Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31317 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31317 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/11/2023
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32158/2019 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente –
Avverso la sentenza n. 634/2019 della CORTE DI APPELLO DI FIRENZE, depositata il giorno 19 marzo 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 settembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Nell’anno 2009 la società RAGIONE_SOCIALE intraprese innanzi il Tribunale di Prato espropriazione forzata presso terzi in danno della società RAGIONE_SOCIALE (debitore esecutato) e nei confronti della Provincia di Prato (terzo pignorato).
Resa dichiarazione di quantità negativa dal terzo, il creditore procedente promosse, nelle forme della cognizione piena (ovvero secondo le modalità stabilite dall’art. 548 cod. proc. civ. nella versione anteriore alla novella apportata dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228), giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, al quale oppose resistenza la Provincia di Prato eccependo l’impignorabilità del credito staggito ( ex art. 351, all. f, della legge 20 marzo 1865, n. 2248) dacché costituente prezzo di appalto di opere pubbliche in corso di esecuzione.
Definendo la controversia in prime cure, il Tribunale di Prato, in accoglimento della domanda attorea, accertò che la RAGIONE_SOCIALE era creditrice della Provincia di Prato dell’importo di euro 112.903,27 .
La decisione in epigrafe indicata ha accolto l’appello dell’ente provinciale e dichiarato « inammissibile » la domanda attorea « per difetto di interesse concreto ed attuale, non essendo pignorabile il credito relativo al prezzo dell’appalto durante l’esecuzione delle opere ».
Avverso detta sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha spiegato ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, cui ha resistito, con controricorso illustrato da memoria, la Provincia di Prato.
All’esito della udienza del 15 novembre 2022, questa Corte, con ordinanza n. 2856/2023, pubblicata il 31 gennaio 2023 ed in pari data comunicata, ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Curatela del fallimento della RAGIONE_SOCIALE (ovvero della medesima società, ove tornata in bonis ), parte contumace nel giudizio di appello
r.g. n. 32158/2019 Cons. est. AVV_NOTAIO
concluso con la sentenza impugnata per cassazione e litisconsorte necessario, assegnando per l’incombente termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Con comparsa depositata il 10 marzo 2023 si è costituita la Curatela del fallimento della RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE): ha dedotto l’intervenuto fallimento della società comparente in pendenza del giudizio per cassazione e ha chiesto dichiarare l’ interruzione del processo.
All’esito della udienza del 5 aprile 2023, questa Corte, con ordinanza n. 11410/2023, pubblicata il 2 maggio 2023, rilevato il mancato spirare del termine ex art. 371bis cod. proc. civ. per il deposito dell’atto di integrazione del contraddittorio, ha rinviato la trattazione della causa a nuovo ruolo.
È stata quindi fissata la adunanza camerale sopra indicata, in vista della quale parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa e al cui esito i l Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va disattesa l’istanza di interruzione del processo formulata con la comparsa di costituzione in lite della Curatela del fallimento della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE stradali.
Per consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte, l ‘art. 43 l.fall. (« l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo »), non comporta l’interruzione del giudizio di legittimità, posto che in quest ‘ultimo, in quanto dominato dall’impulso d’ ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge ( ex plurimis, Cass. 23/12/2022, n. 37719; Cass. 08/06/2021, n. 15928; Cass. 15/11/2017, n. 27143).
Nonostante la rituale comunicazione del relativo provvedimento, l’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti della Curatela
r.g. n. 32158/2019 Cons. est. AVV_NOTAIO
del fallimento della RAGIONE_SOCIALE (ovvero della medesima società, ove tornata in bonis ) – parte contumace nel giudizio di appello concluso con la sentenza impugnata per cassazione e litisconsorte necessario nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo , siccome debitore esecutato (cfr., tra le tante, Cass., Sez. U, 13/10/2008, n. 25037; Cass. 10/05/2000, n. 5955; Cass. 09/01/2007, n. 217; Cass. 07/05/2009, n. 10550) – non è stato ottemperato: non risulta invero depositato alcun atto di integrazione del contraddittorio.
N on ricorrendo l’ipotesi del deposito tardivo dell’atto d’ integrazione del contraddittorio, ma la più radicale fattispecie dell’inottemperanza all’ordine impartito da lla Corte, va dichiarata l’inammissibilità (e non già l’improcedibilità ex art. 371bis cod. proc. civ.) del ricorso (Cass., Sez. U., 23/02/2021, n. 4845, in motivazione; Cass. 02/04/2019, n. 9097; Cass. 25/01/2017, n. 1930; Cass. 25/07/2012, n. 13094; Cass. 15/04/2011, n. 8628; Cass., Sez. U, 03/12/2005, n. 27398).
Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza.
5 . Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell ‘art. 1 -bis dello stesso art. 13.
p. q. m.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente Curatela del fallimento della RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore della parte controricorrente Provincia di Prato delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in
euro 2.500 per compensi oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione