Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33489 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33489 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 907/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME,
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE,
-intimati- avverso sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 92/2022 depositata il 28/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, rigettava il reclamo, ex art. 18 l.fall., proposto da RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza di dichiarazione di fallimento della reclamante emessa dal Tribunale di Napoli, a seguito di accoglimento da parte della Corte d’Appello di Napoli, ex art. 22 l.fall., del reclamo proposto dal creditore istante contro il decreto del Tribunale della stessa città che aveva rigettato la primigenia domanda di fallimento.
1.1 Istante il fallimento era il RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE (di seguito indicato semplicemente ‘RAGIONE_SOCIALE‘) per il credito di € 8.178.687,22; tale importo era stato ricevuto dal RAGIONE_SOCIALE, di cui RAGIONE_SOCIALE faceva parte, quale quota di sua spettanza della maggior somma di € 26.831.184,98 che il RAGIONE_SOCIALE aveva a sua volta ricevuto dalla Regione Campania. La società RAGIONE_SOCIALE era stata condannata – dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 9373/19 a restituire al RAGIONE_SOCIALE, la somma di € 8.178.687,22 in quanto quest’ultimo, sua volta, doveva restituire alla Regione Campania la succitata somma di € 26.831.184,98, essendo stato annullato il lodo arbitrale in virtù del quale detto importo era stato ricevuto.
1.2 La Corte distrettuale dava atto che, per effetto della compensazione operata con il decreto dirigenziale n. 51/2017, il diritto di credito vantato dalla Regione Campania nei confronti del RAGIONE_SOCIALE alla restituzione della somma di € 26.831.184,98 si era ridotto all’importo di € 2.525.242,13, per cui il debito gravante su RAGIONE_SOCIALE nei confronti del RAGIONE_SOCIALE per originari € 8.178.687,22 (debito su cui si fonda l’istanza di fallimento proposta dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti della ricorrente) si era, conseguentemente, ridimensionato al minor importo di Euro 797.471,46 (pari al 31,58%, corrispondente alla quota di partecipazione di RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE, del debito del RAGIONE_SOCIALE nei confronti della Regione Campania per € 2.525.242,13).
1.3 Precisava la Corte che non poteva tenersi conto dell’ordinanza di assegnazione emessa, in data 17.3.2022, dal Giudice dell’Esecuzione presso il Tribunale di Napoli a seguito di pignoramento presso terzi promosso presso Intesa San Paolo S.p.A.: veniva, infatti, assegnata al RAGIONE_SOCIALE la somma per capitale ed interessi di € 5.976.646,79, con la conseguenza che la quota parte di detto importo di spettanza della consorziata RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata pari all’importo di € 1.887.425 (corrispondente alla quota del 31,58%) integralmente compensativa del debito di RAGIONE_SOCIALE nei confronti del medesimo RAGIONE_SOCIALE ammontante ad € 797.471,46.
1.4 Ciò in quanto, secondo la Corte, quel controcredito, non avendo l’ordinanza di assegnazione (del 17/3/2022) avuto esecuzione al momento della dichiarazione del fallimento (avvenuta in data 18/3/2022), era da considerarsi sorto dopo l’apertura della procedura concorsuale.
1.5 La Corte, infine, accertata, alla data del 18 marzo 2022, giorno della dichiarazione di fallimento, una esposizione debitoria di RAGIONE_SOCIALE nei confronti del RAGIONE_SOCIALE per € 797.471,46, ha ritenuto sussistente lo stato di insolvenza, non risultando i crediti di RAGIONE_SOCIALE comunque sufficienti al soddisfacimento dei debiti, come si evinceva dal bilancio di esercizio della ricorrente al 31 /12/2021, e dal fatto che nulla era stato provato circa la pronta e certa riscuotibilità di essi e, quindi, sulla loro idoneità a soddisfare integralmente la massa creditoria.
2 RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione del decreto affidato ad un unico motivo, il RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese. La ricorrente ha depositato memoria ex art.380 bis1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Risulta dal «controricorso al ricorso incidentale avversario», depositato da RAGIONE_SOCIALE in data 22/3/2023, che il RAGIONE_SOCIALE ha notificato alla ricorrente in data 6/2/2023 controricorso con ricorso incidentale che tuttavia non è stato depositato in Cancelleria nel termine di cui all’art . 370 c.p.c. sicché lo stesso è improcedibile, con conseguente assorbimento di tutte le eccezioni contenute nel suindicato atto difensivo di replica.
Il mezzo di impugnazione denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1° n.3, c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1°n.5, c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.c.: si sostiene che il Tribunale abbia errato nel riconoscere lo stato di insolvenza sulla base dell’unico credito pari ad € 797.471,46 vantato dal creditore istante non tenendo conto del controcredito di importo ben superiore (€ 1.887.425 ), pur accertato in corso di causa, che RAGIONE_SOCIALE vantava nei confronti del RAGIONE_SOCIALE per effetto della sentenza del Tribunale di Napoli n. 20659/2021 di condanna della Regione al pagamento della somma di € 5.976.646,79, nonché la successiva ordinanza in data 17/3/2022 (intervenuta prima della dichiarazione di fallimento), con la quale il Giudice dell’Esecuzione aveva assegnato le somme pignorate presso il terzo.
2.1 A riprova dell’insussistenza del credito del RAGIONE_SOCIALE , vi era il parere negativo del curatore fallimentare alla domanda di ammissione al passivo proposta dal RAGIONE_SOCIALE in considerazione degli incassi ricevuti e/o attesi dalla Regione Campania, in quota parte di competenza di RAGIONE_SOCIALE.
2.2 La ricorrente lamenta che la Corte, pur avendo accertato il maggior credito della società fallita rispetto a quello vantato dal RAGIONE_SOCIALE, ha, in maniera del tutto irragionevole, non conteggiato il credito come posta attiva, ai fini dell’accertamento dello stato di insolvenza in una società posta in RAGIONE_SOCIALE, sull’irrilevante
presupposto che l’incasso delle somme assegnate dal Giudice dell’esecuzione al RAGIONE_SOCIALE si fosse verificato dopo il fallimento.
2.3 Deduce, infine, la fallita che, anche a voler prescindere dal controcredito certo liquido ed esigibile, i dati del bilancio consentivano di ritenere che la RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE era in grado di pagare l’unico debito esistente.
3 Il motivo è fondato.
3.1 E’ noto il principio elaborato da questa Corte secondo il quale quando la società è in RAGIONE_SOCIALE, la valutazione del giudice, ai fini dell’accertamento dello stato d’insolvenza, deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa del fallimento; deve cioè essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, in quanto – non proponendosi l’impresa di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell’eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (cfr. Cass. 24660/2020, 2816/2020 e 25167/2016).
3.2 L’impugnata sentenza è pervenuta al riconoscimento dello stato di insolvenza sulla scorta dell’unico debito vantato dal RAGIONE_SOCIALE il cui ammontare è stato determinato in € 797.471,46 .
3.3 Orbene, è la stessa Corte ad aver accertato la sussistenza del credito del RAGIONE_SOCIALE verso la Regione Campania di € 5.976.646,79, canonizzato in un titolo esecutivo azionato con procedimento esecutivo dell’espropriazione presso terzi conclusosi con l’ordinanza con la quale il Giudice dell’Esecuzione aveva assegnato al creditore procedente le somme pignorate presso il terzo e sino a concorrenza del credito.
3.4 Sempre i giudici di seconde cure , dopo aver ricostruito il rapporto tra consorzio ed imprese consorziate in termini di mandato senza rappresentanza con la conseguenza che « il consorzio stesso, non potendo avere per sé né vantaggi né svantaggi, che appartengono unicamente e solo alle imprese consorziate, ha l’obbligo di ‘ribaltare’ su queste ultime tutte le operazioni economiche realizzate da una o più imprese consorziate oppure dallo stesso consorzio », hanno accertato che la quota della somma oggetto della detta ordinanza di assegnazione spettante alla consorziata era pari ad € 1.887.425 (31,58% di euro 5.976.646,79) ampiamente sufficiente a far fronte al debito per il quale era stato chiesto il fallimento.
3.5 Si tratta di un credito sorto in capo alla società fallita che, pur non essendo stato incassato prima del fallimento, atteso che l’ordinanza di assegnazione non aveva ancora avuto esecuzione al momento della dichiarazione del fallimento (la Banca terza pignorata ha provveduto al versamento al curatore delle somme venti giorni dopo la dichiarazione del fallimento) era certamente esistente e aveva al momento della dichiarazione del fallimento una elevata probabilità, vicino alla certezza, di essere riscosso.
3 .6 L’esistenza di un controcredito, certo, liquido e, sostanzialmente, esigibile, di importo superiore a quello azionato da RAGIONE_SOCIALE in sede fallimentare, e quindi suscettibile di essere posto in compensazione, determina il venir meno in radice della situazione di insolvenza per come sopra declinata quando la società è in RAGIONE_SOCIALE.
4 In accoglimento del ricorso, l’impugnat a sentenza va cassata con rinvio della causa alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, che regolamenterà anche le spese del presente giudizio.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione , cui demanda anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 25 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME