Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 7605 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 7605 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 13955-2019 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende
– controricorrente –
nonchè contro
COGNOME NOME e STANZIONE NOME
avverso la sentenza n. 179/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 11/02/2019;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 10.6.2002 COGNOME NOME evocava in giudizio COGNOME NOME e COGNOME NOME innanzi il Tribunale di Nocera Inferiore, lamentando una serie di opere abusive e dannose ed invocandone l’eliminazione con ripristino dello siatu quo ante ed il risarcimento del danno.
Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, l’accertamento della loro proprietà esclusiva su una strada che, secondo la prospettazione di parte attrice, era invece in comunione, sulla quale quest’ultima vantava soltanto un diritto di passaggio.
Con sentenza n. 506/2015 il Tribunale rigettava le domande principali ed accoglieva invece quella riconvenzionale, accertando la proprietà della strada in capo alla parte convenuta.
Con la sentenza impugnata, n. 179/2019, la Corte di Appello di Salerno rigettava il gravame interposto dall’originario attore (al quale nel corso del giudizio erano poi subentrati gli eredi) avverso la decisione di prime cure, accogliendo invece quello incidentale spiegato da NOME (erede degli originari convenuti) ed accertando l’esistenza, sulla strada di cui è causa, di una servitù di passaggio a favore del fondo degli appellanti principali.
Propone ricorso per la cassazione di tale pronuncia COGNOME NOME, affidandosi a due motivi.
Resiste con controricorso NOME.
Le altre parti del giudizio di seconde cure, COGNOME NOME e COGNOME NOME, non sono state intimate e non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 159 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che il contenuto del diritto di servitù disposto a carico del fondo oggi di proprietà NOME in base al testamento relitto da COGNOME NOME non fosse mutato, nonostante l’accordo intervenuto il 18.3.1987 in sede giudiziaria.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta invece la violazione e falsa applicazione degli artt. 1350, 2699, 2700, 2701 e 2701 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe omesso di considerare il contenuto della scrittura oggetto del primo motivo di doglianza, con la quale le parti avevano transatto, grazie all’intervento del C.T.U. e dinanzi ad esso, la controversia inerente la natura della strada di cui è causa.
Prima di esaminare i motivi di impugnazione, va rilevato che il ricorso non è stato notificato a COGNOME NOME e COGNOME NOME, già parti del giudizio di seconde cure, onde va disposta l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti.
PQM
la Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, assegnando alla parte ricorrente termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria per provvedere alla notifica, alle predette, del ricorso introduttivo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda