Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6666 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6666 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 4798-2025 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE IN RAGIONE_SOCIALE, difesa dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
e
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, difesa dall ‘ AVV_NOTAIO come da procura in calce al ricorso;
– ricorrente incidentale –
contro
RAGIONE_SOCIALE IN RAGIONE_SOCIALE, difesa dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA N. 161/2025 DELLA CORTE D ‘ APPELLO DI CATANIA, depositata il 3/2/2025;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 24/2/2026;
FATTI DI CAUSA
1.1. Il tribunale di Catania, su istanza della RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, ha dichiarato, con sentenza del 13/9/2024, l ‘ apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della RAGIONE_SOCIALE
1.2. La RAGIONE_SOCIALE liquidazione ha proposto reclamo avverso tale sentenza.
1.3. La RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, ha resistito al reclamo.
2.1 La corte d ‘ appello, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il reclamo ed ha, quindi, revocato l ‘ apertura della procedura di liquidazione giudiziale ai danni della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
2.2 La corte, per quanto ancora rileva, ha, innanzitutto, esaminato il motivo con il quale la società reclamante ha censurato la sentenza di prime cure nella parte in cui il tribunale aveva affermato che la liquidazione volontaria della società fosse intrinsecamente incompatibile sia con l ‘ esercizio dell ‘ attività tipica d ‘ impresa, che invece la società ha continuato ad esercitare, sia con la possibilità giuridica di procedere alla liquidazione dell ‘ RAGIONE_SOCIALE nel suo complesso, stante la pendenza della procedura esecutiva sull ‘ immobile RAGIONE_SOCIALEle.
2.3 La società reclamante ha, sul punto, evidenziato che la liquidazione volontaria può comportare anche la prosecuzione dell ‘ attività, allo scopo di un miglior realizzo del prezzo di cessione dei beni, e che, in assenza di una precisa indicazione da parte dell ‘ assemblea dei poteri attribuiti al liquidatore, quest ‘ ultimo può compiere nuove operazioni sociali, compreso l ‘ esercizio provvisorio dell ‘ impresa, se si tratta di un atto utile
per la società, tanto è vero che lo stesso tribunale ha autorizzato l ‘ esercizio provvisorio da parte del curatore proprio in ragione dell ‘ impatto negativo che l ‘ arresto repentino dell ‘ attività avrebbe comportato sui contratti in corso di esecuzione.
2.4 La corte ha ritenuto che la censura fosse fondata sul rilievo che, ove l ‘ assemblea che ha deliberato lo scioglimento della società e la nomina del liquidatore non abbia determinato i poteri attribuiti al medesimo, il liquidatore, a norma dell ‘ art. 2489, comma 1°, c.c., è investito del potere di compiere ogni atto utile per la liquidazione della società e, dunque, a norma dell ‘ art. 2487, comma 1°, lett. c), c.c., anche dell ‘ esercizio provvisorio dell ‘ attività d ‘ impresa.
2.5 Né, ha aggiunto la corte d ‘ appello, rileva il fatto, eccepito dalla RAGIONE_SOCIALE reclamata, che la società debitrice avesse provveduto a deliberare la propria liquidazione volontaria solo dopo aver ricevuta la notifica della richiesta di apertura della liquidazione giudiziale, dovendo semmai ricorrere ad uno degli strumenti previsti dall ‘ ordinamento per la risoluzione della crisi d ‘ impresa ai sensi dell ‘ art. 2086 c.c., tra i quali non è compresa la liquidazione volontaria della società.
2.6 La delibera con cui l ‘ assemblea straordinaria ha posto la società in liquidazione volontaria è stata, infatti, adottata con verbale notarile del 3/7/2024 ed è stata iscritta nel registro delle imprese il giorno successivo, per cui, ha osservato la corte, se è vero che tale delibera è successiva alla notifica del ricorso per l ‘ apertura della liquidazione giudiziale, avvenuta nel giugno 2024, è anche vero, però, che tale delibera è stata iscritta nel registro delle imprese il 4/7/2024, e quindi prima che il tribunale (in data 13/9/2024) riservasse la decisione in camera di consiglio, e, dunque, in un momento nel quale gli effetti della liquidazione, decorrendo dalla data dell ‘ iscrizione della relativa delibera assembleare nel registro delle imprese, si
erano già prodotti, con la conseguente necessità di valutare lo stato di insolvenza della società debitrice tenendo conto che la predetta si trovava in stato di liquidazione, e quindi applicando il criterio della c.d. insolvenza statica anziché, come ha fatto il tribunale, quello dell ‘ insolvenza c.d. dinamica.
2.7 La corte, quindi, ha esaminato il motivo con cui la reclamante ha censurato la sentenza di prime cure per aver valutato lo stato di insolvenza come se si trattasse di società in attività anziché in liquidazione e, quindi, senza valutare che gli elementi attivi del patrimonio erano sufficienti, come emergeva dal bilancio al 31/12/2023, ad assicurare l ‘ eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali: e l ‘ ha ritenuto parimenti fondato.
2.8 La corte, sul punto, ha ritenuto che: – quando una società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell ‘ applicazione dell ‘ art. 2, comma 1, lett. b) e dell ‘ art. 121 c.c.i.i., dev ‘ essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l ‘ eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali; – ove la società sia in liquidazione, non è, infatti, richiesto che la stessa disponga di liquidità (necessaria a soddisfare le obbligazioni) diversa da quella ottenibile dalla realizzazione dell ‘ attivo, essendo, piuttosto, richiesto che il patrimonio sociale esprima un valore oggettivamente idoneo a soddisfare le obbligazioni contratte; – il giudice, tuttavia, deve valutare concretamente sia il valore reale dell ‘ attivo, aldilà dei valori appostati nelle scritture contabili dell ‘ imprenditore, sia i tempi della liquidazione e, ove l ‘ attivo sia formato da beni non immediatamente liquidabili, se la difficoltà ad una pronta liquidazione dei beni che compongono l ‘ attivo sia sintomo di un valore di ragionevole realizzo (ovverossia di un valore di
liquidazione dei beni che compongono l ‘ attivo) inferiore a quello che risulta dalle scritture contabili della società.
2.9 Nel caso in esame, la corte d ‘ appello ha rilevato che: -‘ l ‘ attivo della società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione … ‘, ‘ costituito dalla proprietà dell ‘ immobile adibito ad albergo … da altro immobile vicino … e da alcuni appezzamenti di terreno, siti nella medesima zona ‘ , ‘ ha formato oggetto di stima eseguita dal consulente nominato dalla stessa liquidazione giudiziale, così come i beni mobili che compongono l ‘ RAGIONE_SOCIALE , rimasta in attività anche dopo la liquidazione giudiziale, avendo il tribunale autorizzato l ‘ esercizio provvisorio, prorogato fino al 31.3.2025 ‘; -‘ la stima dell ‘ attivo, che viene presa in considerazione al fine di valutare l ‘ insolvenza, è ‘, pertanto, ‘ quella che emerge dalla stessa procedura e non già l ‘ attivo come appostato nell ‘ ultimo bilancio al 31.12.2023 ‘ ; -il patrimonio immobiliare e mobiliare, che costituisce l ‘ attivo della società reclamante, è stato, peraltro, stimato secondo criteri ‘ prudenziali ‘ , ‘ avendo i periti tenuto conto della vendita all ‘ asta dei beni, sicchè al valore di mercato dei beni immobili è stato applicato un ribasso in considerazione di tale modalità di vendita, così come a quello dei beni mobili, il cui valore è stato notevolmente ridotto a causa della prevista vendita separata in luogo dell ‘ integrale cessione dell ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , ed è stato valutato nella somma complessiv a di €. 28.473.717,00; – il passivo della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in considerazione di quanto emerge dal progetto di stato passivo predisposto dai curatori, è, invece, pari ad €. 18.677.961,06; – detraendo dall ‘ attivo come sopra rilevato il maggiore passivo indicato dalla RAGIONE_SOCIALE giudiziale, emerge, di conseguenza, un residuo attivo di €. 9.759.755,94; – manca, in definitiva, lo stato d ‘ insolvenza necessario all ‘ apertura nei confronti della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione della procedura di liquidazione giudiziale.
2.10 La corte, infine, ha considerato assorbito il motivo con il quale la società reclamante ha criticato la sentenza impugnata per avere affermato che la liquidazione dell ‘ RAGIONE_SOCIALE non sarebbe giuridicamente possibile ai sensi degli artt. 491 c.p.c. e 2913 c.c., in quanto pende procedura esecutiva sui beni immobili ove viene esercitata l ‘ RAGIONE_SOCIALE alberghiera, senza aver tuttavia considerato che: -il debitore, nelle more della procedura esecutiva, potrebbe trovare un compratore e soddisfare i creditori procedenti o intervenuti, estinguendo la procedura, previo pagamento di tutte le spese; non può, in effetti, escludersi che ‘ la procedura descritta in reclamo – c.d. vendita a saldo e stralcio – potrebbe essere giuridicamente fattibile, previo accordo con i creditori procedente e intervenuti, a differenza di quanto ritenuto sul punto dal tribunale’ .
2.11 La corte d ‘ appello ha, quindi, accolto il reclamo ed ha, per l ‘ effetto, revocato la procedura di liquidazione giudiziale della società reclamante, compensando tra tutte le parti le spese di giudizio.
3.1. La RAGIONE_SOCIALE giudiziale RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, con ricorso notificato il 4/3/2025, ha chiesto, per cinque motivi, la cassazione della sentenza.
3.2. Anche la RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, con ricorso notificato il 4/3/2025, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza.
3.3. La RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha resistito ai ricorsi con controricorso.
3.4. Le parti hanno depositato memorie.
4.1. Con il primo motivo, la RAGIONE_SOCIALE ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2487, comma 1°, lett. c), e 2489 c.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la
corte d ‘ appello ha ritenuto che il liquidatore, anche in assenza di regolare autorizzazione dell ‘ assemblea, possa proseguire con l ‘ esercizio provvisorio l ‘ attività caratteristica dell ‘ impresa, omettendo, tuttavia, di considerare che: – la delibera di messa in liquidazione della RAGIONE_SOCIALE, assunta il 3/7/2024, non autorizza in alcun modo la continuazione dell ‘ attività d ‘ impresa, e cioè la gestione dell ‘ albergo di proprietà della società, da parte del liquidatore, che l ‘ ha pacificamente proseguita, senza soluzione di continuità, in contrasto con l ‘ art. 2487 c.c., che riserva ai soci il potere di stabilire ‘ gli atti necessari per la conservazione del valore dell ‘ impresa, ivi compreso l ‘ esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo ‘ ; -la prosecuzione dell ‘ attività da parte dei liquidatori, del resto, può facilmente sottrarre risorse economiche ai creditori, utilizzando attivo per la continuazione d ‘ impresa piuttosto che per il pagamento dei debiti, e, soprattutto, determinare un ulteriore incremento del passivo, incidendo in modo determinante sugli esiti della liquidazione a danno dei soci e dei creditori; – la corte d ‘ appello ha, quindi, erroneamente ritenuto che, in mancanza di autorizzazione assembleare, la prosecuzione dell ‘ attività d ‘ impresa da parte del liquidatore fosse comunque legittima, con la conseguenza che, ‘ essendo la situazione di fatto determinatasi illecita, … non poteva in alcun modo darsi corso all ‘ applicazione dei criteri di accertamento dello stato d ‘ insolvenza (asseritamente) tipici delle società in liquidazione ‘.
4.2. Il motivo è infondato.
4.3. Questa Corte, infatti, come ha correttamente rilevato la sentenza impugnata, ha già avuto modo di affermare che: – la norma prevista dall ‘ art. 2489, comma 1°, c.c. evidenzia con chiarezza ‘ come l ‘ eventuale deliberato dell ‘ assemblea dei soci che ha provveduto a nominare i liquidatori …, lungi dall ‘ essere indispensabile ai fini della determinazione dei poteri
del liquidatore stesso, può piuttosto operare quale eccezione rispetto alla generale attribuzione, contenuta nella norma stessa, ai liquidatori del potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società ‘; – non può, in effetti, ritenersi che, in mancanza di tale delibera (che opera come un ‘ eccezione), l ‘ ambito dei poteri dei liquidatori resti indeterminato, poiché, al contrario, in difetto, opera ‘ il principio generale posto dall ‘ art. 2489 c.c. ‘ , in forza del quale il liquidatore può compiere tutti gli atti utili per la liquidazione del patrimonio sociale; – la differente interpretazione (secondo cui, ove la delibera assembleare di nomina non specifichi quali siano gli atti utili per la liquidazione consentiti dai soci ai liquidatori, la norma generale dell ‘ art. 2489 c.c. non potrebbe operare), del resto, ‘ si porrebbe in contrasto insanabile con il disposto dell ‘ art. 2489 (che, nel far salva ogni «diversa» statuizione dei soci, rende chiara l ‘ autonoma ed immediatamente operante attribuzione legale del potere), oltre che con il significato complessivo degli interventi operati dal legislatore della riforma nella materia della liquidazione delle società di capitali ‘ , ‘ diretti non già a circoscrivere bensì semmai ad estendere l ‘ ambito dei poteri attribuiti dalla legge ai liquidatori (pur facendo salva come detto una diversa determinazione dei soci, in sede statutaria o in quella di nomina), come si evince sia dalla eliminazione del generale divieto (posto dal previgente art. 2449 cod.civ.) di compiere nuove operazioni sociali quando si è verificato un fatto che determina lo scioglimento della società, sia per l ‘ appunto dalla rimodulazione dei poteri, non più limitati ai soli atti necessari per la liquidazione (come previsto dal previgente art. 2452 mediante richiamo all ‘ art. 2278) ma estesi come detto a tutti gli atti utili per la liquidazione stessa (che siano cioè volti a realizzarne lo scopo) ‘ (Cass. n. 13867 del 2017, in motiv.).
4.4. Deve, dunque, ritenersi che, nel caso, come quello in esame, in cui l ‘ assemblea (che ha deliberato lo scioglimento della società e la nomina del liquidatore) non abbia deciso (anche) in ordine ai poteri attribuiti al medesimo alla stregua delle indicazioni contenute nell ‘ art. 2487, comma 1°, lett. c), c.c. (escludendone in tutto o in parte l ‘ esercizio oppure limitandolo ad uno o alcuni rami d ‘ RAGIONE_SOCIALE e/o ad un determinato periodo di tempo), il liquidatore, in difetto, appunto, di ‘ una diversa determinazione dei soci ‘, assunta ‘ in sede statutaria o in quella di nomina ‘ (o con delibera successiva: art. 2487, comma 3°, c.c.), è investito, a norma dell ‘art. 2489, comma 1° c.c., del potere di compiere ‘ tutti gli atti utili per la liquidazione della società ‘, ivi compresi, evidentemente, ‘ gli atti necessari per la conservazione del valore dell ‘ impresa, … compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo ‘ , nonché gli atti che abbiano ad oggetto la ‘ cessione dell ‘ RAGIONE_SOCIALE sociale, di rami di essa, ovvero … di singoli beni o diritti, o blocchi di essi ‘.
4.5. Del resto, è vero che: – l ‘ art. 2490, comma 5°, c.c. dispone che, quando sia ‘ prevista ‘ una continuazione anche parziale dell ‘ attività di impresa, le relative poste devono avere una indicazione separata nei bilanci redatti dai liquidatori nel corso della liquidazione; – tale espressione lascia, in effetti, immaginare che la continuazione dell ‘ impresa da parte dei liquidatori, per poter essere legittimamente esercitata, debba essere, per l ‘appunto, ‘ prevista ‘ dalla delibera con la quale i soci hanno deciso lo scioglimento della società e nominato i liquidatori ovvero da una delibera successiva: è anche vero, tuttavia, che la stessa norma prosegue aggiungendo che i liquidatori, nella relazione che devono presentare ai soci unitamente al bilancio relativo all ‘ esercizio, devono ‘ indicare le
ragioni ‘ ( oltre che le ‘ prospettive ‘) ‘ della continuazione ‘ dell ‘ impresa, in tal modo confermando che sono, appunto, i liquidatori (e non i soci) che, essendo a conoscenza delle ‘ ragioni ‘ che hanno presieduto la (loro) scelta per la continuazione dell ‘ attività, devono illustrarle ai soci ai fini dell ‘ approvazione del bilancio (che ne recepisce, evidentemente, gli effetti patrimoniali).
