Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19965 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19965 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 5764/2023 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE con sede legale in INDIRIZZO, c.f. –P_IVA – in persona del legale rappresentante pro – tempore, NOME -c.f. CODICE_FISCALE;
RAGIONE_SOCIALE con sede legale in Roma INDIRIZZO), INDIRIZZO, c.f. –P_IVA – in persona del legale rappresentante pro – tempore, COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE;
RAGIONE_SOCIALE con sede legale in Torino INDIRIZZO, INDIRIZZO, P.P_IVA– in persona del legale rappresentante pro – tempore, COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE;
–RAGIONE_SOCIALE con sede legale in Reggio INDIRIZZO), INDIRIZZO,c.f. –P_IVA – in persona del legale rappresentante pro tempore,
tutte rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE) e presso il suo studio in RomaINDIRIZZO, elettivamente domiciliate, come da procure in atti.
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria, con sede legale in Ivrea INDIRIZZO), INDIRIZZO, P. Iva P_IVA, in persona dei Commissari Straordinari AVV_NOTAIO NOME COGNOME, AVV_NOTAIO NOME COGNOME e AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso l’indirizzo pec del primo EMAIL.
-controricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro -tempore, legale rappresentante , rappresentato difeso ex lege dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALE Stato.
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 952/2022, depositata e pubblicata in data 06.09.2022, resa dalla Corte di Appello di Torino, nei giudizi riuniti n. 1517/2021 R.G. e n. 1536/2021 R.G.;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 12/6/2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino, decidendo sul reclamo ex art. 18 l. fall. promosso da RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria, di RAGIONE_SOCIALE e di
RAGIONE_SOCIALE (reclamo cui era stata riunita la causa di appello n. 1536/21 R.G. tra le medesime parti) – ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto in relazione al giudizio n. 1517/21 R.G., in materia di richieste cautelari, e ha rigettato l’appello avverso la sentenza n. 163/21, pubblicata il 29.11.2021, del Tribunale di Torino, con la quale era stata dichiarata l’insolvenza RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE
Con sentenza n. 34/2020 pubblicata il 4.02.2020 il Tribunale di Torino aveva infatti dichiarato lo stato di insolvenza RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, ai sensi e per gli effetti RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 d.lgs. n. 270/1999.
Con decreto del 30 luglio 2020, sulla scorta RAGIONE_SOCIALEe valutazioni esposte dal Collegio Commissariale nella relazione ex art. 28 d.lgs. n. 270/1999 e del parere espresso dal RAGIONE_SOCIALE Economico in data 15 giugno 2020, il Tribunale di Torino aveva altresì dichiarato l’apertura RAGIONE_SOCIALEa procedura di amministrazione straordinaria RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE
4.Con ricorso ex art. 80 ss. d.lgs. n. 270/1999 datato 3.11.2020 i Commissari Straordinari RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria avevano altresì chiesto al Tribunale di Torino l’accertamento RAGIONE_SOCIALE stato di insolvenza, ex art. 3 d.lgs. n. 270/1999, RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e l’estensione a quest’ultima RAGIONE_SOCIALEa procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 81, comma 2, d.lgs. 270/1999, previo accertamento RAGIONE_SOCIALE‘appartenenza RAGIONE_SOCIALEa società convenuta al RAGIONE_SOCIALE di imprese di cui faceva parte la stessa RAGIONE_SOCIALE. Intervenivano nel procedimento alcune RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE consorziate (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE), opponendosi all’accoglimento del ricorso.
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 1/2021, pubblicata in data 14.1.2021, (i) dichiarava, ad ogni effetto di legge, lo stato d’insolvenza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante ed amministratore unico NOME COGNOME; (ii) dichiarava l’estensione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa procedura di amministrazione straordinaria RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE; (iii) ammetteva la RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE alla suddetta procedura di amministrazione straordinaria.
Avverso tale sentenza proponevano pertanto opposizione le società RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, eccependo in via preliminare l’incompetenza del Tribunale di Torino per essere competente il Tribunale di Ivrea e chiedendo nel merito la revoca RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 1/2021 così impugnata e, per l’effetto, RAGIONE_SOCIALEa dichi arazione di insolvenza del RAGIONE_SOCIALE
Con sentenza n. 163/2021 pubblicata il 29.11.2021 il Tribunale di Torino rigettava l’opposizione e per l’effetto confermava il provvedimento impugnato.
Avverso tale sentenza le società RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE depositavano in data 13.12.2021 ricorso per reclamo ex art. 11 D.Lgs 270/99 e 18 l.fall., con richiesta di adozione di misure cautelari, ex art. 15 comma 8 l.fall. (procedimento n. 1517/2021).
