Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17331 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17331 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/06/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 16369/2023 R.G.
proposto da
ASSOCIAZIONE RAGIONE_SOCIALE MORALE IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOMEc.f. CODICE_FISCALE, con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE nella qualità di mandataria di RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE, con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE, con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
e contro
COGNOME NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
con intervento di
RAGIONE_SOCIALE in qualità di mandataria di RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOMEc.f. CODICE_FISCALE, con domicilio digitale ex lege
– intervenuta – avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 58 del 20/1/2023; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21/5/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
uditi i difensori delle parti e il Pubblico Ministero;
RILEVATO CHE
-presso il Tribunale di Civitavecchia pendeva l’esecuzione immobiliare n. 22/2010 R.G. Esec., promossa da Aspra RAGIONE_SOCIALE.p.ARAGIONE_SOCIALE (cessionaria dei crediti della mutuante Banca di Roma S.p.A.), e per essa, quale mandataria, dalla UniCredit Credit Management Bank S.p.A. (poi denominata RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, poi RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE), nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (ente in procedura concorsuale di liquidazione generale ex art 16 disp. att. c.c. a far data dal 15/5/2007) in forza di mutuo fondiario del 28/5/1996 (titolo posto a base del pignoramento del 22/12/2009) e nella quale era intervenuto il medesimo creditore in base a mutuo fondiario del 26/7/1999;
-l’esecutata RAGIONE_SOCIALE era stata posta in liquidazione generale ai sensi dell’art . 27 c.c. e dell’ art. 16 disp att c.c. a far data dal 15/5/2007;
-c on provvedimento del 25/6/2019 il giudice dell’esecuzione, «considerato che ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 disp. att. c.c., 51 e 201 r.d. 267/1942 esiste il divieto di intraprendere o proseguire procedure esecutive individuali una volta aperta la procedura concorsuale; ritenuto che a tale divieto non possa ritenersi sottratto neanche il creditore
fondiario in quanto l’art. 41 D.Lgs. 385/1993, che consente al creditore fondiario di proseguire le azioni esecutive individuali anche in costanza di fallimento in deroga ai principi contenuti negli art. 51 e 52 r.d. 267/1942, non può trovare applicazione analogica nel caso di specie trattandosi di norma eccezionale; ritenuto che sussistano i presupposti per la dichiarazione di improcedibilità dell’esecuzione», fissava l’udienza dell’11/7/2019 per la eventuale adozione di provvedimento di chiusura della procedura esecutiva; i n esito a detta udienza, con provvedimento dell’8/8/2019, il giudice dichiarava improcedibile l’esecuzione R.G. Esec. n. 22/2010 e ordinava la cancellazione della trascrizione del pignoramento;
-proponeva tempestiva opposizione ex art. 617 c.p.c. la RAGIONE_SOCIALE.p.ARAGIONE_SOCIALE, mandataria della creditrice Deutsche Bank AG, London Branch (cessionaria in blocco di crediti pecuniari di Aspra Finance);
-con la sentenza n. 58 del 20/1/2023, il Tribunale di Civitavecchia accoglieva l’opposizione e così provvedeva: «revoca il provvedimento emesso dal giudice dell’esecuzione di questo Tribunale in data 8 agosto 2019 nella procedura esecutiva n. 22/2010, il precedente provvedimento emesso in data 25 giugno 2019, nonché il successivo provvedimento emesso in data 11 marzo 2021 nella fase cautelare del giudizio n. 1973/20; dichiara inammissibile la domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio»;
-a vverso la predetta sentenza l’RAGIONE_SOCIALE in liquidazione generale proponeva ricorso per cassazione, fondato su un unico articolato motivo;
-resistevano, con distinti controricorsi la RAGIONE_SOCIALE, mandataria di Deutsche Bank AG, London Branch, e Unisan RAGIONE_SOCIALE Società Cooperativa Sociale (locataria dell’immobile pignorato);
-non svolgevano difese nel giudizio di legittimità RAGIONE_SOCIALErappresentata da RAGIONE_SOCIALE, cessionaria del credito di Intesa
RAGIONE_SOCIALE nei confronti della ricorrente, NOME COGNOME NOME COGNOME e Intesa Sanpaolo RAGIONE_SOCIALE, già parti del processo nel grado di merito;
-richiamando l’art. 111 c.p.c., interveniva nel giudizio di legittimità RAGIONE_SOCIALE in qualità di mandataria di RAGIONE_SOCIALE la quale dichiarava di essere successore a titolo particolare di Deutsche Bank AG, London Branch in forza di contratto di cessione del 15/2/2024;
CONSIDERATO CHE
-non risulta che il ricorso introduttivo sia stato notificato a Intesa Sanpaolo S.p.A., la quale -stando alla sentenza impugnata -era parte (contumace) del processo nel grado di merito;
-pertanto, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nei confronti della predetta società deve preliminarmente disporsi -impregiudicata ogni altra questione in rito o sul merito (ivi compresa la valutazione circa l’ammissibilità di un intervento ex art. 111 c.p.c. nel giudizio di cassazione) -l’integrazione del contraddittorio entro il termine perentorio indicato in dispositivo, fermi gli oneri di tempestiva produzione di prova dell’ottemperanza a tale ordine;
p. q. m.
la Corte
rinvia a nuovo ruolo, ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A. entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione di questa ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,