Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26357 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26357 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 29/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6744/2023 R.G. proposto da
Fallimento RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e di NOME COGNOME in proprio quale socio illimitatamente responsabile, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’ avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME nella sua qualità di Direttore della RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME nella sua qualità di Direttore della RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME Curatela dell’Eredità giacente di NOME COGNOME in persona del suo curatore avv. NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME
avverso la sentenza n. 1419/2022 del la Corte d’Appello di Roma, depositata il 3.3.2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.9.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il fallimento RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE propose azione di simulazione e, in via subordinata, azione revocatoria ordinaria, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE che in data 12.3.1992 aveva acquistato un immobile da NOME COGNOME, socio accomandante e liquidatore della società poi fallita.
La convenuta rimase contumace, mentre intervenne spontaneamente nel processo NOME COGNOME per negare la propria legittimazione passiva, quantunque ella fosse stata indicata in citazione solo quale procuratrice della convenuta.
Il Tribunale di Roma rigettò la domanda e il fallimento RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE appellò la sentenza, «evocando in giudizio anche NOME COGNOME di persona nonché gli eredi di NOME COGNOME … perché venissero accolte le domande da esso in primo grado proposte nei soli confronti di RAGIONE_SOCIALE» (così la sentenza impugnata).
La Corte d’Appello di Roma dichiarò inammissibile l’impugnazione, perché non tempestivamente notificat a alla società convenuta in primo grado, ma questa Corte, con sentenza n. 13765/2015, cassò quella decisione, che era basata sulla singolare tesi che l’atto di citazione d’appello , notificato alla sede di Pasadena RAGIONE_SOCIALE in Dublino, fosse stato legittimamente rifiutato dalla destinataria, perché, pur tradotto in lingua inglese, era privo di traduzione in Gaelico.
Del processo riassunto dal fallimento davanti alla Corte d’Appello di Roma , questa ha dichiarato «l’improseguibilità» ,
per non avere il fallimento «ottemperato all’ordine impartito dalla corte di integrare il contraddittorio nei confronti degli eredi di NOME COGNOME».
Contro tale nuova sentenza in rito della corte territoriale il fallimento RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME personalmente, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
Le parti intimate non hanno svolto difese.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione degli artt. 392 e 393 c.p.c. in riferimento agli artt. 299, 300, 303 e 328 c.p.c.».
Il ricorrente si duole che la corte d’appello abbia ignorato il fatto che l’atto di riassunzione era stato notificato agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’anno dall’apertura della successione, sicché -si sostiene -il contraddittorio si sarebbe regolarmente instaurato anche nei loro confronti.
1.1. Il motivo è infondato, perché la notificazione dell’atto impersonalmente e collettivamente presso l’ultimo domicilio del de cuius è prevista e consentita dalla legge per l’atto di riassunzione del processo interrotto per morte della parte (art. 303, comma 2, c.p.c.), con disposizione estesa alla notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione (artt. 286, comma 1, e 328, comma 2, c.p.c.) e alla notificazione dell’impugnazione (art. 330, comma 2, c.p.c.). Lo stesso non vale, invece, per la notificazione dell’atto di riassunzione della causa a seguito della cassazione con rinvio,
perché tale riassunzione «si fa con citazione … notificata personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti» (art. 392, comma 2, c.p.c.).
La chiara prescrizione secondo cui la riassunzione del processo in sede di rinvio deve essere fatta «personalmente» e «a norma degli articoli 137 e seguenti» comporta la nullità, non solo della notificazione fatta presso il difensore del de cuius ai sensi dell’art. 170 c.p.c. ( ex multis , Cass. n. 605/2022), ma anche di quella fatta «impersonalmente» agli eredi nell’ultimo domicilio del de cuius ; e ciò a prescindere dalla circostanza che quest’ultimo fosse o meno costituito nel giudizio davanti alla Corte di cassazione.
Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , «in riferimento agli artt. 102, 331, 392 e 393 c.p.c.», nonché agli artt. 42, 43, 51 e 147 legge fall. e art. 100 c.p.c.».
Il ricorrente fa notare che il fallimento di RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE è stato esteso al socio NOME COGNOME sicché quest’ultimo era comunque rappresentato nel processo dal curatore fallimentare, legittimato attivo e passivo con riguardo alle controversie relative ai rapporti di diritto patrimoniale del fallito.
Il terzo motivo è rubricato «violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in riferimento all’art. 331 c.p.c. ».