Con ordinanza del 25.01.2022 la Corte respingeva l’istanza di misure cautelari formulata dagli appellanti.
In esito all’udienza del 22.03.2022 , nel giudizio n. 1517/2021 RG la Corte disponeva la riunione del giudizio con quello iscritto al n. 1536/2021 R.G. e dichiarava altresì inammissibile l’istanza dei ricorrenti di sospensione , anche parziale, del bando di vendita.
La Corte di appello ha osservato e rilevato, per quanto qui ancora di interesse, che: (i) in ordine alla sollevata eccezione di incompetenza, era corretto il rilievo del Tribunale secondo cui il RAGIONE_SOCIALE era ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , nell’ottica RAGIONE_SOCIALE‘art. 80 comma 1 lett. b) n. 2 D.Lgs 270/99 , in quanto controllata da RAGIONE_SOCIALE, secondo quando previsto dall’art. 2359 , comma 1, n. 1 c.c.; (ii) in relazione infatti all ‘ accertamento giudiziale del possesso RAGIONE_SOCIALEe quote di controllo RAGIONE_SOCIALEa società dichiarata insolvente, non era stata fornita da parte RAGIONE_SOCIALEa reclamante alcuna prova documentale idonea a
superare il giudizio svolto dal Tribunale, essendo poi irrilevante – nella qualificazione RAGIONE_SOCIALEa relazione di controllo – la circostanza che, in relazione alla consorziata RAGIONE_SOCIALE, fosse stato dichiarato lo stato di insolvenza e aperta la procedura di amministrazione straordinaria, circostanze quest’ultime che non avevano dissolto la relazione di controllo sopra descritta; (iii ) quanto, poi, all’eccepito mancato parere preventivo del Comitato di Sorveglianza , ritenuto necessario per l’avvio RAGIONE_SOCIALEa procedura dichiarativa RAGIONE_SOCIALE‘insolvenza, occorreva ribadire che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 46 D. Lgs 270/99 ( ‘ Funzioni del comitato di sorveglianza ‘ ) e del l’art. 82 (‘ Accertamento dei presupposti per l’ammissione alla procedura ‘ ), tale parere doveva ritenersi non necessario per la legittimità RAGIONE_SOCIALEa procedura di insolvenza, in quanto non previsto normativamente; (iii) in relazione, poi, alla contestazione RAGIONE_SOCIALE ‘ insolvenza del RAGIONE_SOCIALE, le doglianze proposte dalle reclamanti erano infondate, atteso che il contraddittorio era stato regolarmente integrato con la citazione del RAGIONE_SOCIALE il quale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 9 d.lgs 270/99, ben avrebbe potuto costituirsi in giudizio non solo per impugnare la sentenza dichiarativa RAGIONE_SOCIALE stato di insolvenza, ma anche per intervenire ad adiuvandum RAGIONE_SOCIALEe opponenti; (iv) quanto, inoltre, al rilievo secondo cui il Tribunale non avrebbe valutato l’incidenza RAGIONE_SOCIALEe rinunce alle procedure esecutive e ai crediti da parte RAGIONE_SOCIALEe consorziate (con il superamento RAGIONE_SOCIALEa situazione di crisi, per inesigibilità del credito di euro 15.000.000 verso RAGIONE_SOCIALE, e con lo ‘ sblocco ‘ dei conti correnti pignorati e la conseguente possibilità di ripresa RAGIONE_SOCIALE‘attività del RAGIONE_SOCIALE ) – le censure non meritavano condivisione, atteso che, a tal fine, l ‘asserita ‘ sufficienza” RAGIONE_SOCIALEe rinunce ai crediti e alla loro riscossione coattiva da parte di alcune consorziate non era invece affatto idonea a ‘ sbloccare ‘ l’operatività del RAGIONE_SOCIALE ; (v) non risultava neanche condivisibile l’ulteriore obiezione secondo cui, sotto il profilo contabiledocumentale, il bilancio relativo all’esercizio 2019 non era mai stato redatto dall’amministratore né dunque approvato, con la conseguenza che la situazione contabile aggiornata prodotta dai Commissari (e volta a documentare lo stato di insolvenza) sarebbe stata per un verso apodittica e per altro verso inspiegabile nei suoi dati, non potendosi dar conto del perché
in un solo esercizio il RAGIONE_SOCIALE avesse potuto accumulare debiti per oltre 107.500.000,00.
11. La sentenza, pubblicata il 06.09.2022, è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria ed il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Economico hanno resistito con controricorso.
La parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo le società ricorrenti lamentano, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.: -‘ Illegittimità per violazione e/o omessa applicazione degli artt. 15, commi 8, 19 e 195 R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare) -Difetto assoluto di motivazione (art 360, comma 1, n.ri 3 e 4 c.p.c.); In via subordinata: illegittimità per violazione e/o omessa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, comma 2, disposizione preliminari al c.c. in combinato disposto con gli artt. 15, commi 8, 19 e 195 R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare) e con gli artt. 24 e 111 Cost. e artt. 6 e 13 CEDU -Omessa motivazione (art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c.); In via ulteriormente subordinata: questione di legittimità costituzionale degli artt. 36 e ss. D.Lgs. n. 270/1999 nella parte in cui non prevedono per violazione degli artt. 24 e 111 Costituzione ‘, sul rilievo che sarebbe erronea la sentenza impugnata laddove aveva dichiarato inammissibile l’istanza di misure cautelari presentata con il ricorso e con il reclamo, ex art. 15, comma 8, D.Lgs. 267/1942, per violazione di legge, per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 disp. prel. c.c. e per difetto assoluta di motivazione.
2. Con il secondo mezzo si deduce ‘violazione ed errata applicazione degli artt. 80, 81, 82 D.Lgs. 270/1999 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2359 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. -violazione ed errata applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c. nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente, illogica, contraddittoria in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.’ , sul rilievo che il giudice di merito avrebbe erroneamente omesso di valutare le prove
proposte dalle società consorziate, vale a dire il contratto di ‘service’ relativo all’affidamento RAGIONE_SOCIALE svolgimento dei compiti di contabilità e rendicontazione, dietro pagamento RAGIONE_SOCIALEe relative prestazioni, atto idoneo a contestare un rapporto di controllo meramente presunto e che il medesimo giudice avrebbe erroneamente qualificato come irrilevante, al fine di escludere il rapporto di controllo, la dichiarazione d’insolvenza RAGIONE_SOCIALEa controllante RAGIONE_SOCIALE
2.1 La doglianza, articolata nel secondo motivo, è infondata.
Si assume da parte RAGIONE_SOCIALEe ricorrenti che le società consorziate rivestivano un ruolo rilevante nella gestione del RAGIONE_SOCIALE in quanto svolgevano oltre il 70% RAGIONE_SOCIALEe attività aggiudicate al RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che sarebbe stata RAGIONE_SOCIALE a lavorare per il RAGIONE_SOCIALE e non viceversa.
Sul punto va chiarito che se la quota di partecipazione è tale da configurare un rapporto di ‘controllo’ ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2359 c.c., le imprese considerate sono per ciò solo ‘imprese del RAGIONE_SOCIALE‘ , ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni in materia di estensione RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione straordinaria di cui agli artt. 80 e ss. d.lgs. n. 270/99. E ciò benché in ambito consortile la capoRAGIONE_SOCIALE possa rappresentare uno strumento di servizio alle imprese partecipanti.
Ma anche le ulteriori censure articolate nel motivo qui in esame non meritano condivisione, posto che, nonostante la dichiarazione di insolvenza, la società madre aveva comunque conservato la partecipazione sulla controllata, di talché la dichiarazione di insolvenza, diversamente da quanto opinato dalle ricorrenti, non avrebbe potuto comunque incidere sul profilo RAGIONE_SOCIALEa competenza, profilo quest’ultimo , che, peraltro, ha visto la Corte di appello effettuare accertamenti in fatto, sui presupposti legittimanti la dichiarata competenza, non adeguatamente censurati in questa sede.
3. Con il terzo motivo si denuncia, invece, il provvedimento impugnato per ‘ Illegittimità -Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 46 e 61 D.Lgs. 270/1999 -(art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) -Nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per omessa motivazione -Motivazione apparente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. -(art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.) ‘, sul rilievo che era erronea l’affermazione secondo cui non sarebbe stata necessaria l’acquisizione
preventiva del parere del Comitato di sorveglianza, per la legittimità RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di insolvenza.
3.1 Anche il terzo motivo è infondato.
Sul punto, è sufficiente richiamare l’art. 82, comma 2, in combinato disposto con l’art. 46 d.lgs. n. 270/99. Il primo prevede quanto segue: «Il ricorso per la dichiarazione RAGIONE_SOCIALE stato di insolvenza RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE può essere proposto anche dal commissario straordinario RAGIONE_SOCIALEa procedura madre». Il secondo recita: «Il comitato di sorveglianza esprime il parere sugli atti del commissario nei casi previsti dal presente decreto e in ogni altro caso in cui il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE lo ritiene opportuno». Ora, il predetto d.lgs. n. 270/99 specifica i casi in cui il Comitato di sorveglianza deve essere ‘sentito’, ossia le ipotesi in cui lo stesso è chiamato ad esprimere un parere (comunque non vincolante). Si tratta dei seguenti atti: « a) gli atti di alienazione e di affitto di aziende e di rami di aziende; b) gli atti di alienazione e di locazione di beni immobili e di costituzione di diritti reali sui medesimi, gli atti di alienazione di beni mobili in blocco, di costituzione di pegno e le transazioni, se di valore indeterminato o superiore a lire quattrocento milioni » (v. art. 42 d.lgs. n. 270/99); nonché « l’esecuzione del programma » (v. art. 57 d.lgs. n. 270/99).