4.6. In ogni caso, escluso che la liquidazione volontaria possa avere di per sé un rilievo impeditivo della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (la quale, in effetti, provoca lo scioglimento della società: art. 2484, comma 1°, n. 7bis c.c.), resta il fatto che, almeno ai fini in esame, la delibera di liquidazione anticipata della società non esclude l ‘ esercizio (ancorché, in ipotesi, illecito) dell ‘ impresa da parte del liquidatore, la cui prosecuzione, di conseguenza, non è, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, incompatibile sul piano giuridico con lo scioglimento della società.
4.7. Dev ‘ essere, dunque, enunciato il seguente principio di diritto: ‘ in caso di scioglimento di società di capitali, il liquidatore, in difetto di una diversa determinazione dei soci, ha il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, compreso l ‘ esercizio provvisorio dell ‘ impresa ‘.
4.8. Con il secondo motivo, la RAGIONE_SOCIALE ricorrente, lamentando l ‘ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all ‘ art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha ritenuto che lo stato d ‘ insolvenza della società debitrice doveva essere valutato dando rilievo allo stato di liquidazione in cui la stessa si era volontariamente posta soltanto dopo la notifica dell ‘ istanza di apertura del procedimento concorsuale, omettendo, tuttavia, di
considerare che: – i soci e il liquidatore, come emerge dai fatti descritti nella sentenza di apertura della liquidazione giudiziale e nella memoria di costituzione della RAGIONE_SOCIALE, non avevano, in realtà, alcuna effettiva volontà e/o possibilità di liquidare realmente gli assets RAGIONE_SOCIALEli a beneficio dei creditori; – la messa in liquidazione volontaria era stata, infatti, deliberata in data successiva alla notificazione dell ‘ istanza di liquidazione giudiziale; – inoltre, come emerge ‘ nelle note del 2.09.2024 ‘ della società, quest ‘ ultima, dopo la formale messa in liquidazione, aveva richiesto la concessione di un nuovo prestito; – la società non aveva, dunque, alcuna intenzione di liquidare gli assets RAGIONE_SOCIALEli ma solo di proseguire la sua attività caratteristica, utilizzando lo schermo giuridico della formale messa in liquidazione al fine di evitare la dichiarazione di insolvenza e l ‘ apertura della liquidazione giudiziale; – la vendita dell ‘ RAGIONE_SOCIALE e/o dell ‘ immobile, del resto, non erano giuridicamente fattibili, stante la pendenza della procedura esecutiva immobiliare sull ‘ albergo di proprietà della società, la quale, come dedotto dalla RAGIONE_SOCIALE, consente non solo di affermare in astratto la non fattibilità giuridica della vendita in sede di liquidazione volontaria, ma anche di evidenziare l ‘ assenza di concrete possibilità in tal senso; – il creditore procedente, infatti, ha pacificamente rifiutato più volte proposte transattive, tant ‘ è che ha depositato il ricorso per la liquidazione giudiziale, mentre è mancata una qualsivoglia offerta vincolante da parte di soggetti interessati; – la stessa corte, del resto, lì dove ha evidenziato come non possa escludersi che la procedura descritta in reclamo (c.d. ‘ vendita a saldo e stralcio ‘ ) potrebbe essere giuridicamente fattibile, previo accordo con i creditori procedente e intervenuti, ha finito per riconoscere che la liquidazione volontaria del cespite richiede di per sé quanto
meno l ‘ accordo con il creditore procedente, che, nella specie, è risultato indisponibile.
