Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17331 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17331 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/06/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 16369/2023 R.G.
proposto da
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– ricorrente – contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di mandataria di DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– controricorrente – e contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– controricorrente – e contro
COGNOME NOME NOME COGNOME
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
con intervento di
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in qualità di mandataria di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE ), con domicilio digitale ex lege
– intervenuta – avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 58 del 20/1/2023; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21/5/2025 dal AVV_NOTAIO;
uditi i difensori delle parti e il Pubblico Ministero;
RILEVATO CHE
-presso il Tribunale di Civitavecchia pendeva l’esecuzione immobiliare n. 22/2010 R.G. Esec., promossa da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (cessionaria dei crediti della mutuante Banca di Roma S.p.A.), e per essa, quale mandataria, dalla UniCredit Credit Management RAGIONE_SOCIALE S.p.A. (poi denominata doRAGIONE_SOCIALE S.p.A., poi RAGIONE_SOCIALE S.p.A.), nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (ente in procedura concorsuale di liquidazione generale ex art 16 disp. att. c.c. a far data dal 15/5/2007) in forza di mutuo fondiario del 28/5/1996 (titolo posto a base del pignoramento del 22/12/2009) e nella quale era intervenuto il medesimo creditore in base a mutuo fondiario del 26/7/1999;
-l’esecutata RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE era stata posta in liquidazione generale ai sensi dell’art . 27 c.c. e dell’ art. 16 disp att c.c. a far data dal 15/5/2007;
-c on provvedimento del 25/6/2019 il giudice dell’esecuzione, «considerato che ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 disp. att. c.c., 51 e 201 r.d. 267/1942 esiste il divieto di intraprendere o proseguire procedure esecutive individuali una volta aperta la procedura concorsuale; ritenuto che a tale divieto non possa ritenersi sottratto neanche il creditore
fondiario in quanto l’art. 41 D.Lgs. 385/1993, che consente al creditore fondiario di proseguire le azioni esecutive individuali anche in costanza di fallimento in deroga ai principi contenuti negli art. 51 e 52 r.d. 267/1942, non può trovare applicazione analogica nel caso di specie trattandosi di norma eccezionale; ritenuto che sussistano i presupposti per la dichiarazione di improcedibilità dell’esecuzione», fissava l’udienza dell’11/7/2019 per la eventuale adozione di provvedimento di chiusura della procedura esecutiva; i n esito a detta udienza, con provvedimento dell’8/8/2019, il giudice dichiarava improcedibile l’esecuzione R.G. Esec. n. 22/2010 e ordinava la cancellazione della trascrizione del pignoramento;
-proponeva tempestiva opposizione ex art. 617 c.p.c. la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, mandataria della creditrice Deutsche RAGIONE_SOCIALE AG, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (cessionaria in blocco di crediti pecuniari di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE);
-con la sentenza n. 58 del 20/1/2023, il Tribunale di Civitavecchia accoglieva l’opposizione e così provvedeva: «revoca il provvedimento emesso dal giudice dell’esecuzione di questo Tribunale in data 8 agosto 2019 nella procedura esecutiva n. 22/2010, il precedente provvedimento emesso in data 25 giugno 2019, nonché il successivo provvedimento emesso in data 11 marzo 2021 nella fase cautelare del giudizio n. 1973/20; dichiara inammissibile la domanda proposta da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio»;
-a vverso la predetta sentenza l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in liquidazione generale proponeva ricorso per cassazione, fondato su un unico articolato motivo;
-resistevano, con distinti controricorsi la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, mandataria di Deutsche RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (locataria dell’immobile pignorato);
-non svolgevano difese nel giudizio di legittimità RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (rappresentata da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), cessionaria del credito di RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nei confronti della ricorrente, NOME COGNOME, NOME COGNOME e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, già parti del processo nel grado di merito;
-richiamando l’art. 111 c.p.c., interveniva nel giudizio di legittimità RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in qualità di mandataria di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, la quale dichiarava di essere successore a titolo particolare di Deutsche RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in forza di contratto di cessione del 15/2/2024;
CONSIDERATO CHE
-non risulta che il ricorso introduttivo sia stato notificato a RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, la quale -stando alla sentenza impugnata -era parte (contumace) del processo nel grado di merito;
-pertanto, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nei confronti della predetta società deve preliminarmente disporsi -impregiudicata ogni altra questione in rito o sul merito (ivi compresa la valutazione circa l’ammissibilità di un intervento ex art. 111 c.p.c. nel giudizio di cassazione) -l’integrazione del contraddittorio entro il termine perentorio indicato in dispositivo, fermi gli oneri di tempestiva produzione di prova dell’ottemperanza a tale ordine;
p. q. m.
la Corte
rinvia a nuovo ruolo, ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione di questa ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,