Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 427 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 427 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6125/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO , che lo rappresenta e difende
NOMEnte– contro
CURATELA FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso il provvedimento del TRIBUNALE di FOGGIA n. 11/2021, depositato il 14/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1. – COGNOME NOME NOME per un mezzo, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, contro il provvedimento del 14 gennaio 2021 con cui il Tribunale di Foggia ha respinto la sua opposizione avverso il diniego di ammissione al passivo fallimentare di un pr oprio credito di € 18.597,12, vantato a titolo di compenso per prestazioni professionali in materia contabile e fiscale.
2. – Il fallimento intimato non spiega difese.
CONSIDERATO CHE
3. – L’unico mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli art icoli 1362, 1363, 1367 e 1433 c.c. in relazione all’accertamento della non riconducibilità alla RAGIONE_SOCIALE del contratto di conferimento di incarico del 20 maggio 2014 e, in ogni caso, per violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c. in relaz ione all’erronea percezione del contenuto oggettivo della prova relativa alla sottoscrizione del contratto di conferimento di incarico del 20 maggio 2014.
CONSIDERATO CHE
3. – Il ricorso è inammissibile.
Ha osservato il Tribunale che « non risulta dimostrata la riferibilità soggettiva all’RAGIONE_SOCIALE della convenzione di incarico professionale posta a fondamento della domanda di insinuazione al passivo. Ed infatti, come dedotto dalla curatela fallimentare nell’atto di costituzione della presente fase proce ssuale, la sottoscrizione in calce alla convenzione di incarico professionale risulta posta sotto la denominazione di altra società, la RAGIONE_SOCIALE, anche se il firmatario è la stessa persona qualificatasi nell’intestazione del documento contra ttuale come legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE Sul punto, a fronte della specifica
deduzione articolata dalla curatela nella memoria di costituzione, nulla ha replicato la parte opponente, la quale ben avrebbe potuto dedurre e dimostrare l’esistenza di un mero errore materiale della redazione della parte finale del documento. Nel discende la mancanza di prova certa in ordine alla riconducibilità degli obblighi convenzionali all’RAGIONE_SOCIALE ».
Orbene, secondo la NOMEnte, il Tribunale avrebbe « omesso di verificare se l’erronea indicazione del soggetto contraente… potesse essere superata ricostruendo la comune intenzione delle parti », verifica che, ove compiuta, avrebbe consentito al giudice di avvedersi « che l’errore rilevato doveva intendersi superat o in base all’effettiva e reale volontà espressa delle parti in contratto, essendo presenti numerosi elementi all’interno della scrittura suscettibili di dimostrare che le parti … intendevano vincolare la società RAGIONE_SOCIALE ».
A ciò è agevole replicare anzitutto che il ricorso non coglie la ratio decidendi , laddove sostiene che il Tribunale non avrebbe verificato la riconducibilità della scrittura alla società poi fallita: è invece esattamente ciò che ha fatto, reputando che, essendo la scrittura sottoscritta da RAGIONE_SOCIALE e non da RAGIONE_SOCIALE, non potesse essere attribuita a quest’ultima società.
Dopodiché:
-) la denuncia di violazione delle regole di ermeneutica contrattuale non contiene la specifica indicazione del criterio asseritamente violato, finendo così per investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, e non il rispetto dei canoni legali di ermeneutica (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass. 26 maggio 2016, n. 10891; Cass. 14 luglio 2016, n. 14355);
-) il richiamo all’articolo 1433 c.c. non è comprensibile, giacché il motivo non spiega affatto in qual modo il precetto dettato da detta norma sarebbe stato violato;
-) la denuncia di violazione dell’articolo 115 c.p.c. si infrange contro il ribadito principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione di detta norma non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali (Cass. 27 dicembre 2016, n. 27000; Cass. 11 dicembre 2015, n. 25029; Cass. 19 giugno 2014, n. 13960)
4. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater , che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte NOMEnte, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis . Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2022.