Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2785 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2785 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19791/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME , rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO per procura speciale rilasciata a margine del ricorso
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa, in persona del liquidatore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale unita al ricorso -controricorrente- avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4799/2019, depositata in data 20.5.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.1.2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso in cassazione, i ricorrenti hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Milano n. 4799/2019, che aveva dichiarato inammissibile la loro domanda di insinuazione tardiva nello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa della RAGIONE_SOCIALE, proposta per l’ammissione di crediti restitutori correlati a un previo acquisto di strumenti finanziari. Tali crediti erano stati accertati dalla Corte d’appello di Genova , con sentenza n. 274 del 9.3.2016 e passata in giudicato il 10.4.2017, la quale aveva dichiarato la risoluzione dei contratti di negoziazione titoli stipulati fra gli acquirenti (odierni ricorrenti) e la venditrice sRAGIONE_SOCIALE, oggi RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa (procedura concorsuale aperta in corso di causa), dichiarando, altresì, il diritto dei ricorrenti alla restituzione degli importi a suo tempo versati per gli acquisti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo. Inoltre, la stessa Corte di appello aveva condannato il predetto Istituto bancario già in LCA, in persona dei commissari liquidatori, alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura complessiva pari ad € 33.479,50. Il Tribunale ha ritenuto che non fossero applicabili alla fattispecie in esame, ratione temporis, le previsioni del d.lgs. n. 385 del 1993, come modificate dal d.lgs. n. 181 del 2015, fatto salvo il solo art. 89, comma 1, dello stesso testo unico bancario. Questa norma, nel testo conseguente all’art. 1, comma 31, d el d.lgs. citato, ha previsto un termine per la presentazione delle domande tardive di sei mesi dall’entrata in vigore del d.lgs. medesimo e, dunque, di sei mesi dal 16.11.2015, salva la prova della non imputabilità del ritardo. Il Tribunale ha rilevato il mancato rispetto di detto termine, atteso che la sentenza della Corte d’appello di Genova era stata emessa il 9.3.2016 e che
già da quella data gli istanti avrebbero potuto attivarsi per gli effetti restitutori stabiliti in sentenza, eventualmente proponendo una domanda di ammissione con riserva. Viceversa, essi avevano lasciato decorrere infruttuosamente un lungo arco temporale perfino dopo il passaggio in giudicato di detta sentenza, avanzando la domanda il 30.6.2017 senza alcuna giustificazione.
A seguito del ricorso in cassazione, la procedura, costituendosi, ha replicato depositando controricorso notificato alle controparti.
La Procura Generale ha fatto pervenire una memoria con la quale ha chiesto la inammissibilità/rigetto del ricorso.
Le parti hanno depositato memorie difensive.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione, i ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione degli artt. 52 e 72 l.fall., 83 e 89 del T.U.B., 3 del d.lgs. n. 181 del 2015, in quanto opponibile alla procedura concorsuale la sentenza che ha statuito su obblighi restitutori a seguito di risoluzione contrattuale, senza necessità di insinuazione.
Con il secondo motivo di impugnazione si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 96 l.fall. e 89 del T.U.B., stante la non applicabilità al caso di specie dell’istituto dell’ammissione con riserva.
Con il terzo motivo di impugnazione, si contesta la violazione o falsa applicazione degli artt. 89 del T.U.B. e 3 del d.lgs. n. 181 del 2015, non essendo in tema valutare la giustificabilità o meno del tempo trascorso dopo il superamento incolpevole di un termine di decadenza e prima di un’azione giudiziale.
Con il quarto motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 80 e 91 T.U.B., 111 e segg., 212 l.fall., essendo la sentenza in ogni caso errata per la mancata ammissione in prededuzione per crediti non contestati.
6. Con il quinto motivo si deduce l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 del d.lgs. n. 181 del 2015 in relazione agli artt. 3 e 24 cost., essendo stato previsto un termine di decadenza applicabile a procedura già aperte al momento dell’entrata in vigore della norma. 7. Preliminarmente è opportuno ricordare che questa Suprema Corte si è già espressa recentemente sulla stessa fattispecie in esame, con la pronuncia della Sez. 1, ordinanza n. 18731 del 9.7.2024, nella quale figura anche la odierna controricorrente, e non sussistono motivi per discostarsi da quanto già affermato.