Alla luce RAGIONE_SOCIALEe norme sopra richiamate, è evidente che, da un lato, l’introduzione del giudizio di estensione rientrava a pieno titolo nei poteri dei Commissari e che, dall’altro, tale iniziativa non era specificatamente soggetta al parere preventivo del Comitato di sorveglianza.
Il quarto mezzo denuncia l” Illegittimità -Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 e 15 Legge Fallimentare in combinato disposto con l’art. 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) -Carenza assoluta di motivazione art. 360 n. 4 c.p.c.) ‘, sul rilievo RAGIONE_SOCIALE ‘ illegittimità RAGIONE_SOCIALE ‘impugnata sentenza per illegittimità nell’accertamento e declaratoria RAGIONE_SOCIALE stato di insolvenza del RAGIONE_SOCIALE, presupposto RAGIONE_SOCIALE‘attrazione alla procedura di amministrazione straordinaria ex art. 81 D.Lgs. 270/1999.
4.1 Il motivo è all’evidenza inammissibile per come formulato.
Pretenderebbero le società ricorrenti una nuova rivisitazione RAGIONE_SOCIALEa quaestio facti , in relazione al profilo RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALEa ricorrenza o meno dei
presupposti fattuali sottesi alla dichiarazione di insolvenza, scrutinio che, come noto, è inibito al giudice di legittimità perché rimesso al sindacato esclusivo dei giudici RAGIONE_SOCIALEa cognizione che, sul punto, hanno – diversamente da quanto hanno opinato le ricorrenti – speso una motivazione adeguata e scevra da criticità argomentative.
5. Le ricorrenti propongono infine un quinto motivo con il quale denunciano ‘ Illegittimità – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 15 L. Fall., in combinato disposto con gli artt. 61, 116 e 191 c.p.c. – Omessa motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) ‘. L e ricorrenti censurano, cioè, la sentenza impugnata per omesso accertamento RAGIONE_SOCIALE‘effettivo stato di insolvenza del RAGIONE_SOCIALE ed omessa motivazione sul punto.
5.1 Si evidenzia che, in sede istruttoria, unitamente alla documentazione allegata relativa alla situazione patrimoniale del RAGIONE_SOCIALE ed alla perizia tecnica contabile redatta da professionista specializzato nella materia, avevano anche formalizzato la richiesta di espletamento di consulenza tecnica d’ufficio al fine di accertare l’effettiva realtà economicofinanziaria del RAGIONE_SOCIALE, valutando l’attendibilità del materiale prodotto dagli istanti Commissari, alla luce di una documentazione (dati di bilancio) credibile e comunque oggettivamente controllabile. Sottolineano che l’istanza istruttoria di espletamento di c.t.u. contabile sarebbe stata avanzata fin dalla comparsa di costituzione e risposta in primo grado, senza ottenere alcuna risposta argomentativa.
5.1 Anche l’ultimo motivo di censura è inammissibile sia perché lo stesso non prende in considerazione che, in relazione alla richiesta di C.t.u., la Corte di appello ha, con tutta evidenza, disposto un rigetto implicito RAGIONE_SOCIALEa predetta istanza, sia perché le censure non considerano che, per giurisprudenza costante di questa Corte, la scelta di ammettere o meno una C.t.u. rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, che non risultano ulteriormente sindacabili nel giudizio di legittimità. Ed invero, è stato affermato che l a consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilità RAGIONE_SOCIALEe parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina RAGIONE_SOCIALE‘ausiliario giudiziario e la motivazione
RAGIONE_SOCIALE‘eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15219 del 05/07/2007; Sez. L, Sentenza n. 9461 del 21/04/2010; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 326 del 13/01/2020; Sez. L, Ordinanza n. 18299 del 04/07/2024).
6. Il rigetto dei sopra indicati motivi determina l’assorbimento RAGIONE_SOCIALE‘esame del primo motivo, articolato sul contestato diniego RAGIONE_SOCIALEa richiesta tutela cautelare. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEe ricorrenti RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEe controricorrenti, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000 per compensi per ciascun controricorrente, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge e alle spese prenotate a debito per il RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEe ricorrenti , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 12.6.2025