4.9. Con il terzo motivo, la RAGIONE_SOCIALE ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell ‘ art. 2487bis c.c., dell ‘ art. 2, comma 1, lett. b), c.c.i.i. nonché degli artt. 40, 41 e 121 c.c.i.i., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha ritenuto che la valutazione dello stato d ‘ insolvenza della società debitrice doveva essere valutato secondo il c.d. parametro statico, consistente nella mera capienza dell ‘ attivo rispetto al passivo, sul rilievo che la delibera che aveva posto la società in liquidazione volontaria, pur se successiva alla notifica del ricorso per l ‘ apertura della liquidazione giudiziale, era stata, tuttavia, iscritta nel registro delle imprese prima che il tribunale riservasse la decisione in camera di consiglio, omettendo, per contro, di considerare che: -un debitore, pacificamente insolvente secondo i criteri ordinari di accertamento del presupposto oggettivo, non può porsi in liquidazione volontaria dopo la notifica dell ‘ istanza di apertura del procedimento ed, in tal modo, imporre al tribunale, ai fini dell ‘ accertamento dello stato di insolvenza di quest ‘ ultima, il criterio applicabile alle società in liquidazione volontaria piuttosto che in esercizio; – la decisione di porre la società in liquidazione dopo la notifica del ricorso di fallimento e alla vigilia dell ‘ udienza di comparizione delle parti costituisce, infatti, uno stratagemma utilizzato per vanificare, in spregio del divieto di abuso del diritto, le aspettative dei creditori e la corretta tutela dei relativi diritto; diversamente opinando, si lascerebbe spazio alla aberrante logica secondo cui, per ogni impresa colpita da istanza di liquidazione giudiziale, basterebbe deliberare la messa in liquidazione della società, con decisione peraltro reversibile, per eludere i criteri ordinari di valutazione dell ‘ insolvenza; – l ‘ art. 2,
comma 1, lett. d), c.c.i.i., del resto, attribuisce rilevanza all ‘ accertamento delle condizioni soggettive e oggettive legittimanti l ‘ apertura del procedimento compiute con riguardo alla data di deposito dell ‘ istanza di apertura della liquidazione giudiziale; – i criteri di accertamento dello stato di insolvenza non possono essere, dunque, unilateralmente modificati dalla società debitrice mediante la propria messa in liquidazione volontaria dopo il deposito o (quanto meno dopo) la notifica dell ‘ istanza di apertura della liquidazione giudiziale; – in ogni caso, una tale delibera, adottata a distanza di anni dall ‘ emersione di uno stato conclamato d ‘ insolvenza, è da considerarsi intrinsecamente abusiva e, come tale, inidonea a modificare gli ordinari criteri di accertamento dello stato di insolvenza.
4.10. Il secondo ed il terzo motivo, da trattare congiuntamente, sono infondati.
4.11. La corte d ‘ appello, dopo aver rilevato, in punto di fatto, che la società debitrice aveva provveduto a deliberare la propria liquidazione volontaria solo dopo aver ricevuta la notifica della richiesta di apertura della liquidazione giudiziale e che tale deliberazione, adottata in data 3/7/2024, era stata iscritta nel registro delle imprese il giorno successivo, e cioè il 4/7/2024, ha, in sostanza, ritenuto che: – tale delibera, per quanto successiva alla notifica del ricorso per l ‘ apertura della liquidazione giudiziale, avvenuta nel giugno 2024, era giuridicamente efficace, in quanto iscritta nel registro delle imprese prima che il tribunale, in data 13/9/2024, si riservasse la decisione in camera di consiglio; – lo stato d ‘ insolvenza della società resistente doveva essere, di conseguenza, valutato sul presupposto che la stessa si trovava, appunto, in stato di scioglimento.
4.12. Tale statuizione è, sul piano giuridico, senz ‘ altro corretta.
4.13. Non v ‘ è dubbio, invero, che, in difetto di una norma che preveda il contrario, l ‘ assemblea dei soci può validamente deliberare lo scioglimento della società anche dopo che alla stessa sia stato notificato il ricorso per l ‘ apertura, nei suoi confronti, della liquidazione giudiziale, e, dunque, in pendenza, come nel caso in esame, del conseguente procedimento.
4.14. La deliberazione assembleare che decide lo scioglimento della società e la sua liquidazione volontaria è, del resto, giuridicamente efficace, ai sensi dell ‘ art. 2484, comma 3°, c.c., dal momento dell ‘ iscrizione, avente natura costitutiva, della deliberazione medesima nel registro delle imprese.
4.15. Ne consegue che, a partire da questo momento, in difetto di un ‘ espressa o comunque inequivoca deduzione di un vizio di nullità di tale deliberazione (in quanto strumentalmente utilizzata dai soci al solo scopo di proseguire l ‘ attività d ‘ impresa avvalendosi dello schermo della liquidazione volontaria e, per tale via, evitare l ‘ apertura della liquidazione concorsuale) che consenta al creditore, quale terzo interessato, di impugnarla, anche in sede cautelare, e/o al giudice del procedimento di apertura della liquidazione giudiziale di rilevarla anche d ‘ ufficio: art. 2379, commi 1° e 2°, c.c.), la valutazione del giudice, ai fini dell ‘ accertamento dello stato d ‘ insolvenza della società in questione, dev ‘ essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l ‘ eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali (Cass. n. 12156 del 2024).
4.16. D ‘ altra parte, l ‘ accertamento dello stato di insolvenza dev ‘ essere sempre compiuto avendo esclusivo riguardo alla situazione, di fatto e di diritto, esistente alla data della decisione sull ‘ istanza di apertura della liquidazione
giudiziale: e non già a quella di presentazione dell ‘ originaria istanza da parte dei creditori o del pubblico ministero (Cass. n. 19790 del 2015; Cass. n. 27200 del 2019).
4.17. Dev ‘ essere, dunque, enunciato il seguente principio di diritto: ‘ lo scioglimento della società può essere validamente deliberato anche in pendenza del procedimento diretto all ‘ apertura nei suoi confronti della liquidazione giudiziale ‘.
