Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32992 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32992 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9776/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), avvEMAIL
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) , rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), EMAIL
-controricorrente-
avverso il DECRETO del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO n. 66/200 depositato il 17/2/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha respinto l’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da RAGIONE_SOCIALE avverso lo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con cui si voleva ottenere (per quanto ancora rileva): i) l’ammissione del credito tributario portato da una cartella che cumulava anche crediti contributivi per i quali sussistevano i presupposti quantitativi e temporali dell’annullamento automatico, ex art. 4, d.l. n. 119/2018; ii) l’ammissione in via privilegiata, anziché al chirografo come disposto dal giudice delegato, dei crediti per interessi maturati – nel biennio rilevante ex art. 2749 c.c. – sui crediti di imposta già ammessi al passivo al privilegio.
1.1. -Quanto alla prima questione, il tribunale ha ritenuto che l’annullamento dei carichi aventi i requisiti di cui al cit. art. 4 ha natura di annullamento ope legis, con la conseguenza che, una volta caducato una parte del carico contenuto in cartella, la residua parte, afferente i crediti tributari, «non può formare oggetto di ricalcolo da parte del G.D. trattandosi di atto rientrante nella potestà impositiva riservata all’amministrazione finanziaria».
1.2. -Quanto alla seconda questione, il tribunale, premesso che l’estensione del diritto di prelazione agli interessi, ex art. 54, comma 3, l. fall., richiede la proposizione di una domanda specifica, al fine di consentire l’esatta individuazione di quelli rientranti nel periodo temporale di cui all’art. 2749 c.c., ha escluso che nella specie RAGIONE_SOCIALE avesse ottemperato a tale onere di specificazione, poiché la domanda di insinuazione non precisava quale fosse il tasso di interesse annuo praticabile sulla scorta del decreto ministeriale di riferimento, né le modalità di calcolo, quantomeno sotto il profilo dell’indicazione della data di ‘scadenza’ degli interessi (che, ai sensi dell’art. 30, d.P.R. n. 602/1973, iniziano a maturare dopo sessanta giorni dalla notifica della cartella), non potendo, per contro, ritenersi ottemperato detto onere assertivo attraverso «la mera riproduzione di tabella ricognitiva dei tassi di interesse, con le decorrenze e la data del decreto ministeriale o della RAGIONE_SOCIALE adottato –
allegata, peraltro, nell’atto di opposizione “a titolo esemplificativo” – in difetto di specifica correlazione del tasso in relazione alle somme pretese a titolo di interessi di mora per ogni cartella di pagamento – e senza indicazione, tra l’altro, dei soli tributi rientranti nella giurisdizione del G.O. – nonché con la menzione della data di scadenza del credito»; ha quindi affermato che la carenza di prospettazione specifica degli elementi idonei alla determinazione dell’importo reclamato a titolo di interessi al rango privilegiato, risolvendosi nel difetto di allegazione del fatto costitutivo della pretesa, non poteva essere superata mediante l’esercizio di un potere officioso del collegio, pena la violazione del principio dispositivo, a fronte di «una tecnica redazionale la cui sinteticità comporta la genericità della domanda di ammissione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 93 co. IV l.f.».
–RAGIONE_SOCIALE, quale Agente della RAGIONE_SOCIALE per la Provincia di Messina, ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidato a cinque motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-La causa può essere decisa in conformità al precedente specifico reso da questa Corte in fattispecie del tutto analoga, proveniente dal medesimo tribunale (Cass. 27528/2024).
3.1. -Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di una procura avente i requisiti di specialità di cui all’art. 365 c.p.c., in quanto priva di riferimento al giudizio di cassazione.
Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la procura apposta, come nella specie, su foglio separato ma congiunto materialmente al ricorso, «è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso», in quanto tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione (anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare, o al tipo di giudizio da promuovere), a meno che da essa risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di
cassazione (anche per il riferimento a poteri e facoltà solitamente rapportabili al procedimento di merito), tenendo presente che nei casi dubbi la procura deve essere, in ossequio al principio di conservazione di cui agli artt. 1367 c.c. e 159 c.p.c., attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti (Cass. Sez. U, n. 36057/2022; conf. Cass. 8334/2024, 17017/2025).
4. -Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 4, comma 1, d.l. n. 119/2018, conv. con modif. dalla l. n. 136/2018, in relazione all’art. 2, d.lgs. n. 546/1992. Osserva che l’annullamento parziale del carico iscritto a ruolo e portato dalla cartella di pagamento non pregiudica l’efficacia e l’esecutività della residua iscrizione, e non richiede al giudice altro se non l’accertamento della partita annullata, senza necessità di effettuare un ricalcolo del credito, atteso che (come accaduto nella specie, con l’allegazione del doc. 3) l’agente della riscossione ha prodotto a sostegno della domanda di ammissione al passivo un prospetto di ripartizione dei ruoli proprio al fine di rendere evincibile, all’interno dell’intero carico iscritto, ogni singola partita, con indicazione di causali, anni di pertinenza, eventuali titoli di prelazione e accessori.
4.1. -Il motivo è fondato.
Lo stralcio “ex lege” dei debiti tributari, ex art. 4, d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018, non riguarda l’importo complessivo della cartella esattoriale, ma il singolo carico (costituito dall’insieme di imposta, sanzioni e interessi accessori) affidato all’agente della riscossione tra il 10.1.2000 e il 31.12.2010, e che alla data del 24.10.2018 ammonti all’importo residuo massimo di € 1.000,00, esclusi gli interessi di mora e l’aggio della riscossione (Cass. Sez. 5, 15512/2025).
Ai sensi del primo comma dell’art. 4 cit., l’annullamento dei debiti tributari aventi tali caratteristiche opera “ipso iure” in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l’estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e
contabili nell’ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori (Cass. Sez. 5, 13344/2025, 15471/2019.)
Ne consegue che non è configurabile alcuna caducazione automatica della cartella -soltanto da emendare, prendendo atto di un annullamento “ipso iure” che ha determinato la parziale cessazione della materia del contendere -, né, tanto meno, del ruolo, sicché non viene affatto in rilievo l’esercizio di una potestà impositiva mediante l’emissione di un nuovo ruolo contenente gli elementi della cartella emendata, come erroneamente supposto dal tribunale (in ciò forse fuorviato dal ben diverso principio, enunciato da Cass. 24092/2014, per cui, in caso di accoglimento anche solo parziale del ricorso, gli avvisi impugnati perdono la loro efficacia di atti impositivi, sicché fino alla nuova liquidazione del tributo, effettuata dall’Amministrazione finanziaria in ossequio alla pronuncia giudiziale resa nel processo di “impugnazione-merito”, l’obbligazione tributaria non è esigibile).
4.2. -In altri termini, il tribunale non era tenuto ‘al ricalcolo’ del credito tributario su nuova base e su nuovi presupposti, ma solo all’accertamento del residuo credito portato dalla cartella; accertamento che indubbiamente gli spettava e che andava compiuto mediante una semplice operazione matematica di detrazione, dal carico complessivo, degli importi dei singoli carichi annullati ope legis, senza che potesse rilevare nemmeno l’eventuale venir meno della cartella come titolo esecutivo, per effetto del suo annullamento parziale, atteso che, come ripetutamente affermato da questa Corte, ai fini dell’ammissione al passivo fallimentare del credito d’imposta non è necessaria la previa notifica di una valida cartella esattoriale, ma è sufficiente l’estratto del ruolo (cfr. Cass. Sez. U, 4126/2012, 33408/2021; Cass. Sez. 1, 37006/2022, 13917/2024, 27528/2024, 34724/2024, 51/2025).
-Con il secondo e il terzo motivo, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto espressione di un’unica censura, la ricorrente denuncia, rispettivamente:
la violazione degli artt. 93, comma 2, nn. 3 e 4 e 54, comma 3, l. fall. in comb. disp. con l’art. 2749 c.c., per avere il tribunale
ritenuto indeterminata la domanda degli interessi (che, per quanto autonoma rispetto a quella principale, ne costituisce un’estensione, stante la natura accessoria del relativo credito), nonostante già al ricorso ex art. 93 l.fall., che conteneva la distinzione tra crediti richiesti al privilegio e crediti richiesti al chirografo, fossero stati allegati gli estratti dei ruoli, con il prospetto ripartizionale dei debiti, nei quali erano riportati la data di notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle o dell’avviso di addebito, i codici tributo, l’anno di riferimento, il carico iscritto a ruolo e l’importo degli interessi di mora, distinto da quello dell’aggio, ovvero tutti gli elementi necessari al fine del calcolo degli interessi moratori da ammettere al privilegio;
la violazione degli artt. 93 l. fall., 30 d.P.R. n. 602/1973 e 2749 c.c., per avere il tribunale ritenuto carente la domanda di insinuazione al rango privilegiato degli interessi moratori anche sotto il profilo dell’omessa specificazione del tasso annuale applicabile in forza dei DM succedutesi nel tempo, e dell’omessa indicazione dei criteri di calcolo applicati, nonostante l’ininfluenza del tasso sul rango privilegiato, e tanto più a fronte dell’ammissione degli stessi interessi al chirografo, incompatibile con la rilevata indeterminatezza dei criteri di calcolo.
5.1. -I due motivi sono manifestamente fondati.
-In primo luogo, sotto il profilo di rito, risponde a principio consolidato che l’oggetto della domanda ex art. 93 l.fall. si individua alla stregua RAGIONE_SOCIALE complessive indicazioni contenute non solo nella domanda medesima, ma anche nei documenti allegati (Cass. 7287/2013, 22080/2019, 33008/2019, 10990/2021, 325542/2023). Nel caso in esame è lo stesso tribunale a dare conto della documentazione allegata alla domanda di insinuazione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, contenente gli elementi necessari al riscontro dell’esattezza dell’importo degli interessi richiesti al privilegio o, comunque, alla loro esatta determinazione sulla base di un semplice calcolo matematico, attraverso la data di notifica RAGIONE_SOCIALE singole cartelle e i tassi applicabili, secondo l’allegata tabella dell’RAGIONE_SOCIALE.
6.1. -Proprio con riguardo agli interessi portati da cartella esattoriale, questa Corte ha ritenuto che le nozioni di presupposti
di fatto e ragioni giuridiche, contenute nell’art. 7 della l. n. 212/2000 -analoghe alle nozioni della succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono le ragioni della domanda, enunciate nell’art. 93, comma 3, l. fall. , non richiedono l’indicazione dei saggi di interesse volta per volta modificati, in ragione del periodo di tempo preso in considerazione ai fini della quantificazione degli interessi, in quanto la base giuridica che giustifica la relativa obbligazione, se puntualmente esternata, già li compendia (Cass. Sez. U, 22281/2022).
Deve quindi escludersi che la ritenuta «mancanza di prospettazione specifica degli elementi idonei alla determinazione dell’importo reclamato a titolo di interessi al rango privilegiato» si risolva in un difetto di allegazione del fatto costitutivo della domanda, il quale è invece integrato dall’esistenza del credito per sorte e dal suo mancato pagamento.
6.2. -La ragione di inammissibilità rilevata dal tribunale non risulta sussumibile nemmeno nelle altre fattispecie tassativamente previste dall’art. 93, comma 4, l. fall., e segnatamente, non nel n. 2), poiché la somma insinuata al passivo a titolo di interessi è stata determinata, né nel successivo n. 4), dal momento che il relativo titolo di privilegio è stato indicato.
-In secondo luogo, la decisione poggia su un presupposto infondato in diritto.
7.1. -In materia fallimentare, l’estensione del diritto di prelazione agli interessi trova specifica disciplina nell’art. 54, comma 3, l.fall. (come modificato dall’art. 50 del d.lgs. n. 5 del 2006, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2001), che richiama l’art. 2749, commi 2 e 3, c.c. in base ai quali il privilegio si estende agli interessi dovuti per l’anno in corso alla data del pignoramento e a quelli dell’anno precedente, nonché agli interessi maturati successivamente, ma solo nella misura legale e sino alla data della vendita del bene pignorato -ed equipara a tal fine la dichiarazione di fallimento all’atto di pignoramento, precisando che, per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto, anche se parzialmente.
7.2. -L’art. 30, d.P.R. n. 602/73 stabilisce che , «decorso inutilmente il termine previsto dall’articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero RAGIONE_SOCIALE finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi».
7.3. -Dal combinato disposto di tali norme si evince che, in realtà, il privilegio riconosciuto al credito si estende agli interessi anche nel periodo successivo all’anno in corso alla dichiarazione del fallimento, e sino al primo riparto, sia pure nella sola misura legale.
Ne consegue che ha errato il tribunale a censurare la mancata distinzione tra gli interessi maturati entro il biennio dell’art 2749 c.c. e quelli maturati successivamente, sull’erronea premessa che a questi ultimi non potesse in alcun modo estendersi il privilegio.
-Ma soprattutto appare dirimente, nel merito, l’avvenuta ammissione al chirografo dell’intero ammontare degli interessi, la quale vanifica la stessa ratio della mancata allegazione dei criteri di calcolo degli stessi, rendendo illogica la ragione per la quale il tribunale, al fine di negare il privilegio, ha valorizzato tale circostanza, in realtà non incidente sulla qualità del credito, bensì solo sul suo ammontare, che però ha trovato pedissequo riscontro nell’ammissione al chirografo.
-L’accoglimento dei primi tre motivi del ricorso comporta la cassazione del decreto impugnato, con assorbimento dei motivi quarto (violazione dell’art. 92 c.p.c. e dell’art. 60, commi 3 e 5, r.d.l. n. 1578/1933, sul carattere seriale della controversia) e quinto (violazione degli artt. 91 e 113 c.p.c. per insussistenza di una soccombenza sostanziale e processuale) -entrambi volti a censurare il capo dipendente della pronuncia sulle spese -e il rinvio della causa al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in diversa composizione, che liquiderà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, dichiara assorbiti il quarto e il quinto, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/11/2025
Il Presidente