SENTENZA TRIBUNALE DI BRESCIA N. 4490 2024 – N. R.G. 00009475 2017 DEL 02 11 2024 PUBBLICATA IL 02 11 2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. NOME COGNOME :
nella causa iscritta al n.r.g. 9475/2017
, promossa da:
nato a LOGRATO (BS) il 05/02/1949,
con il patrocinio degli Avv.ti COGNOME NOME e NOME
ATTORE
contro
nato a BRESCIA (BS) il 16/06/1953, con il patrocinio degli Avv.ti NOME e NOME
NOME COGNOME nata a LOGRATO (BS) il 10/03/1946,
nata a LOGRATO (BS) il 27/08/1943,
nata a LOGRATO (BS) il 27/12/1939,
con il patrocinio dell’Avv.
nato a BRESCIA (BS) il 21/12/1974,
con il patrocinio dell’Avv. –
CONVENUTI
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A P A R Z I A L E
1. Con atto di citazione del 5.6.17, ha convenuto in giudizio , NOME e sulla corretta interpretazione del testamento redatto il 9.7.06 da e la divisione del relativo compendio ereditario.
I convenuti si sono costituiti in giudizio il 3.10.17, salvo che è rimasto contumace nonostante la regolarità della notificazione.
Le parti sono comparse alla prima udienza del 26.10.17.
All’udienza del 15.3.18 il giudice ha disposto l’esper imento del tentativo di mediazione sulla domanda riconvenzionale proposta da
All’udienza del 21.3.19 le parti hanno chiesto la concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
È seguito lo scambio delle memorie istruttorie.
All’udienza del 22 .10.20 sono state motivatamente rigettate le prove.
Il fascicolo è stato assegnato a questo giudice il 12.12.22.
All’udienza dell’11.7.23 è stata fissata l’udienza di precisazione delle conclusioni (limitatamente all’interpretazione del testamento) , che si è tenuta in trattazione scritta il 7.5.24.
È seguito lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini assegnati del 3.7.24 e del 23.7.24.
2. Le conclusioni di (come da foglio di p.c. del 2.5.24) sono state:
« Vogl ia l’Ill.mo Tribunale di Brescia adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e/o istanza, previa corretta interpretazione della volontà testamentaria del de cuius, espressa con il testamento olografo, redatto in data 09/07/2006 e pubblicato in data 19 marzo 2013 dal Dott. Notaio in Brescia, Rep. n. 144732 e Racc. N. 45880, accertare che l’attore è erede legittimo del fratello defunto ed individuare, tramite esperimento di necessarie CTU, di cui si chiede sin d’ora l’ammissione, l’esatta consistenza della corretta massa ereditaria da dividersi, verificando che la stessa comprenda, così come indicato in narrativa, tutti i beni di proprietà del defunto, non oggetto dei legati testamentari, ed in particolare comprenda la quota di comproprietà indivisa di spettanza del de cuius pari ad ½ dei terreni e fabbricati siti in Comune di Castrezzato, censiti al catasto terreni e fabbricati al fg. 4 mapp. 57, 58, 59, 60, 61, 97, 146, 322, 331, 342, 344, 309, 311 e 54, e le quote delle società semplici agricole, di cui il de cuius era contitolare e che erano denominate
TABLE
nella ditta individuale azienda agricola G di , condannare il signor , socio superstite, a liquidare a favore dell’attore e degli altri eredi legittimi le quote delle citate società del defunto, cadute in successione legittima, con l’aggiunta degli interessi dalla data del decesso del signor sino al momento del saldo effettiv o e con riserva di richiedere i maggiori danni causati da determinarsi in separato giudizio; ordinare, previa precisa individuazione e formazione della massa ereditaria, la divisione dei cespiti ereditari e lo scioglimento della comunione ereditaria con precisa individuazione delle singole quote dei condividendi e con conseguente attribuzione all’attore ed agli altri singoli partecipanti della quota spettante ad ognuno di essi, nonché ordinare il rilascio dei beni assegnati in proprietà esclusiva all’attore; rigettare la domanda riconvenzionale avversaria per tutte le ragioni esposte in atti ed in quanto inammissibile, infondata e comunque non provata; Spese di lite e compenso professionale integralmente rifusi ».
