Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26837 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 26837 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/10/2024
SENTENZA
R.G.N. 23824/21 U.P. 19/9/2024
Mutuo -Restituzione somma mutuata -Azione nei confronti degli eredi pro quota sul ricorso (iscritto al NNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da:
AFFINITO NOME NOMEC.F.: CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende, unitamente all’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), quale procuratore AVV_NOTAIO di COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), in forza di procura AVV_NOTAIO per atto pubblico del 23 settembre 2010, rep. n. 59.270, racc. n. 29.135, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso,
dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-controricorrente –
e
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), in qualità di esecutore testamentario dell’eredità di NOME NOME, e COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), in qualità di erede di COGNOME NOME, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso con ricorso incidentale, dall’AVV_NOTAIO, nel cui studio in Roma, INDIRIZZO, hanno eletto domicilio;
-controricorrenti e ricorrenti incidentali –
nonché
COGNOME NOME e COGNOME NOME, in qualità di genitori di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, in qualità di genitrice di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, in qualità di genitrice di COGNOME NOME;
-intimati – avverso la sentenza AVV_NOTAIO Corte d’appello di Roma n. 1066/2021, pubblicata l’11 febbraio 2021;
udita la relazione AVV_NOTAIO causa svolta nella pubblica udienza del 19 settembre 2024 dal AVV_NOTAIO relatore NOME COGNOME;
viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal AVV_NOTAIO.M. ex art. 378, primo comma, c.p.c., in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso principale, con l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato; conclusioni ribadite nel corso dell’udienza pubblica;
letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse del controricorrente, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c.;
sentiti , in sede di discussione orale all’udienza pubblica, gli AVV_NOTAIO per la ricorrente principale e NOME COGNOME per i ricorrenti incidentali.
FATTI DI CAUSA
1. -Con atto di citazione notificato il 30 ottobre 2010, COGNOME NOME conveniva, davanti al Tribunale di Roma, COGNOME NOME, chiedendo che il convenuto fosse condannato alla restituzione AVV_NOTAIO somma complessiva di euro 102.867,84, oltre interessi, in ordine al pagamento dei ratei del mutuo concesso dalla Micos Banca S.p.A. e pagati in sua vece dall’attore.
Si costituiva in giudizio COGNOME NOME, il quale chiedeva che la domanda avversaria fosse rigettata, eccependo che aveva estinto il debito restitutorio, come da scrittura privata prodotta, da cui sarebbe risultato l’avvenuto pagamento.
Alla prima udienza di comparizione il COGNOME disconosceva la scrittura prodotta dalla controparte e l’COGNOME dichiarava di volersi avvalere, ai fini probatori, di tale scrittura.
Nel prosieguo il giudizio era interrotto per la dichiarazione di morte di NOME NOME, con la conseguente riassunzione nei
confronti degli eredi, citati impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio del defunto.
Era successivamente espletata consulenza tecnica d’ufficio in materia grafologica.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 17195/2017, depositata il 14 settembre 2017, accoglieva la domanda restitutoria e, per l’effetto, condannava gli eredi di COGNOME NOME, in proporzione alla quota ereditaria di ciascuno, nonché l’esecutore testamentario COGNOME NOME, al pagamento AVV_NOTAIO somma di euro 102.867,84, in favore di COGNOME NOME, oltre interessi legali dal pagamento delle singole rate al saldo.
2. -Con atto di citazione notificato il 20 e il 30 marzo 2018, proponeva appello avverso tale pronuncia COGNOME NOME, in qualità di esecutore testamentario, il quale contestava che alcuna somma fosse da questi dovuta, poiché il debito doveva essere imputato all’eredità di COGNOME NOME.
Si costituiva nel giudizio di impugnazione COGNOME NOME, il quale instava per il rigetto dell’appello.
Resistevano in giudizio anche COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, i quali concludevano per il rigetto del gravame e proponevano appello incidentale, attraverso cui era contestata la loro qualità di eredi, in quanto destinatari di un legato, come tali non tenuti al pagamento dei debiti ereditari.
