Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34702 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34702 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23739/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME per procura speciale a margine del ricorso -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME per procura speciale in calce al controricorso
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di SCIACCA n. 1189/2016 depositato il 28/08/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023
dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Il Tribunale di Sciacca, con decreto depositato il 28.8.2017, ha rigettato l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) avverso il decreto con cui il G.D. del RAGIONE_SOCIALE aveva rigettato la sua domanda di insinuazione al passivo del credito di € 55.176,37, vantato a titolo di corrispettivo per forniture di merci.
Il giudice del merito ha osservato che la parte opponente non aveva assolto all’onere di provare la sussistenza del proprio credito, documentato da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti della fallita ma non munito della dichiarazione di definitiva esecutorietà, ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. , e da fatture emesse da NOME inopponibili al curatore e ai creditori, soggetti estranei al rapporto sottostante e non destinatari del disposto di cui all’art. 2710 cod. civ., norma operante esclusivamente nei rapporti intercorrenti tra imprenditori.
RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidandolo a quattro motivi.
RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE, assuntrice del concordato fallimentare del Fallimento
RAGIONE_SOCIALE e i soci NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito in giudizio con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ..
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo è stato dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ..
La ricorrente lamenta che il tribunale non abbia tenuto conto dell’atto ricognitivo del 4 giugno 2014- munito di data certa perché depositato presso la cancelleria del Tribunale di Sciacca un anno e mezzo prima della sentenza dichiarativa- col quale il legale rappresentante della società poi fallita, NOME COGNOME, si era riconosciuto, senza riserve, suo debitore per l’importo di € 42.926,15 in linea capitale, proponendo un piano di rientro in 18 rate.
Il motivo è inammissibile , ai sensi dell’art. 366, 1° comma, nn . 4 e. 6 cod. proc. civ. perché la ricorrente non specifica se e quando il documento ‘depositato presso il Tribunale di Sciacca’ (deve presumersi, pur in mancanza di chiarimenti al riguardo, in allegato al ricorso per l’emissione di decreto ingiuntivo) sia stato prodotto in sede di opposizione, non precisa dove sia rintracciabile in atti, né indica, infine, se e il fatto asseritamente omesso (ovvero l’ esistenza di un atto ricognitivo del debito munito di data certa), del quale il tribunale non fa menzione, abbia formato oggetto di discussione tra le parti.
Resta assorbito il secondo motivo, col quale la questione è sostanzialmente riproposta sul rilievo che il documento, asseritamente opponibile alla curatela perché avente data certa, conteneva, oltre che il riconoscimento del debito, anche una
promessa di pagamento, che (al pari della ricognizione di debito) dispensa colui a favore del quale è stata fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale.
Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2709, 2710 cod. civ. e 93 legge fall..
La ricorrente sostiene che l’art. 2710 cod. civ. trova applicazione anche nei confronti del curatore e della massa dei creditori, quando si tratta di provare un rapporto obbligatorio sorto in un periodo antecedente alla dichiarazione di RAGIONE_SOCIALE, e deduce che, in ogni caso, le fatture da essa prodotte valevano a fondare la prova del credito non essendo mai state contestate né dalla fallita, né dal curatore.
Il motivo non merita accoglimento.
E ‘ orientamento consolidato di questa Corte (vedi Cass. n. 33728/2022, Cass. n. 18682/2017; Cass. n. 11017/2013) che l’art. 2710 c.c., che conferisce efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa, ai libri regolarmente tenuti, non trova applicazione nei confronti del curatore del RAGIONE_SOCIALE il quale agisca non in via di successione di un rapporto precedentemente facente capo al fallito, ma nella sua funzione di gestore del patrimonio del medesimo, non potendo egli, in tale sua veste, essere annoverato tra i soggetti considerati dalla norma in questione, operante soltanto tra imprenditori che assumano la qualità di controparti nei rapporti d’impresa.
La censura con la quale la ricorrente sembra invocare il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. è invece inammissibile, posto che, per quanto emerge dalla lettura del decreto impugnato, il curatore si è costituito ‘confutando le ragioni dell’opponente’ , e che peraltro RAGIONE_SOCIALE, che neppure richiama le difese svolte dalla controparte in sede di opposizione, vorrebbe attribuire significato di
riconoscimento del proprio diritto alla mancata ‘contestazione’ de i documenti fiscali, da essa stessa formati e perciò solo privi di valore probatorio, laddove ciò che rileva ai fini dell’applicabilità del primo comma dell’art. 115 cit. è la mancata contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda (nella specie, avvenuta fornitura delle merci).
Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 94 l . fall..
Secondo la ricorrente l ‘assenza del decreto di cui all’art. 647 cod. proc. civ., pur rendendo inopponibile alla curatela il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso nei confronti della fallita, non può travolgere in toto il valore probatorio del provvedimento monitorio, che può essere certamente ritenuto documento ‘dimostrativo’ del diritto del creditor e ex art. 93 legge fall..
Il motivo è manifestamente infondato.
L ‘opponibilità consiste nell’idoneità di un atto giuridico o di un documento ad esprimere la sua efficacia anche nei confronti dei terzi e non solo delle parti.
Ne consegue, per contro, che l’inopponibilità dell’atto o del documento impedisce, in radice, che essi producano un qualunque effetto nei confronti del terzo.
La non opponibilità alla curatela del decreto ingiuntivo non munito della dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. priva pertanto il decreto stesso di qualsivoglia valore probatorio nel procedimento di verifica dello stato passivo e nel successivo giudizio di opposizione ex art. 98 legge fall..
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 3.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma in data 24.10.2023