Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31065 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 31065 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/12/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 22766/2020 R.G. proposto da: COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
(TARGA_VEICOLO)
-controricorrente-
nonché contro
COGNOME NOME, ARGENTIERO IMMACOLATA, ARGENTIERO NOME, ARGENTIERO NOME, ARGENTIERO PASQUA, ARGENTIERO NOME, ARGENTIERO NOME, ARGENTIERO NOME, NOME ARGENTIERO NOME
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO LECCE n. 624/2020 depositata il 03/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2024 dal Consigliere dr. NOME COGNOME
Udito il Pubblico Ministero dr.ssa COGNOME e i difensori presenti
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME chiedeva al Tribunale di Brindisi la declaratoria di usucapione di un terreno di Ostuni e citava all’uopo una serie di comproprietari catastali dello stesso fondo, tra cui NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME Costituitosi solo quest’ultimo e svolta l’istruttoria del caso , il giudice adito accoglieva la domanda.
Pronunziando sul gravame di NOME COGNOME con sentenza n. 624 depositata il 3 luglio 2020, la Corte d’appello di Lecce dichiarava la nullità della sentenza impugnata e dell’intero giudizio di primo grado, rimettendo le parti avanti il Tribunale di Brindisi.
Il giudice di secondo grado rilevava che in limine litis la notifica al convenuto NOME COGNOME -eseguita a mani della figlia, come tale qualificatasi, NOME -era in realtà inesistente, giacché egli risultava deceduto fin dal 26 novembre 1994, mentre la causa era stata iscritta a ruolo nel 2009. La conseguente nullità
insanabile, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, coinvolgendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario, avrebbe travolto l’intero giudizio.
Contro la predetta sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di quattro motivi. Resiste con controricorso NOME COGNOME
Il Procuratore Generale NOME COGNOME ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo del ricorso ed il rigetto degli altri
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la prima doglianza, la ricorrente assume la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 331 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. La Corte d’appello avrebbe deciso la causa procedendo all’esame degli atti di primo grado e rilevandovi un difetto di contraddittorio, pur in presenza di un’ipotesi di inammissibilità del gravame, conseguente alla violazione ex art. 331 c.p.c., da parte de ll’appellante, che non aveva adempiuto l ‘onere di integrare il contraddittorio nei confronti degli eredi di COGNOME NOME nel termine all’uopo concesso con ordinanza del 20 gennaio 2017 . Infatti, preliminarmente a qualunque decisione circa l’int egrità del contraddittorio in Tribunale, i giudici di secondo grado avrebbero dovuto pronunziarsi sull’ammissibilità dell’appello , posto che controparte, gravata dell’onere di notificare l’impugnazione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2017 agli eredi dell’COGNOME, neppure aveva accertato se vi fossero e quali fossero.
Attraverso la seconda censura, la COGNOME lamenta nullità della sentenza per violazione degli artt. 101 comma 2° e 183 comma 4° c.p.c., nonché 24 e 11 Cost. , ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.
La sentenza impugnata si sarebbe altresì posta in contrasto con la norma che impone al giudice, a tutela del contraddittorio, di indicare alle parti le questioni rilevabili d’ufficio di cui stimi opportuna la trattazione. Da ciò la nullità della sentenza per essere stato vulnerato il diritto di difesa delle parti, attraverso il rilievo d’ufficio del difetto di contraddittorio in primo grado, ricavato da un certificato di morte versato in atti.
2.1. Il terzo mezzo d’impugnazione s’impernia sulla nullità della sentenza, ex art. 360 n. 4 c.p.c., per mancata integrazione del contraddittorio, nel giudizio di appello, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE non evocata ancorché presente in primo grado.
2.2. La quarta lagnanza rileva la nullità della sentenza per violazione dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’inammissibilità dell’appello principale per difetto di legittimazione attiva e di interesse da parte di NOME COGNOME ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.
Attraverso il gravame, NOME COGNOME non si sarebbe limitato a protestare la propria carenza di legittimazione passiva, ma avrebbe resistito nel merito, deducendo l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’usucapione a favore di controparte. E ciò avrebbe determinato il difetto di interesse finanche ad impugnare la decisione di primo grado.