Le conclusioni di (come da foglio di p.c. del 22.4.24) sono state:
« Voglia il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa: Nel merito: 1) annullare o quantomeno disattendere, per errore essenziale e riconoscibile, il riconoscimento da parte di della propria qualità di legatario, al momento della pubblicazione del testamento di in assenza degli eredi ritenuti ab intestato, nonché in sede di denuncia di successione predisposta dal notaio; 2) dichiarare invece in via riconvenzionale che lo stesso è l’unico erede universale del de cuius e che nulla spetta in regime di successione ab intestato all’attore tanto circa i l fondo in Castrezzato, acquistato da e dopo la stesura del testamento di quest’ultimo, che in ordine alle altre pretese dello stesso quale preteso erede legittimo; 3) respingere in toto le domande attrici perché improponibili ed info ndate Spese ed onorari rifusi ».
Le conclusioni di NOME e (come da comparsa di costituzione del 2.10.17) sono state:
« Voglia il Tribunale prendere atto e dichiarare che le sorelle NOME, e nulla chiedono nei confronti delle altre parti ed in particolare del fratello Spese di causa compensate, salvo diversamente in caso di contestazioni ».
3. I fatti di causa possono essere riassunti come segue:
-Il 9.7.06, redigeva un testamento olografo in cui lasciava somme di denaro e terreni a vari parenti, omettendo però i fratelli tranne : « Lascio al Fratello metà dei tereni nel comune di Lograto Casa COGNOME maiali e machine agricole Tratori ruspa Scavatore botte Beneli aratro e tutto La atrezatura della azienda | E i soldi del concorente che deve dare ai nipoti Ero Dicimila ciascuno » ;
-Tra la data del testamento e quella della morte, e acquistavano al 50% terreni siti nel Comune di Castrezzato;
-decedeva il 3.12.12, lasciando come possibili eredi ex lege i fratelli , NOME e nonché figlio del fratello premorto ;
-Il 19.3.13, con altri successibili diversi dalle odierne parti, procedeva alla pubblicazione del testamento presso il Notaio (rep. n. 144732, racc. n. 45880);
-Nell’atto (doc. 1 att.) s i legge tra l’altro che: « I comparenti concordemente convengono che l’intera quota di comproprietà indivisa di spetta nza del ‘de cuius’ pari a 1/2 (un mezzo) dei beni immobili siti in Comune di Castrezzato, non sono stati devoluti per testamento e pertanto saranno intestati per legge ai fratelli , NOME, , nonché al nipote signor (fu , in parti uguali ed indivise » (p. 15, sono stati omessi luoghi e date di nascita, trattandosi delle sei parti di questo giudizio);
-E ancora: « I comparenti concordemente convengono altresì che le due devoluzioni fatte al fratello signor l’una riportata letteralmente nel testamento con la dizione ‘Capanoni maiali e machine agricole Tratori ruspa Scavatore botte e tutto La atrezatu ra della azienda’ deve intendersi riferita alle quote delle società semplici che sino ad ora hanno gestito tutte le proprietà immobiliari sopra descritte, già di spettanza del ‘de cuius’; l’altra riportata letteralmente nel testamento con la dizione ‘E i soldi del concorente’, deve intendersi riferita al conto corrente personale del ‘de cuius’ intrattenuto con l’Istituto di credito (Banca di Credito Cooperativo di Pompiano e della Franciacorta) » (p. 16);
-Il 4.11.15, NOME , e vendevano ad le proprie quote del terreno sito a Castrezzato, che pertanto al momento appartiene per 11/12 a quest’ultimo e per 1/12 a
4. Nel proprio testamento, dunque, -ha assegnato ai nipoti quelli che pacificamente le parti qualificano come legati di denaro e terreni; -ha pretermesso i fratelli, tranne uno; -non ha incluso i terreni di Castrezzato, siccome acquistati successivamente; -ha lasciato al fratello alcuni beni, con una formula della cui interpretazione si discute in questa sede.
L ‘attore ha chiesto di essere dichiarato erede del fratello (assieme agli altri, 1/6 ciascuno), per quanto non compreso nel testamento, ossia in particolare (a) per i terreni di Castrezzato e (b) per le due società agricole condotte da NOME e . Quest’ultimo, di contro, ha chiesto di soprassedere sulle dichiarazioni dallo stesso rese in sede di pubblicazione del testamento e di essere dichiarato unico erede universale del fratello, al fine di trattenere interamente per sé tanto i terreni quanto le società. Le tre sorelle si sono dette soddisfatte di quanto ricevuto e nulla hanno preteso; non si è nemmeno costituito in giudizio.
Più in particolare, occorre stabilire (i) se quanto attribuito ad (maiali, trattore, ruspa etc.) vada considerato come un legato di singoli beni oppure se indichi le aziende agricole nel loro complesso; in
questo secondo caso, occorre ulteriormente decidere (ii) se si tratti di un legato delle aziende o di una istituzione di erede ex re certa .
4.1. Sulla prima questione, ritiene il giudice che il testamento vada interpretato nel senso che abbia voluto lasciare al fratello non solo i beni ivi specificati, ma il complesso delle aziende agricole. Militano in questo senso varie circostanze: -intanto, il fatto che il testamento, discostandosi dalle attribuzioni fatte agli altri istituiti, preveda per un ‘ampia elencazione di beni, da intendersi non esaustiva ma esemplificativa , come si evince dalla clausola aperta « e tutto La atrezatura della azienda »; -in concreto, questa dicitura renderebbe peraltro difficile discernere l’oggetto del lascito ad e il resto dei beni aziendali, che andrebbe diviso tra i fratelli; -la circostanza, incontestata, che e avessero condotto insieme per decenni le aziende agricole, dividendosi guadagni e spese, il che rende plausibile un lascito onnicomprensivo al socio; -pur disponendo di quasi tutte le proprie sostanze, non ha menzionato alcuno degli altri fratelli, sicché risulterebbe singolare desumere una volontà implicita di lasciare loro, previa apertura della successione ex lege , i terreni di Castrezzato e il cospicuo resto del patrimonio aziendale; -questa ipotesi è a maggior ragione da escludere se si considera il modesto livello di scolarizzazione del de cuius , evincibile dalla lettera del testamento; -sebbene si tratti di circ ostanza successiva all’apertura della successione, è significativo che le tre sorelle e il nipote qui convenuti (che pure non avevano partecipato alla pubblicazione del testamento) non avanzino alcuna pretesa nei confronti di , riconoscendo come equa l’attribuzione a lui dell’azienda agricola.
Pertanto, si può affermare che abbia inteso lasciare al fratello la propria quota delle aziende agricole/società semplici dai medesimi condotte (incluse le relative risorse liquide), oltre ai « soldi del concorente », non essendo disputato che si tratti di quello personale. Ne deriva la legittimità, ai presenti fini, della trasformazione delle società semplici in imprese individuali, essendone divenuto l’unico socio.
4.2. Per rispondere alla seconda domanda, l’art. 588 co. 2 c.c. stabilisce che: « L’indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio ».
A tal proposito, Cass. n. 6125/20 ha chiarito che: « In tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell’art. 588 c.c., l’assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale ( ‘ institutio ex re certa ‘ ) qualora il testatore abbia inteso chiamare l’istituito nell’universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni, così che l’indagine diretta ad accertare se ricorra l’una o l’altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito e, quindi, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato ».
Ritiene il giudice che il lascito ad delle aziende agricole vada inteso come legato e non come istituzione di erede. Infatti, sebbene il testatore avesse probabilmente inteso disporre di tutto il proprio patrimonio esistente nel 2006: -egli ha indicato beni singoli per definire l’oggetto dell’attribuzione, ignorando l’intero ; -manca nel testamento qualsiasi riferimento a quote o percentuali; -agli altri successori sono stati pacificamente lasciati beni singoli in forma di legato, sicché può ritenersi che questa fosse la volontà del de cuius anche per l’ultimo istituito ; -benché secondo la risalente Cass. n. 2556/89 « l’ attribuzione di tutti i beni residui, non ulteriormente specificati, dei quali il testatore non abbia già disposto a titolo particolare, costituisce disposizione a titolo universale di una quota del patrimonio ereditario », nel caso di specie la ‘ clausola aperta’ di cui sopra si riferisce pur sempre alla sola azienda, non al patrimonio.
Nella giurisprudenza di merito, si segnala a questo proposito Tribunale di Monza, sent. del 24.4.20: « In tema di testamento, al fine di stabilire se una disposizione testamentaria sia a titolo universale o particolare,
qualora, nonostante il ricorso ai criteri di interpretazione soggettiva, rimanga incerta la natura del lascito disposto dal testatore, nel dubbio l attribuzione ‘ ‘ mortis causa ‘ andrà considerata a titolo particolare: infatti, pur non esistendo, come in altri ordinamenti, una presunzione esplicita del legislatore in favore del legato, la necessità di provare la precisa intenzione del testatore di voler lasciare un bene ‘ come quota del patrimonio ‘ fa pensare che anche nel nostro ordinamento la preferenza, sia pure in assenza di altri elementi, vada riconosciuta al legato » .
deve dunque considerarsi non erede, ma legatario del fratello
4.3. Nel nostro ordinamento non vale il principio secondo cui nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest : infatti, l’art. 457 co. 2 c.c. stabilisce che « non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria » e l’art. 587 c. c. consente al testatore di disporre « di tutte le proprie sostanze o di parte di esse ».