Nel corso del giudizio era integrato il contraddittorio verso COGNOME NOME, che si costituiva con i suoi rappresentanti legali COGNOME NOME e COGNOME NOME, aderendo all’appello proposto dall’esecutore testamentario e chiedendo che fosse accertata la sua qualità di legatario-beneficiario del lascito.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello principale e accoglieva il solo appello incidentale proposto da COGNOME NOME e, per l’effetto, in parziale riforma AVV_NOTAIO pronuncia impugnata, rigettava la domanda restitutoria solo verso quest’ultima.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a ) che il testatore aveva disposto di tutti i suoi beni, incaricando l’esecutore testamentario di vendere l’unico immobile facente parte AVV_NOTAIO massa ereditaria e di suddividerne il ricavato tra più beneficiari, mentre specifici beni mobili erano lasciati a COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME nonché ad altri amici, a scelta dell’esecutore, con la previsione che tutti i residui beni mobi li andassero a COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME; b ) che l’indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non escludeva che la disposizione fosse a titolo universale, allorché fosse risultato che il testatore aveva inteso assegnare quei beni quale quota del suo patrimonio; c ) che, pertanto, avendo il testatore, nel caso di specie, effettuato direttamente la divisione del suo patrimonio tra gli eredi, attraverso la formazione di quote e l’individuazione dei beni destinati a far part e di ciascuna di esse, l’attribuzione di una quota dei beni del patrimonio ereditario non faceva perdere ai beneficiari la loro qualità di eredi; d ) che, in altri termini, l’attribuzione di beni determinati ( institutio ex re certa ) o l’attribuzione di quote del patrimonio non determinava necessariamente la successione a titolo di legato, quando fosse stato chiaro che il de cuius aveva inteso attribuire ai beneficiari
una quota del suo patrimonio unitariamente considerato; e ) che, nella fattispecie, dal contenuto del testamento olografo emergeva con evidenza la volontà del testatore di disporre dell’universalità dei suoi beni, così come emergeva la netta distinzione tra l’assegnazione di beni mobili determinati e l’assegnazione per genere di tutti i beni mobili residui e dell’unico bene immobile che costituiva tale patrimonio; f ) che, per l’effetto, il fatto che la divisione fosse stata predisposta per quote prestabilite, da far valere sul ricavato AVV_NOTAIO vendita dell’unico immobile che costituiva l’asse ereditario, non escludeva la qualità di eredi in capo agli appellati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali destinatari di una quota predivisa dell’universalità dei beni del testatore; g ) che diversamente emergeva la qualità di legatari di COGNOME NOME e di COGNOME NOME e COGNOME NOME -per quest’ultimi solo con riferiment o agli oggetti in avorio e al quadro indicato -, in quanto destinatari di beni mobili determinati; h ) che, all’esito, l’eccezione di carenza di legittimazione passiva doveva essere accolta esclusivamente con riguardo alla posizione processuale di COGNOME NOME, a cui il testatore aveva riservato la sola proprietà di un quadro; i ) che, quanto all’appello incidentale spiegato da COGNOME NOME, non risultavano, dal testo dell’atto, accantonamenti disposti dal testatore e non eseguiti dall’esecutore, s icché non poteva ascriversi al COGNOME alcuna responsabilità per l’omesso accantonamento di somme destinate all’adempimento delle obbligazioni assunte in vita dal de cuius ; l ) che era compito dell’esecutore testamentario quello di assicurare la piena
attuazione AVV_NOTAIO volontà del defunto, rappresentando gli eredi nei giudizi nei quali l’esatto adempimento dell’incarico dipendeva dall’accertamento AVV_NOTAIO qualità di erede o di legatario e dall’oggetto dell’istituzione testamentaria.
-Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, COGNOME NOME.
Ha resistito, con controricorso, COGNOME NOME, in qualità di procuratore AVV_NOTAIO di COGNOME NOME.
Hanno altresì resistito, con separato controricorso, COGNOME NOME e COGNOME NOME, spiegando, a loro volta, ricorso incidentale, articolato in quattro motivi, condizionato all’accoglimento del ricorso principale.
Sono rimasti intimati COGNOME NOME e COGNOME NOME, in qualità di genitori di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, in qualità di genitrice di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in qualità di genitrice di COGNOME NOME.
Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378, primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.
All’esito, il controricorrente COGNOME NOME, quale procuratore AVV_NOTAIO di COGNOME NOME, ha depositato memoria illustrativa, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 588, secondo comma, c.c., per avere la
Corte di merito erroneamente attribuito all’istante la qualità di erede, in luogo AVV_NOTAIO qualità di legataria, senza spiegare o indicare le ragioni per le quali si sarebbe trattato di eredi e non di legatari.