3. Il primo motivo è fondato.
Sulla scorta della questione posta dalla sentenza impugnata e di quelle sollevate con i motivi di ricorso, si prospettano due possibilità: la declaratoria di inammissibilità dell’appello oppure la condivisione del ragionamento operato in sede di merito e dunque il rigetto del ricorso.
Si tratta allora di accertare se prevalga la declaratoria di inammissibilità dell’appello, ai sensi dell’art. 331 comma 2° c.p.c ., ovvero se l’accertata carenza della regolare costituzione delle parti ab origine travolga l’intero giudizio . A favore di tale seconda ipotesi, la Corte d’appello ha citato la sentenza di questa Corte n. 14360 del 6 giugno 2013, secondo cui la notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado effettuata ad una persona già deceduta è giuridicamente inesistente, posto che la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita e si estingue con la morte; ne consegue l’insanabile nullità, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, delle sentenze pronunciate nel corso del processo nei confronti del soggetto deceduto prima dell’inizio dello stesso (conforme anche Sez. 2, n. 11506 dell’8 aprile 2022) .
In senso contrario, la ricorrente ricorda altra pronunzia, sempre di questa Corte, la quale, in ipotesi di inscindibilità della causa ai sensi dell’art. 331 cod. proc.
civ., qualora sia stata ordinata l’integrazione del contraddittorio, ha affermato che l’impugnazione va dichiarata inammissibile se nessuna delle parti vi provvede nel termine fissato, giacché il difetto di integrità del contraddittorio impedisce all’impugnazione di conseguire il proprio scopo. Ne consegue che, in tal caso, il giudice d’appello deve emettere la relativa declaratoria senza dar corso a quello scrutinio degli atti che può portare alla rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ., per violazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado, restando l’applicazione di tale norma preclusa dall’inammissibilità del gravame (Sez. 2, n. 7998 del 21 maggio 2012).
Questo Collegio reputa di dover seguire il secondo percorso, come tracciato dalla sentenza del 2012. Infatti, una volta avuto accesso agli atti, essendo stato denunciato un error in procedendo , è emerso che a NOME COGNOME (appellante) era stato concesso -all’udienza del 20 gennaio 2017 un termine perentorio (fino al 28 febbraio 2017), affinché provvedesse all’integrazione del contraddittorio nei confronti di COGNOME NOME e degli eredi di COGNOME NOME. All’udienza di rinvio del 16 gi ugno 2017 l’appellante aveva dimostrato di aver proceduto alla notifica nei confronti dei soli eredi di NOME COGNOME chiedendo invece un rinvio per verificare la situazione e gli eventuali eredi di NOME COGNOME.
In tal modo, entro il termine per l’integrazione del contraddittorio in appello, di cui all’art. 331 cod. proc. civ., la parte onerata non ha perfezionato il procedimento notificatorio, ma neppure ha individuato il legittimo contraddittore, versando così in colpa giacché, ricevuto l’ordine di integrare il contraddittorio, e disponendo a tal fine di un congruo termine, ha sostanzialmente omesso di attivarsi (Sez. 3, n. 11139 del 10 maggio 2013).
A fronte di tale omissione, il giudice di appello avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto della consumazione del termine perentorio e statuire l’inammissibilità del gravame ex art. 331 comma 2 c.p.c., senza prendere in considerazione in alcun modo gli atti del primo grado.
In accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata va cassata, con la coeva declaratoria, ai sensi dell’art. 38 2 ultimo comma c.p.c., che il giudizio dell’appello non poteva proseguire.
Gli ulteriori motivi restano assorbiti.
L’errore procedurale in cui è incorsa la Corte d’Appello, unitamente alla complessa vicenda processuale costituiscono gravi ragioni per compensare le spese del giudizio.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e dichiara che il giudizio di appello non poteva proseguire.
Spese del giudizio interamente compensate fra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Seconda Sezione Civile il 10