Pertanto, i terreni di Castrezzato, individuati allo stato come unico bene non compreso nel testamento, vanno attribuiti ex art. 570 c.c. per 1/6 a ciascun fratello.
D’altronde, questo era quanto riconosciuto dallo stesso in sede di pubblicazione di testamento: atto inopponibile agli altri eredi, che non vi avevano partecipato, ma che rileva per non venire contra factum proprium . Egli può forse non aver compreso appieno il significato di ‘intestazione per legge ‘ di cui alla p. 15 cit., ma non si ravvisa alcun errore emendabile , essendo ben chiaro nell’atto che i terreni sarebbero stati devoluti anche agli altri fratelli, espressamente nominati: è dunque contraddittorio pretendere ora di essere dichiarato unico erede universale, per ottenere l’intero. A maggior ragione tale esito va escluso, tenendo conto che nel 2015 aveva acquistato 4/12 dei terreni, riconoscendosi titolare del restante 1/12 (così come le sorelle e il nipote, in qualità di alienanti, avevano accettato di essere proprietari di 1/12 ciascuno). A questo proposito, peraltro, merita evidenziare che -anche in caso di istituzione di erede -non avrebbe ricevuto i terreni per intero : nonostante la c.d. forza espansiva, infatti, si sarebbe dovuto pur sempre calcolare la quota attribuita dal testatore all’ erede ex re certa in rapporto all’intero, e poi estendere quella percentuale agli ulteriori beni ignorati o sopravvenuti rispetto al testamento (Cass. n. 17868/19, n. 24310/22).
4.4. Da quanto precede deriva l’esistenza di una comunione sui terreni di Castrezzato tra e (e tra tutte le parti su altri eventuali beni non inclusi nel testamento), che andrà sciolta nel prosieguo della causa.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, che è parziale tra e dal momento che il primo non è stato riconosciuto erede e non ha ottenuto per intero le quote dei terreni di Castrezzato, mentre il secondo non ha ricevuto alcunché delle aziende agricole. Considerando il peso reciproco delle domande, si giustifica una compensazione per 1/2, lasciando il restante 1/2 a carico di
La soccombenza di verso le sorelle è invece totale, perché le stesse sono state convenute in giudizio, ma non hanno proposto alcuna domanda e l’attore non ha ottenuto alcunché dalle stess e. La posizione di è stata di fatto neutra nei loro confronti.
Non essendovi agli atti elementi per determinare il valore della causa (che pure non sarebbe propriamente indeterminabile), a norma del D.M. Giustizia n. 55/14 (aggiornato con D.M. Giustizia n. 147/22) si può applicare la tabella per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale di valore tra € 26.001 e € 52.000 , liquidando : € 1701 per la fase di studio (medio ); € 1204 per la fase introduttiva (medio ); € 903 per la fase istruttoria (minimo, perché sono state redatte le memorie, ma non assunte prove ); € 2905 per la fase decisionale (medio). Al totale vanno aggiunte le spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge; spese di giustizia se documentate. Alle sorelle si riconoscono solo le fasi di studio e introduttiva, avendo partecipato marginalmente al giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, con sentenza parziale:
accerta e dichiara che ha ricevuto in legato dal fratello le aziende agricole/ società semplici dagli stessi condotte e i soldi del conto corrente personale del de cuius ;
accerta e dichiara che sui terreni di Castrezzato appartenenti pro quota a (e su eventuali altri beni non compresi nel testamento) si è aperta la successione ex lege per 1/6 ciascuno tra le parti;
rigetta tutte le altre istanze decise in questa sede;
rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza;
compensa per 1/2 le spese del presente giudizio tra e condanna al pagamento in favore di della re stante parte, quantificata in € 3356,50 complessivi per compensi, più spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge; spese di giustizia se documentate;
a titolo di spese di lite, condanna al pagamento in favore di NOME, e di € 2905,00 complessivi per compensi, più spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge; spese di giustizia se documentate;
compensa le spese di lite tra
, NOME
e
Brescia, 02/11/2024
Il Giudice Dott. NOME COGNOME