Obietta l’istante che dalla motivazione AVV_NOTAIO sentenza non si evinceva la volontà del testatore di attribuire una quota del suo patrimonio unitariamente considerato, sicché unico erede avrebbe dovuto essere considerato il figlio dell’esecutore testamentario, COGNOME NOME.
2. -Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 160 c.p.c., con la conseguente nullità AVV_NOTAIO notifica e del procedimento, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto la qualità di erede, anziché di legatario, di COGNOME NOME e, pertanto, considerato valida la notifica dell’atto di riassunzione in primo grado, eseguita impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio del testatore.
Osserva l’istante che la sua qualità di legataria avrebbe richiesto la notifica personalmente alla parte.
3. -Con il terzo motivo la ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte distrettuale tralasciato di esaminare il contenuto AVV_NOTAIO lettera, a firma di COGNOME NOME, afferente alle quote relative alla vendita dell’immobile sito in INDIRIZZO, effettivamente ripartite tra i destinatari indicati nel testamento, tra cui COGNOME NOME.
Ad avviso dell’istante, dal contenuto di tale lettera, inviata alla COGNOME, si sarebbe ricavato, non solo che l’COGNOME non era
una erede, ma una legataria, ma anche che le somme indicate nel testamento, relative al valore presunto dell’immobile, non corrispondevano a quelle effettivamente riscosse in sede di vendita (euro 500.000,00, anziché euro 650.000,00) e che l’esecutore testamentario, nell’esercizio delle proprie funzioni, aveva accantonato la somma di euro 100.000,00, che verosimilmente avrebbe dovuto essere ‘destinata alla conclusione del giudizio pendente innanzi al Tribunale di Roma’.
4. -Con il quarto motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità AVV_NOTAIO sentenza per motivazione meramente apparente e comunque sotto la soglia del ‘minimo costituzionale’, in violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., per avere la Corte del gravame tralasciato di esporre le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento AVV_NOTAIO decisione, utilizzando argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice e a farne rilevare la ratio decidendi .
5. -Il primo, il secondo e il quarto motivo -che possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto avvinti da evidenti ragioni di connessione logica e giuridica -sono infondati.
Infatti, la sentenza d’appello ha fornito congrue argomentazioni a supporto AVV_NOTAIO ricostruzione secondo cui la suddivisione del ricavato AVV_NOTAIO vendita dell’unico immobile ricadente nel compendio ereditario dovesse essere intesa quale assegnazione di quote del suo patrimonio.
Segnatamente ha fatto riferimento ai seguenti elementi: a ) la volontà del testatore di disporre dell’universalità dei suoi beni; b ) la netta distinzione tra l’assegnazione di beni mobili determinati
e l’assegnazione per genere di tutti i beni mobili residui e dell’unico bene immobile costituente tale patrimonio; c ) la suddivisione predisposta per quote prestabilite, da far valere sul ricavato AVV_NOTAIO vendita dell’unico immobile che costituiva l’asse ereditario.
Tanto in conformità al principio nomofilattico secondo cui l’istituzione di beni in quota da parte del testatore impone di accertare, attraverso qualunque mezzo utile per ricostruirne la volontà, ma comunque secondo un’applicazione ermeneutica rigorosa AVV_NOTAIO disposizione di cui al secondo comma dell’art. 588 c.c., se l’intenzione del testatore sia stata quella di attribuire quei beni e soltanto quelli come beni determinati e singoli ovvero, pur indicandoli nominativamente, di lasciarli quale quota del suo patrimonio, avendosi, nel primo caso, una successione a titolo particolare o legato e, nel secondo, una successione a titolo universale e istituzione di erede, la quale implica che, in seguito ad esame del complesso delle disposizioni testamentarie, resti accertata l’intenzione del testatore di considerare i beni assegnati come quota AVV_NOTAIO universalità del suo patrimonio (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 42121 del 31/12/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 6125 del 05/03/2020; Sez. 2, Sentenza n. 23393 del 06/10/2017; Sez. 2, Sentenza n. 24163 del 25/10/2013; Sez. 2, Sentenza n. 3016 del 01/03/2002; Sez. L, Sentenza n. 9467 del 12/07/2001).
Ora, esattamente il giudice del merito ha ritenuto che, avendo il testatore lasciato, pro quota , un immobile, il cui valore comprende per la quasi totalità il valore del compendio ereditario, i destinatari dovessero considerarsi eredi, e non legatari (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4865 del 10/11/1977).
