte territoriale ha ritenuto errata la decisione di primo grado perché Canestro non avrebbe mai contestato ai due professionisti l’inadempimento consistente nella mancata riassunzione del procedimento davanti al giudice ordinario competente.
In particolare, la Corte non si sarebbe avveduta che quella condotta era stata contestata con la memoria prevista dall’articolo 183 numero 1 c.p.c. precisando che ‘attesa la mancata comunicazione dell’esito del giudizio di appello, il dottor COGNOME ha pe rso la possibilità di impugnare l’avviso di accertamento davanti al giudice competente’.
Con il secondo motivo si lamenta la omessa pronunzia sulla domanda proposta con le memorie ai sensi dell’articolo 183 c.p.c. e ciò in relazione all’articolo 360, n. 3 e n. 5 c.p.c.
Preliminarmente, va esaminata la questione sollevata dai controricorrenti che eccepiscono l’inammissibilità del ricorso atteso il loro difetto di legittimatio ad causam facendo presente di non rivestire la qualità di eredi, in quanto la vedova NOME COGNOME avrebbe rinunziato all’eredità, unitamente all’unico figlio NOME COGNOME Secondo i controricorrenti tale circostanza avrebbe potuto essere verificata dal ricorrente consultando il registro delle successioni. Inoltre, l’atto di rinunzia era stat o comunicato al difensore degli appellanti già con PEC del 15 gennaio 2021.
A fronte di tale eccezione il ricorrente nella memoria ex art. 380 bis c.p.c. lamenta che i controricorrenti COGNOME e COGNOME avrebbero potuto comunicare l’avvenuta rinuncia all’eredità, invece di attendere la notifica del ricorso per c assazione. D’altronde, dopo la riassunzione del giudizio di appello, gli eredi COGNOME non avrebbero comunicato nulla all’odierno ricorrente.
Questi, preso atto della rinuncia all’eredità da parte di NOME COGNOME e NOME COGNOME insiste per l’accoglimento delle domande nei confronti di COGNOME e per la condanna al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario, anche ai sensi dell’articolo 96, comma 3, c.p.c.
Rileva la Corte che ‘in caso di morte di una parte nel corso del giudizio, i suoi successori a titolo universale sono tutti litisconsorti necessari quando abbiano acquistato la qualità di eredi per accettazione espressa o tacita non essendo sufficiente la semplice chiamata all’eredità. Deve, pertanto, ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione ove non sia stato adempiuto l’ordine d’integrazione del contraddittorio disposto a seguito di rinuncia all’eredità dei precedenti chiamati, fondato sulla mera dichiarazione d’inesistenza di ulteriori eredi in quanto è onere delle parti provvedere all’individuazione degli eredi predetti e procedere, ove ne ricorrano i presupposti, alla nomina di un curatore dell’eredità giacente’ (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27274 del 14/11/2008, Rv. 605858 – 01).
Alla luce di quanto precede il contraddittorio non è stato ritualmente instaurato (Cass. n. 23901 del 2/08/2022); deve, pertanto, ordinarsi al ricorrente di procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di NOME COGNOME o, in mancanza, di un curatore dell’eredità giacente (appositamente nominato).
In applicazione del suesteso principio e trattandosi nel caso de quo di un’ipotesi di litisconsorzio processuale, è necessario procedere all’integrazione del contraddittorio.
Appare opportuno concedere alla parte ricorrente, per tale incombente, il termine di giorni centoventi dalla comunicazione della presente ordinanza e ferme restando le previsioni di legge in ordine al rispetto dei termini processuali per il deposito della documentazione dell’ottemperanza a tale ordine.
p. q. m.
ordina al ricorrente di procedere alla notifica del ricorso nei confronti degli eredi di NOME COGNOME o, in mancanza, del curatore dell’eredità giacente nel termine perentorio di 120 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di