4.18. Con il quarto motivo, la RAGIONE_SOCIALE ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2086, comma 2°, c.c. e degli artt. 2, comma 1, lett. b), e 3, comma 2, e 121 c.c.i.i., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha ritenuto che, in virtù della mera messa in liquidazione volontaria della società, la valutazione del giudice, ai fini dell ‘ accertamento del suo stato d ‘ insolvenza, dev ‘ essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l ‘ eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, omettendo, per contro, di considerare che: – l ‘ art. 2, comma 1, lett. b), c.c.i.i., fornisce una nozione di insolvenza ‘ unitaria ‘, definendola come l’ incapacità del debitore, che si manifesta attraverso inadempimenti o altri fatti esteriori, di non essere più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, senza effettuare alcuna distinzione tra società in liquidazione e non; – la distinzione tra società in liquidazione e società in attività, a seguito della riforma del diritto societario, è, del resto, molto più sfumata rispetto a quanto previsto sotto la vigenza della precedente normative; gli amministratori, infatti, fino al passaggio di consegne ai liquidatori, possono continuare a gestire la società, anche se ai soli fini della conservazione dell ‘ integrità e del valore del patrimonio sociale, (art. 2486 c.c.); – i liquidatori, a loro volta, hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione
della società, compreso (se autorizzati) quello di continuare l ‘ attività d ‘ impresa; – la liquidazione volontaria della società, dunque, non comporta necessariamente la cessazione dell ‘ attività e nulla esclude, pertanto, che i liquidatori possano contrarre nuovi debiti; – la persistente applicazione del criterio statico alla società in liquidazione determina, di conseguenza, una radicale distorsione del sistema perché rimette all ‘ imprenditore insolvente che presenti un ‘ eccedenza di attivo rispetto al passivo la scelta discrezionale se sottoporsi ad una liquidazione volontaria o giudiziale, ponendo a grave rischio la posizione dei creditori, atteso che durante la liquidazione non vige il principio della par condicio creditorum ; – l ‘ art. 2086, comma 2°, c.c. prevede, inoltre, il dovere in capo a ogni imprenditore di attivarsi senza indugio per l ‘ adozione e l ‘ attuazione di uno degli strumenti previsti dall ‘ ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità RAGIONE_SOCIALEle; – non v ‘ è dubbio che la mera liquidazione volontaria non costituisce strumento per la risoluzione della crisi; – il debitore insolvente, del resto, ogni qual volta intenda adottare un qualunque strumento di risoluzione della crisi caratterizzato alla prosecuzione dell ‘ impresa e dalla continuità RAGIONE_SOCIALEle, deve dotarsi di un piano che dia conto, tra l ‘ altro, ‘ dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno necessario e delle relative modalità di copertura ‘ (art. 87, comma 1, lett. f, c.c.i.i.); – in tale contesto, consentire ai debitori di evitare la liquidazione giudiziale, nonostante la conclamata incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, solamente ponendosi in stato di liquidazione volontaria, determinerebbe un ‘ interpretazione sostanzialmente abrogatrice dell ‘ art. 2086, comma 2°, c.c., che non troverebbe applicazione per le società caratterizzate da una mera eccedenza di attivo patrimoniale rispetto al passivo.
4.19. Con il quinto motivo, la RAGIONE_SOCIALE ricorrente, lamentando l ‘ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all ‘ art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello, limitandosi ad accertare l ‘ esistenza di una mera eccedenza patrimoniale dell ‘attivo, quantificato in € . 28.473.717, rispetto al passivo, quantificato in € . 18.677.961,06, ha ritenuto che la società debitrice non versasse in stato d ‘ insolvenza, omettendo, tuttavia, di considerare che: – la pendenza della procedura esecutiva immobiliare sull ‘ albergo impedisce la chiusura della liquidazione ed il pagamento di tutti i debiti in tempi ragionevolmente certi ed accettabili; – ai fini dell ‘ accertamento dello stato d ‘ insolvenza secondo il criterio cd. statico, infatti, il patrimonio, oltre che capiente, dev ‘ essere comunque tale da risultare ragionevolmente liquidabile in tempo compatibili con il fine della liquidazione, e cioè di soddisfare i debiti della società nel rispetto delle scadenze; – ai fini dell ‘ accertamento dello stato d ‘ insolvenza, pertanto, la società in liquidazione non può limitarsi ad eccepire la propria capienza patrimoniale; – tale valutazione, infatti, deve investire la sua capacità di garantire il tempestivo, eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori, tenendo conto anche delle concrete possibilità di realizzo e della relativa tempistica; – assume, dunque, rilievo non soltanto la misura del patrimonio della società debitrice ma anche la possibilità (fattuale e giuridica) di poterlo concretamente alienare in tempi ragionevoli; – nel caso in esame, tale possibilità dev ‘ essere, invece, esclusa a fronte del fatto decisivo che la RAGIONE_SOCIALE reclamata aveva dedotto nel corso del giudizio, e cioè la pendenza della procedura esecutiva sull ‘ immobile RAGIONE_SOCIALEle e l ‘ indisponibilità del principale creditore della società a soluzioni transattive.