Con questo motivo si contesta l’affermazione della corte d’ appello secondo cui il ricorrente non avrebbe «ottemperato all ‘ ordine impartito dalla corte di integrare il contraddittorio nei confronti degli eredi di NOME COGNOME». Infatti, rileva il
ricorrente, un tale ordine non fu mai impartito dal giudice, né quindi si può affermare che sia rimasto inadempiuto.
Il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e sono fondati.
4.1. La Corte d’ appello di Roma ha escluso che il contraddittorio si fosse regolarmente instaurato nel giudizio di rinvio, semplicemente constatando che NOME COGNOME risultava essere stato parte del processo davanti alla Corte di cassazione (essendo stato coinvolto già con la notificazione dell’atto d’appello) , che egli risultava deceduto e che l’atto di riassunzione non era stato notificato ai suoi eredi o, se necessario, al curatore dell’eredità giacente .
Sennonché, la sentenza impugnata non fa alcun cenno al fatto che -come riferito nel ricorso e come risulta in modo esplicito nella sentenza di rinvio n. 13765/2015 di questa Corte –NOME COGNOME era stato « dichiarato fallito quale socio illimitatamente responsabile della RAGIONE_SOCIALE ». Infatti, da ciò scaturiva la legittimazione del curatore fallimentare a proporre l’azione di simulazione (art. 43 legge fall.) e anche l’azione revocatoria ordinaria (art. 66 legge fall.) contro un atto di disposizione del patrimonio posto in essere dal medesimo NOME COGNOME.
Manca, pertanto, nella sentenza impugnata, una valida giustificazione dell’asserita impossibilità di decidere la causa nel merito per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME, posto che la corte territoriale si è limitata a rilevare la presenza di NOME COGNOME nel giudizio di cassazione, senza spiegare perché, in una controversia sicuramente relativa a rapporti di diritto patrimoniale, non è
stata considerata sufficiente la presenza -nel giudizio di rinvio -del curatore fallimentare.
In altri termini, senza nulla togliere alla validità dell’orientamento secondo cui il giudizio di rinvio deve svolgersi tra tutte le parti nei confronti delle quali vennero pronunciate la sentenza di cassazione e quella cassata (Cass. nn. 975/2020; 28333/2024; 5555/2025), si deve tuttavia rilevare che la sentenza qui impugnata non considera che NOME COGNOME era rappresentato ex lege dal curatore del suo fallimento, impregiudicata la possibilità (ma anche la necessità) di verificare eventuali concrete ragioni di una sua legittimazione suppletiva a titolo personale (sul tema, v., per esempio, Cass. nn. 2608/2024; 31843/2019; 33546/2023).
4.2. Q uand’anche, all’esito della verifica or ora accennata, si dovesse ritenere obbligatoria la presenza nel processo di NOME COGNOME (e ora, per lui, dei suoi eredi o della sua eredità giacente) quale litisconsorte necessario distinto rispetto al curatore fallimentare, il ricorso dovrebbe comunque essere accolto, in virtù della fondatezza anche del terzo motivo.
Il fallimento ha infatti riportato nelle parti essenziali i verbali d’udienza e i provvedimenti interlocutori adottati dal giudice , dai quali risulta che la corte d’appello non ha mai emesso un ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di NOME COGNOME essendosi limitata a disporre rinvii con invito alla parte più diligente a «fornire idonea dimostrazione dell’esistenza o meno di altri soggetti chiamati all’eredità » e a concedere i «termini di l egge per l’eventuale notifica». Il che è evidentemente cosa ben diversa rispetto all’emissione di un concreto ed effettivo ordine di integrazione
del contraddittorio, con concessione di un termine perentorio a tal fine.
Il ricorrente ha anche depositato copia di tutti gli atti processuali richiamati a fondamento del motivo, in pieno ossequio al principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Si deve allora ricordare che la medesima giurisprudenza sopra citata (Cass. nn. 975/2020; 28333/2024; 5555/2025) è costante nell’affermare che la tempestiva riassunzione della causa nei confronti di uno solo dei litisconsorti è sufficiente ad impedire l ‘ estinzione del processo ex art. 393 c.p.c., la quale si verifica solo in caso di mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio che il giudice è tenuto ad assegnare ai sensi dell’art. 102, comma 2, c.p.c.
L’accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al la Corte d’ appello di Roma, in diversa composizione, anche per provvedere sulle spese di lite relative all’intero processo , comprese quelle relative al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiara infondato il primo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al la Corte d’ appello di Roma, perché decida, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.9.2025.
Il Presidente NOME COGNOME