Premesso che alla liquidazione coatta delle banche si applicano, per quanto non espressamente previsto, le norme della legge fallimentare, se compatibili (art. 80, ultimo comma, T.U.B.), tra queste rileva il principio del concorso formale, come attuato dal canone di inderogabilità dell’accertamento del passivo (art. 52 l.fall.), anche rispetto ai crediti prededucibili. Il procedimento di formazione dello stato passivo nella liquidazione coatta amministrativa delle banche è, invece, declinato in termini di s pecialità in funzione dell’obiettivo di favorire per quanto più possibile la celerità delle attività di verifica. A ciò sono funzionali i termini e le attività scandite nell’art. 86 del T. U.B. Questa norma è stata novellata dal d.lgs. n. 181 del 2015 in relazione alle modalità di comunicazione e ad alcuni adempimenti, anche se la struttura del procedimento è rimasta inalterata. Di contro è stato modificato dall’art. 1, comma 31, del d.lgs. n. 1 81 del 2015 il regime delle insinuazioni tardive (art. 89 del T.U.B. ) nel senso che ‘ dopo il deposito dello stato passivo e fino a che non siano esauriti tutti i riparti e le restituzioni, i creditori e i titolari dei diritti indicati nell’articolo 86, comma 2, che non abbiano ricevuto la comunicazione ai sensi dell’articolo 86, comma 8, e non risultino inclusi nello stato passivo, possono chiedere di far valere i loro diritti secondo quanto previsto dall’articolo 87, commi da 2 a 5, e dall’articolo 88. Decorsi sei mesi dalla pubblicazione dell’avviso
previsto dall’articolo 86, comma 8, le domande tardive sono ammissibili solo se l’istante dimostra che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile ‘. Il d.lgs. n. 181 del 2015 ha altresì disposto (con l’art. 3, comma 4) che l’art. 89 nel testo così modificato si applica ” anche alle procedure di liquidazione coatta amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali non sia stato già autorizzato il deposito della documentazione finale “. Il menzionato d.lgs. ha, altresì, disposto (con l’art. 3, comma 5) che ” per le procedure di cui al comma 4, le sentenze pronunciate dopo l’entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell’articolo 87 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono impugnabili esclusivamente con il ricorso per cassazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 87, come modificato dal presente decreto. Si applica l’articolo 88 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. Per le medesime procedure, il termine per la proposizione delle domande tardive di cui all’articolo 89 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, decorre dall’entrata in vigore di quest’ultimo “.
Il dubbio di costituzionalità paventato nel sesto motivo di ricorso, il cui esame per ovvie ragioni va anteposto, non ha fondamento, perché si è al cospetto di una previsione procedurale dettata da evidenti esigenze di celerità. È noto che, in tema di disciplina degli istituti processuali, il legislatore gode di ampia discrezionalità, nei limiti della non manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle soluzioni adottate (C. cost. n. 247/22). A ciò deve aggiungersi che il creditore è comunque tutelato a seguito della c.d. ammissione con riserva, con gli effetti protettivi collegati in sede di riparto soprattutto parziale, in presenza di un credito accertato con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento, rispetto alla quale il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione. Peraltro, il d.lgs.
n. 181 del 2015 è entrato in vigore il 16.11.2015. Questo giustifica l’affermazione del Tribunale per cui proprio il già citato art. 89 doveva trovare applicazione nel caso di specie, visto che la domanda di ammissione era stata pacificamente presentata il 30.6.2017, dopo il deposito dello stato passivo e ampiamente dopo il decorso di sei mesi dal 16.11.2015. Tenuto conto del citato excursus, la domanda andava vagliata alla luce del novellato testo dell’art. 89 citato.
8. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Oltre a contraddire il senso stesso della domanda che era stata presentata, esso infondatamente assume che dalla sentenza della Corte d’appello di Genova, non impugnata, doveva derivare la possibilità (quando non la necessità) di ottenere il pagamento da parte della procedura senza necessità di insinuazione. È, questa, una prospettazione non condivisibile, e in ogni caso in contrasto con quanto previsto da ll’art. 86 del T.U.B. La sentenza della C orte d’appello è intervenuta nel 2015, ma in riforma di altra del Tribunale, n. 1698 del 2008. La convenuta è stata posta in liquidazione coatta amministrativa nel 2012. La pretesa restitutoria azionata dai ricorrenti integrava un credito concorsuale, perché rinveniente la sua genesi in un fatto anteriore alla procedura. Per quanto la sentenza risulta esser stata emessa nei confronti dell’impresa già in l.c.a. (con statuizione retroattiva negli effetti – di risoluzione dei contratti di negoziazione dei titoli e di conda nna dell’istituto bancario a restituire agli investitori gli importi a loro tempo versati per gli acquisti), la stessa rappresenta l’antecedente logico ovvero il titolo dell’insinuazione, ferma la necessità, in ogni caso, del rispetto del procedimento inderogabile di accertamento del passivo. La sentenza di condanna pronunciata in sede ordinaria contro un’impresa già in l.c.a. , infatti, opera come pronuncia di mero accertamento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18525 del 20.8.2009, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17165 del 6.8.2007, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6820 del 18.5.2001). Essa, ove anche opponibile alla procedura in base al titolo formatosi contro la
stessa e non impugnato, pur sempre implica che l’avente diritto provveda poi a insinuarsi allo stato passivo della procedura stessa. L ‘insinuazione è necessaria per la partecipazione al concorso, quale principio di carattere generale applicabile anche ai crediti prededucibili ex art. 111-bis della l.fall. Diventa allora decisiva l’affermazione del Tribunale secondo la quale la domanda era da considerare ultratardiva, visto che non era stato assolto l’onere probatorio a carico dei ricorrenti circa la presenza di una causa non imputabile del ritardo nell’insinuazione. In particolare, il Tribunale sottolinea che i ricorrenti avevano lasciato decorrere un lungo arco temporale anche rispetto alla definitività della sentenza di appello, senza alcuna valida motivazione o giustificazione. La ratio decidendi resiste alle censure formulate nel terzo motivo. Questa Corte ha chiarito (quanto al fallimento, ma con principio estendibile anche alla liquidazione coatta amministrativa) che il disposto dell’ultimo comma dell’art. 101 legge fall., relativo alle domande ultratardive, va interpretato nel senso che il creditore è chiamato non solo a dimostrare la causa esterna impeditiva della tempestiva o infrannuale sua attivazione, ma anche la causa esterna, uguale o diversa dalla prima, che abbia cagionato l’inerzia tra il momento della cessazione del fattore impediente e il compimento dell’atto, dovendo escludersi che, venuto meno l’impedimento, la richiesta di ammissione al passivo possa comunque essere presentata entro lo stesso termine (dodici mesi) del quale sia stata allegata l’impossibilità di osservanza, essendo necessaria l’attivazione del creditore in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del procedimento (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11000 del 5.4.2022). Il Tribunale ha valutato come ingiustificato, nelle condizioni date, un ritardo di circa un anno dal passaggio in giudicato della sentenza costituente (secondo gli stessi ricorrenti) valido titolo per insinuare il credito. Si tratta di una
valutazione in fatto, ben plausibile e immune da errori di diritto, insindacabile in cassazione in quanto tale.
Resta assorbito il secondo motivo.
10. Il quarto motivo è inammissibile. Si assume che il credito relativo alle spese legali liquidate nella sentenza della Corte d’appello di Genova era (ed è) prededucibile, e si censura la decisione del Tribunale di Milano per aver dichiarato inammissibile l’insinuazione anche riguardo a questo, che pur non si sarebbe potuto ritenere contestabile. Il credito prededucibile trova la sua disciplina nell’art. 111-bis legge fall., col discrimine tra quelli non contestati e quelli contestati. Nel caso concreto gli stessi ricorrenti hanno ritenuto di dover proporre la domanda di insinuazione, così implicitamente riferendo la pretesa a un credito contestato. Dalla sentenza risulta che la procedura aveva eccepito la tardività della domanda e la sua conseguente inammissibilità. Per le considerazioni già esposte, la domanda, fatta valere mediante l’insinuazione, era inammissibile. Dopodiché, fermo che il credito relativo alle spese liquidate in sentenza è in effetti prededucibile, è ovvio che al distinto scrutinio della esistenza o meno di una contestazione al riguardo (ovvero di una astratta contestabilità, al di là cioè della questione relativa alla mancata dimostrazione del fattore impediente un’insinuazione sollecita) i ricorrenti non hanno interesse in questa sede. Difatti il credito prededucibile – che si dice non contestato – può essere fatto valere al di fuori del concorso.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, in virtù del principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 7.500,00, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 14.1.2026.
Il Presidente NOME COGNOME