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Institutio ex re certa: quando si è erede universale?

Un fratello riceve in eredità le aziende agricole del defunto. Un altro fratello agisce in giudizio per ottenere la sua quota sui beni non menzionati nel testamento. Il Tribunale ha stabilito che l’assegnazione delle aziende costituisce un legato e non una ‘institutio ex re certa’, cioè un’istituzione di erede universale. Di conseguenza, per i beni non inclusi nel testamento, come un terreno acquistato successivamente, si applicano le regole della successione legittima, dividendo la proprietà tra tutti i fratelli.

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Pubblicato il 16 dicembre 2024 in Diritto Civile, Diritto di Famiglia, Giurisprudenza Civile

Institutio ex re certa: Erede o Legatario? Una Sentenza Chiarisce

L’interpretazione di un testamento è spesso un terreno complesso, dove le parole del defunto devono essere tradotte in precise categorie giuridiche. Una delle distinzioni più delicate è quella tra erede e legatario, specialmente quando il testatore assegna beni specifici. La sentenza in esame affronta proprio questo tema, chiarendo quando l’attribuzione di un’azienda configuri una vera e propria istituzione di erede universale, nota come institutio ex re certa, e quando invece si limiti a un semplice legato.

I Fatti di Causa

La vicenda nasce dalla successione di un uomo che, con testamento olografo, lascia al fratello le proprie aziende agricole, includendo beni specifici come ‘Capanoni maiali e machine agricole’ e una clausola aperta ‘e tutto La atrezatura della azienda’. Altri parenti ricevono somme di denaro a titolo di legato. Tuttavia, il testamento omette di menzionare gli altri fratelli e, soprattutto, non dispone di alcuni terreni acquistati congiuntamente al fratello beneficiato in data successiva alla redazione del testamento.

Alla morte del testatore, uno dei fratelli esclusi dal testamento cita in giudizio il fratello beneficiato e gli altri coeredi, chiedendo di essere dichiarato erede legittimo per la sua quota sui beni non contemplati dal testamento (i terreni e le quote societarie). Di contro, il fratello che aveva ricevuto le aziende sostiene di dover essere considerato l’unico erede universale, in virtù di una institutio ex re certa, e di avere quindi diritto all’intero patrimonio, compresi i beni non menzionati.

La Decisione del Tribunale sull’Institutio ex re certa

Il Tribunale di Brescia ha rigettato la tesi dell’erede universale, accogliendo invece una soluzione intermedia. Il giudice ha qualificato la disposizione a favore del fratello come un legato dell’intero complesso aziendale e non come una institutio ex re certa.

Secondo il Tribunale, sebbene il testatore intendesse lasciare l’intera attività agricola al fratello con cui l’aveva gestita per decenni, non vi era prova della volontà di nominarlo erede dell’universalità del suo patrimonio. La clausola ‘e tutto La atrezatura della azienda’ è stata interpretata come esemplificativa e volta a includere tutto ciò che apparteneva al complesso aziendale, ma non all’intero patrimonio ereditario.

Di conseguenza, per i beni non inclusi nel testamento, ovvero i terreni acquistati successivamente, il Tribunale ha dichiarato l’apertura della successione legittima (ex lege). Tali terreni sono stati quindi divisi in quote uguali tra tutti i fratelli (e il nipote del fratello premorto), come previsto dalla legge in assenza di una specifica volontà testamentaria.

Le Motivazioni

La motivazione della sentenza si fonda sull’articolo 588 del Codice Civile, che traccia la linea di demarcazione tra erede e legatario. La norma stabilisce che l’indicazione di beni determinati configura un legato, a meno che non ‘risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio’. Quest’ultima ipotesi è proprio l’institutio ex re certa.

Il giudice ha ritenuto che, nel caso di specie, mancasse la prova di tale intenzione. Diversi elementi hanno supportato questa conclusione:

1. Specificità dei beni: Il testatore ha elencato beni singoli, seppur funzionali a un’attività d’impresa. Non ha mai fatto riferimento a quote o percentuali del suo patrimonio.
2. Volontà del de cuius: Il Tribunale ha ritenuto che la volontà del testatore fosse quella di attribuire beni specifici, come aveva fatto per gli altri legatari (i nipoti), e non di istituire un erede universale.
3. Coesistenza delle successioni: In Italia, a differenza di altri ordinamenti, la successione testamentaria e quella legittima possono coesistere (art. 457 c.c.). Se il testamento non copre l’intero asse ereditario, per la parte rimanente si applicano le norme della successione legittima.
4. Comportamento successivo: Il giudice ha anche valorizzato il comportamento del fratello beneficiato che, in un atto di compravendita successivo, aveva di fatto riconosciuto la titolarità delle quote dei terreni in capo agli altri fratelli, agendo in modo incompatibile con la sua pretesa di essere l’unico erede.

Le Conclusioni

La sentenza offre un’importante lezione pratica: l’assegnazione di un complesso di beni, anche significativo come un’azienda, non è sufficiente a qualificare il beneficiario come erede universale. Per aversi institutio ex re certa, deve emergere in modo inequivocabile dal testamento la volontà del defunto di considerare quei beni come una frazione rappresentativa dell’intero patrimonio. In mancanza di tale prova, la disposizione va intesa come un legato. Per tutti i beni di cui il testatore non ha disposto, si apre la successione legittima a favore degli eredi individuati dalla legge, garantendo così che nessuna parte del patrimonio resti senza un titolare.

L’assegnazione di un’azienda in un testamento mi rende automaticamente erede universale?
No. Secondo la sentenza, l’assegnazione di un’azienda è considerata un legato, a meno che non risulti chiaramente dal testamento che il defunto intendeva attribuire l’azienda come una quota dell’intero patrimonio (institutio ex re certa).

Cosa succede ai beni acquistati dopo aver scritto il testamento e non menzionati in esso?
Per i beni non inclusi nel testamento, si apre la successione legittima (ex lege). Questo significa che tali beni vengono divisi tra gli eredi legittimi (come i fratelli e i figli) secondo le quote previste dal Codice Civile, anche se non sono menzionati nel testamento.

Se un testamento lascia beni solo ad alcuni fratelli, gli altri esclusi non hanno diritto a nulla?
Dipende. Gli altri fratelli non hanno diritto ai beni specificamente lasciati come legati. Tuttavia, se esistono altri beni nel patrimonio del defunto di cui il testamento non dispone, i fratelli esclusi hanno diritto a concorrere alla divisione di questi beni residui come eredi legittimi.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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