A fronte del lineare quadro descrittivo fornito, l’indagine diretta ad accertare se ricorra l’una o l’altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, appunto perché congruamente motivato (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13835 del 13/06/2007; Sez. 2, Sentenza n. 974 del 04/02/1999; Sez. 2, Sentenza n. 3304 del 20/05/1981; Sez. 2, Sentenza n. 1717 del 24/03/1981; Sez. 2, Sentenza n. 5773 del 27/10/1980).
In aggiunta, la ricorrente non ha contestato alcuno specifico canone ermeneutico posto a fondamento di tale interpretazione, con gli opportuni adattamenti implicati dalla natura unilaterale (non recettizia) del negozio mortis causa , che comporta l’esigenza di una più penetrante ricerca AVV_NOTAIO volontà del testatore, in base ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria e solo in via sussidiaria (ove cioè dal testo negoziale non emerga con certezza l’effettiva intenzione del de cuius ) con ricorso ad elementi estrinseci al testamento, ma pur sempre riferibili al testatore (quali, ad esempio, la sua mentalità, cultura, consuetudine di rapporti ecc.).
6. -Il terzo motivo è inammissibile.
Non è dato infatti comprendere la asserita natura decisiva del documento genericamente richiamato e i termini AVV_NOTAIO sua incidenza sull’esito AVV_NOTAIO lite (né la valenza probatoria di una lettera proveniente da un terzo e destinata all’erede).
A fortiori , si riscontra una fattispecie di ‘doppia conforme’ (quanto al difetto di alcuna disposizione testamentaria rivolta all’esecutore testamentario in ordine all’accantonamento di somme da destinare alla soddisfazione dei debiti del de cuius ), con instaurazione del giudizio di gravame successivamente all’11
settembre 2012, ai sensi dell’art. 348 -ter , quinto comma, c.p.c., vigente ratione temporis (e ora dell’art. 360, quarto comma, c.p.c.), con la conseguenza che la doglianza di omesso esame di fatti decisivi, formulata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non può essere proposta (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5074 del 26/02/2024; Sez. 5, Ordinanza n. 11439 del 11/05/2018; Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Sez. 5, Sentenza n. 26860 del 18/12/2014).
7. -Con il ricorso incidentale condizionato i controricorrenti COGNOME NOME e COGNOME NOME deducono: A) ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2721, 2724, 2726 c.c. nonché degli artt. 115, 116, 189, 216, 230, 345 e 346 c.p.c., per avere la Corte d’appello disatteso le reiterate istanze istruttorie di prova testimoniale non ammesse in primo grado; B) ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2702 c.c. e 116 c.p.c., per avere la Corte di merito erroneamente negato l’efficacia probatoria AVV_NOTAIO scrittura privata prodotta, fondando il proprio convincimento esclusivamente sulla consulenza tecnica d’ufficio svolta nel primo grado di giudizio, evidentemente nulla, giacché espletata su una mera copia fotostatica, anziché sull’originale, seppure depositato tempestivamente e disconosciuto dall’attore in primo grado nonché smarrito presso gli uffici del Tribunale penale di Roma, con ingiusto addebito all’ incolpevole esecutore testamentario delle conseguenze dello smarrimento e dell’incuria di terzi; C) ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la violazione dell’art. 91 c.p.c. e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione
tra le parti, per avere la Corte territoriale condannato l’appellante COGNOME NOME al rimborso, in favore dell’appellata COGNOME NOME -pur essendo questa parzialmente soccombente, per avere aderito all’appello principale del COGNOME , delle spese del giudizio di primo grado, giudizio al quale la stessa non aveva partecipato; D) ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la falsa applicazione dell’art. 588 c.c., per avere la Corte distrettuale qualificato COGNOME NOME quale erede e non anche quale legatario, senza adeguata motivazione, né in primo grado, né in appello.
7.1. -L’esame del ricorso incidentale è assorbito, in quanto la sua proposizione è stata espressamente condizionata all’accoglimento del ricorso principale.
-In conseguenza delle considerazioni esposte, il ricorso principale deve essere respinto mentre il ricorso incidentale è assorbito.
Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte AVV_NOTAIO ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna la ricorrente alla refusione, in favore di
ciascuno dei controricorrenti, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto AVV_NOTAIO sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte AVV_NOTAIO ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio AVV_NOTAIO Seconda