4.20. Con il primo motivo di ricorso incidentale, la RAGIONE_SOCIALE, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 121 e 2, comma 1, lett. b) c.c.i.i., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell ‘ art. 1363 c.c. e la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., e l ‘ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all ‘ art. 360 n. 5 c.p.c., nonché la violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 111, comma 6°, Cost., e 115 c.p.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha, con motivazione apparente, escluso che la società debitrice versasse in stato d ‘ insolvenza sul mero rilievo che, quando una società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell ‘ accertamento del suo stato di insolvenza, dev ‘ essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l ‘ eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, omettendo, tuttavia, di considerare che: – l ‘ accertamento degli elementi attivi del patrimonio sociale, idonei a consentire l ‘ eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, non può prescindere dalla valutazione della concretezza ed attualità di tali elementi; – la difficoltà di una pronta liquidazione dell ‘ attivo può, di conseguenza, rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, finendo in tal modo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria; – nel caso in esame, la corte d ‘ appello ha omesso di procedere a qualsivoglia valutazione della concretezza ed attualità degli elementi attivi del patrimonio sociale, che, al contrario, se considerati, avrebbero escluso l ‘ idoneità del patrimonio della società ad assicurare l ‘ eguale ed integrale soddisfacimento dei
suoi creditori, e ciò a causa del vincolo derivante dal pignoramento del patrimonio immobiliare, che condiziona pesantemente tempi e modalità di liquidazione, non consentendo al liquidatore sociale di disporre liberamente del bene; la consulenza, cui la corte territoriale ha fatto riferimento, ha espresso, del resto, il valore di mercato (sia pure ridotto per l ‘ assenza di garanzia per vizi propria delle vendite giudiziali), non il valore di realizzo, che considera anche il fattore temporale; – tale valutazione, infatti, non ha considerato l ‘ incidenza del pignoramento sulla attualità della liquidazione dei beni; – il richiamo alle risultanze dell ‘ elaborato peritale non esprime, dunque, il valore concreto e attuale dei beni al di fuori della procedura concorsuale, dove torna a spiegare effetti il vincolo di indisposizione dei beni dato dal pignoramento pendente, con la conseguente necessità di tener conto della procedura esecutiva, con i tempi e l ‘ esito della stessa, e di tutti i conseguenti effetti sulla pronta liquidabilità dei beni.
4.21. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, la RAGIONE_SOCIALE, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2487 e 2489 c.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., nonché la violazione dell ‘ art. 111, comma 6°, Cost. e degli artt. 132 n. 4 e 115 c.p.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte territoriale ha mostrato di ignorare la manifesta ed intrinseca incongruenza rilevata dal tribunale, e cioè che la delibera di liquidazione non poteva che ritenersi solo formale e figurativa, posto che la società aveva proseguito l ‘ attività tipica di impresa ma la liquidazione dell ‘ RAGIONE_SOCIALE nel suo complesso era giuridicamente impossibile per ‘ lo spacchettamento intervenuto a seguito della iniziata esecuzione con la conseguente scissione tra l ‘ immobile, sottratto alla disponibilità dell ‘ impresa, e
l ‘ attività caratteristica che solo a mezzo di esso può essere esercitata’.
4.22. Il quarto ed il quinto motivo del ricorso della RAGIONE_SOCIALE ed il primo ed il secondo motivo del ricorso della RAGIONE_SOCIALE, da trattare congiuntamente, sono fondati, nei limiti che seguono, con assorbimento di tutte le residue censure e del terzo motivo del ricorso di quest ‘ ultima, che riguarda le spese di giudizio.
4.23. Non v ‘ è dubbio, infatti, che, nelle società che (come la RAGIONE_SOCIALE) sono in stato di liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell ‘ accertamento dello stato d ‘ insolvenza, dev ‘ essere unicamente diretta, tanto ai fini della dichiarazione di fallimento, quanto per l ‘ apertura nei suoi confronti della liquidazione giudiziale, a verificare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l ‘ eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali (Cass. n. 12156 del 2024; Cass. n. 28193 del 2020; Cass. n. 24660 del 2020; Cass. n. 25167 del 2016).
4.24. La società in liquidazione, infatti, pur potendo continuare (ma in via meramente provvisoria) l ‘ esercizio dell ‘ impresa, ha come esclusivo obiettivo quello di provvedere, previa conservazione del suo valore, alla (miglior) realizzazione (possibile) dell ‘ attivo, a partire dall ‘ RAGIONE_SOCIALE o da singoli rami della stessa, e, per l ‘ effetto, al soddisfacimento dei suoi creditori e, in caso di residuo, dei soci.
4.25. Ne consegue che, al fine di escludere lo stato d ‘ insolvenza, non è più richiesto che la società in liquidazione disponga, come invece la società in piena attività, delle risorse liquide o prontamente liquidabili necessarie per soddisfare regolarmente, ai fini previsti dall ‘ art. 5 l.fall. e dell ‘ art. 2, comma 1, lett. b), c.c.i.i., le obbligazioni contratte, essendo, piuttosto, necessario unicamente che il patrimonio della società
consenta l ‘ integrale soddisfacimento dei suoi creditori (Cass. n. 25167 del 2016; Cass. n. 19414 del 2017; Cass. n. 28193 del 2020; Cass. n. 24660 del 2020; Cass. n. 32280 del 2022; Cass. n. 30284 del 2022; Cass. n. 7087 del 2022; Cass. n. 12156 del 2024; Cass. n. 19414 del 2017; Cass. n. 25167 del 2016; Cass. n. 30435 del 2022, la quale, a sua volta, rinvia a Cass. n. 20491 del 2022, Cass. n. 18511 del 2022, Cass. n. 10516 del 2022, Cass. n. 10509 del 2022 e Cass. n. 20432 del 2021, nonché, sebbene argomentando a contrario , Cass. n. 7087 del 2022).
4.26. La valutazione con cui il giudice verifica se gli elementi attivi del patrimonio della società in liquidazione consentano di assicurare l ‘ eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, non può, tuttavia, non tener conto anche delle concrete possibilità di realizzo e della relativa tempistica (Cass. n. 24948 del 2019).
4.27. La difficoltà di pronta liquidazione dell ‘ attivo, infatti, può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria (Cass. n. 28193 del 2020).
4.28. In una società in stato di liquidazione, la valutazione dell ‘ insolvenza da parte del giudice non può, dunque, prescindere dall ‘accertamento dell e reali possibilità di realizzo degli elementi attivi del patrimonio sociale e della loro effettiva idoneità, in quanto attuali e concreti, a consentire l ‘ integrale e tempestivo soddisfacimento dei creditori sociali (cfr. Cass. n. 18137 del 2018; Cass. n. 24948 del 2018; Cass. n. 10516 del 2022; Cass. n. 33590 del 2025, in motiv.).
4.29. Ne consegue che, tutte le volte in cui il giudice accerta che la liquidazione dei beni della società non è in grado, per l’ammontare e/o il tempo dell’ effettivo realizzo, di
consentire il pagamento delle somme dovute ai creditori sociali entro i termini stabiliti, la società debitrice deve ritenersi in stato d’insolvenza e, come tale, assoggettata a liquidazione giudiziale: specie se si considera che soltanto tale procedura, sottraendo alla società debitrice e agli stessi creditori la scelta dei tempi e dei modi della liquidazione dei beni sociali (rispettivamente, volontaria o esecutiva) nonché del tempo e del grado di soddisfazione delle relative pretese, può garantire tanto la liquidazione competitiva (se del caso, nelle forme della cessione d’RAGIONE_SOCIALE: artt. 214 ss. c.c.i.i.) dei cespiti, ivi comprese le somme recuperate con le azioni di massa (quali le azioni d’inefficacia previste dagli artt. 163 ss. c.c.i.i. e le azioni risarcitorie previste dagli artt. 255 lett. b e 2476, comma 6°, c.c.), quanto la ripartizione del ricavato, tra i creditori giudizialmente accertati (artt. 200 c.c.i.i.), nel rispetto delle cause legittime di prelazione ivi riconosciute (artt. 220 ss. c.c.i.i.).
4.30. La sentenza impugnata, pur avendoli correttamente enunciati, non si è attenuta ai principi esposti ed è, in tal modo, caduta nel denunciato vizio di falsa applicazione degli stessi: lì dove, in particolare, ha escluso che la società reclamante versasse in stato di insolvenza sul mero rilievo, in fatto, che, a fronte di un passivo (incontestatamente) pari ad €. 18.677.961,06: -‘ il valore … dell’ attivo del patrimonio della debitrice ‘, (‘ costituito dalla proprietà dell ‘ immobile ‘ e ‘ dai beni mobili che compongono l ‘ RAGIONE_SOCIALE alberghiera ‘, oltre che ‘ da altro immobile vicino … e da alcuni appezzamenti di terreno, siti nella medesima zona ‘), alla luce della ‘ stima eseguita dal consulente nominato dalla stessa liquidazione giudiziale ‘, ammontava alla somma complessiva di €. 28.473.717,00; – tale stima era stata eseguita secondo criteri ‘ prudenziali ‘, ‘ avendo i periti tenuto conto della vendita all ‘ asta dei beni, sicchè al valore
di mercato dei beni immobili è stato applicato un ribasso in considerazione di tale modalità di vendita, così come a quello dei beni mobili, il cui valore è stato notevolmente ridotto a causa della prevista vendita separata in luogo dell ‘ integrale cessione dell ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ .
4.31. La corte d ‘ appello, infatti, così giudicando, ha completamente omesso di procedere alla necessaria verifica, in concreto, se il patrimonio della società debitrice consenta realisticamente (anche alla luce delle manifestazioni d ‘ interesse esposte dalla stessa in controricorso, p. 40 ss., e in memoria, p. 35 ss.) di assicurare, tanto sul piano temporale, quanto sul piano quantitativo, il regolare ed integrale soddisfacimento di tutti i suoi creditori, oppure se, al contrario, le difficoltà (conseguenti all ‘ esecuzione forzata pendente sull ‘ immobile RAGIONE_SOCIALEle) di una pronta liquidazione dell ‘ attivo stesso possano rilevare in quanto sintomatiche di un risultato di realizzo senz ‘ altro peggiore, nel quantum e/o nel tempus , rispetto a quello stimato, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare, nella misura dovuta e nel termine stabilito per ciascuna di esse, la massa delle pretese creditorie vantate nei suoi confronti (cfr. Cass. n. 28193 del 2020; Cass. n. 30435 del 2022, in motiv.).
4.32. Dev ‘ essere, dunque, enunciato il seguente principio di diritto: ‘ ai fini dell ‘ apertura della liquidazione giudiziale, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice ai fini dell ‘ accertamento dello stato d ‘ insolvenza dev ‘ essere diretta unicamente ad accertare se il patrimonio sociale consenta di assicurare l ‘ integrale soddisfacimento dei creditori, e la difficoltà di pronta liquidazione dell ‘ attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori
oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria ‘.
I ricorsi, nei termini esposti, devono essere, pertanto, accolti: e la sentenza impugnata, per l ‘ effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d ‘ appello di Catania che, in differente composizione, si adeguerà ai principi esposti, provvedendo sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie i ricorsi, nei termini esposti in motivazione, e, per l ‘ effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d ‘ appello di Catania che, in differente composizione, si adeguerà ai principi esposti, provvedendo sulle spese del presente giudizio.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 24 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME