Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1177 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1177 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 20/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 3427/2022 r.g. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE, con RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO (c.f.: CODICE_FISCALE pec: EMAIL) ed elettivamente domiciliata presso lo RAGIONE_SOCIALEAVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE – pec: EMAIL) alla INDIRIZZO.
– ricorrente –
contro
Fallimento ‘RAGIONE_SOCIALE‘, c.f. P_IVA, in persona dei curatori AVV_NOTAIO NOME COGNOME e AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE di Foggia (c.f. CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale alle liti in calce al controricorso, tutti elettivamente domiciliati in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO (c/o AVV_NOTAIO NOME COGNOMEAVV_NOTAIO) .
– controricorrente –
avverso il decreto del Tribunale di Foggia depositato in data 30 dicembre 2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
La odierna ricorrente presentava due domande di ammissione al passivo per crediti professionali in relazione a compensi non corrisposti dalla società poi dichiarata fallita per complessivi € 284.300,00.
Con decreto depositato il 28.02.2017, il g.d. così provvedeva: Cronologico n. 17: ‘Si ammette, in via chirografaria, la complessiva somma di € 73.524,97 a titolo di compenso professionale, oltre RAGIONE_SOCIALE, se dovuti, da calcolarsi secondo l’aliquota vigente al momento del pagamento … Cronologico n. 18: ‘Si ammette, in via chirografaria, la complessiva somma di € 19.714,10, di cui € 19.428,10 a titolo di compenso professionale ed € 286,00 per esborsi, oltre RAGIONE_SOCIALE, se dovuti, da calcolarsi secondo l’aliquota vigente al momento del pagamento …’. Per entrambe le dom ande: ‘ Si rigetta la richiesta di riconoscimento del privilegio avanzata soltanto con le Osservazioni in quanto: a) per espressa disposizione di legge, in difetto di indicazione nella domanda RAGIONE_SOCIALEa qualifica e/o natura, il credito ‘è considerato chirografario’ (c fr. art. 93 co. 4, L.F.); b) siffatta richiesta costituisce inammissibile mutatio libelli, (cfr., ex multis, Cass. n. 15702/11; n. 4306/12), essendo finalizzate le Osservazioni esclusivamente ad una migliore illustrazione RAGIONE_SOCIALEa pretesa RAGIONE_SOCIALE‘insinuan te in relazione alla posizione assunta dal curatore nel progetto di stato passivo.’
AVV_NOTAIO proponeva opposizione avverso i due provvedimenti del G.D. , contestando l’esclusione parziale del proprio credito per complessivi € 165.712,27, importo pari alla differenza tra quanto richiesto (€ 284.300,00 lordi) e quanto ammesso (€ 118.587,27 lordi) e chiedendo di essere ammessa allo stato passivo per il complessivo credito azionato, con il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis n. 2, c.c..
Con il decreto depositato il 30.12.2021 e qui oggetto di impugnazione, il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione .
Per quanto qui ancora di interesse, il Tribunale evidenziava che: – si trattava di credito chirografario in quanto il creditore è onerato di fare una specifica richiesta in ordine alla pretesa privilegiata afferente al credito già con la domanda di ammissione allo stato passivo, non potendo integrarla ovvero sanarla successivamente; – al riguardo, confermava la decisione del G.D. richiamando anche recentissima giurisprudenza (Cass. n. 10990/2021) con la quale la Suprema Corte confermava il proprio orientamento espresso da anni e condiviso dal G.D. nel provvedimento di rigetto (Cass. n. 15702/2011; n. 4306/2012); – la domanda di ammissione al passivo fallimentare postula, infatti, ai fini del riconoscimento del privilegio, la necessaria indicazione nel ricorso, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 93, comma 3 n. 4, l. fall., RAGIONE_SOCIALE‘eventuale titolo di prelazione, conseguendo, all’omissione o assoluta incertezza del titolo in parola, la degradazione a chirografario del credito invocato; – nel caso di specie nella domanda presentata la COGNOME si era limitata a richiamare la ragione giustificativa del credito (crediti professionali quale legale RAGIONE_SOCIALEa fallita) e non anche la connotazione privilegiata, omettendo del tutto la richiesta di riconoscimento del privilegio ovvero di ammissione del credito in via privilegiata; – alla omissione conseguiva, per esplicito dettato normativo, l’ammissione in via chirografaria.
Il decreto, pubblicato il 30 dicembre 2021, è stato impugnato da ll’AVV_NOTAIO con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui il Fallimento ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
La Procura generale nella persona del Sostituto procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‘ violazione e falsa applicazione del combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 93 comma 3, n. 4 e comma 4, –RAGIONE_SOCIALE‘art. 95 comma 2, L.F.
–RAGIONE_SOCIALE‘art. 2571 bis n. 2 c.c., con particolare riferimento alla norma codicistica, sotto il profilo del mancato riconoscimento del naturale privilegio ex lege’ .
Con il secondo mezzo si deduce ‘ violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 98 L.F.’, in quanto non occorr erebbero formule sacramentali per richiedere il privilegio per retribuzioni dovute, che nella specie era desumibile dalla causa petendi RAGIONE_SOCIALEa pretesa, relativa a rapporto di lavoro autonomo, come descritta nella domanda di insinuazione al passivo, quindi munito del privilegio ex art. 2751 – bis, n.2, c.c.
Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato per ‘ violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 93 L.F.’, in quanto non costitui va mutatio libelli la mera specificazione del privilegio, già compiutamente dedotto con l’atto introduttivo.
Il quarto mezzo denuncia infine ‘ v iolazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2745 c.c., sotto il profilo del mancato riconoscimento del privilegio in considerazione RAGIONE_SOCIALEa causa del credito’.
4.1 La ricorrente, precisato che nessuna lamentela vuol avanzare sulla quantificazione del complessivo credito accertato, ha rappresentato, cioè, ragioni, di natura sostanziale e processuale, tutte strettamente connesse esclusivamente al mancato riconoscimento del privilegio.
Più in particolare, la ricorrente avanza le seguenti doglianze:
(i) la giurisprudenza citata (prima dai Curatori, poi dal Giudice delegato ed infine dal Tribunale fallimentare) sarebbe inconferente rispetto alla vicenda al vaglio;
(ii) occorrerebbe tener conto RAGIONE_SOCIALEa ‘insita natura privilegiata RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta dall’avvocato … come ripetutamente evidenziato dalla Suprema Corte’;
(iii) l’applicazione dei Decreti Ministeriali (n. 140/2012 e n. 55/2014) e la rappresentazione in atto RAGIONE_SOCIALEa ‘ragione giustificativa del proprio credito’ costituivano di per sé motivi per il riconoscimento del privilegio;
(iv) la richiesta del privilegio non sarebbe stata né omessa né incerta, né tantomeno occorrerebbero ‘ formule sacramentali per richiedere crediti per retribuzioni dovute, che nella specie era desumibile dalla causa petendi RAGIONE_SOCIALEa pretesa, relativa a rapporto di lavoro autonomo’;
(v) la specificazione RAGIONE_SOCIALEa richiesta di privilegio (comunque già dedotta con l’atto introduttivo) , fatta anche successivamente alla domanda di ammissione allo stato passivo con le osservazioni ex art. 95 L.F., non costituiva ‘ mutatio libelli’ .
4.2 I quattro motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono in ammissibili ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 bis cod. proc. civ., stante la stratificazione dei principi affermati nella subiecta materia dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr. Cass. Sez. 1, ord. n. 10990 del 26/04/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 2287 del 23/01/2024; vedi da ultimo: anche. Cass. 11267/2024; Cass. 32951/2024).
4.3 Ritiene il Collegio di voler fornire continuità applicativa ai principi correttamente affermati, nella materia di esame da Cass., Sez. 1, ord. n. 10990 del 26/04/2021, cit. supra , secondo cui, verbatim, ‘ la domanda di ammissione al passivo fallimentare postula, ai fini del riconoscimento del privilegio, la necessaria indicazione nel ricorso, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 93, comma 3, n. 4, RAGIONE_SOCIALEa l. fall., RAGIONE_SOCIALE‘eventuale titolo di prelazione, conseguendo, all’eventuale omissione o assoluta incertezza del titolo in parola, la degradazione a chirografario del credito invocato’ (nella fattispecie esaminata nel ricordato precedente, questa Corte ha escluso la spettanza del privilegio ex art. 2751-bis, comma 1 , n. 3, c.c., con riferimento all’insinuazione al passivo per un’indennità suppletiva di clientela in relazione ad un rapporto di agenzia, essendosi il creditore limitato a richiamare la ragione giustificativa del credito e non anche la sua connotazione privilegiata). 4.4 Va infatti ricordato che, dopo la riforma del d.lgs. n. 5 del 2006, la indicazione – nella domanda di insinuazione al passivo – altresì “di un titolo di prelazione”, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 93 co.3 n. 4 l.f., appartiene al novero degli elementi necessari del ricorso, con l’unica e significativa conseguenza che la relativa omissione o assoluta incertezza non ne determinano, come invece per i requisiti di cui ai nn.1), 2) e 3) del medesimo comma, l’inammissibilità (RAGIONE_SOCIALEa domanda), bensì la degradazione del credito a chirografario (Cass. 15702/2011, 4306/2012).
Sul punto giova ricordare che se è vero che il cd. decreto correttivo n. 169 del 2007 ha temperato il precetto disciplinante la domanda di credito
privilegiato abrogando l’originaria previsione di abbinamento del titolo di prelazione alla graduazione dei crediti , resta fermo che ‘anche nella norma attuale non si scorge una sicura coincidenza tra la natura e la causa del credito, il suo fatto genetico e il titolo RAGIONE_SOCIALE‘eventuale prelazione’ così, condivisibilmente Cass. n. 10990/2021, cit. supra ). È stato inoltre precisato nell’arresto da ultimo citato, con affermazioni qui integralmente condivise anche da questo Collegio, che ‘… per un verso, infatti, occorre riconoscere piena autonomia ai “fatti” e agli “elementi di diritto che costituiscono le ragioni RAGIONE_SOCIALEa domanda” (n.3 co.3 art.93 l.f.), secondo prescrizioni che abbracciano l’intero perimetro di essa e cioè la prospettazione di un credito, RAGIONE_SOCIALEa sua concorsualità e RAGIONE_SOCIALEa modalità prioritaria con cui la parte solo eventualmente chiede di partecipare al predetto concorso; ma proprio dalla scelta, pacificamente discrezionale, di voler assumere nella comunità dei creditori uno statuto differenziato e preferito rispetto ad altri, in conformità al catalogo legale, per l’ipotesi di una utile ripartizione RAGIONE_SOCIALE‘attivo, è scaturita la regola per cui siffatta qualità del credito, esigendo un autonomo accertamento giudiziale (sommario prima e a contraddittorio più maturo dopo) ben distinto (ed anzi posteriore o di secondo grado) da quello avente per oggetto la sussistenza del credito e la sua attitudine ad essere opponibile alla massa dei creditori, non può prescindere dal principio RAGIONE_SOCIALEa domanda’.
4.5 L’indicazione del titolo RAGIONE_SOCIALEa prelazione, al pari RAGIONE_SOCIALEa descrizione del bene sul quale essa si esercita, se essa ha carattere speciale, «quale requisito eventuale RAGIONE_SOCIALE‘istanza di ammissione in privilegio, deve essere verificata dal giudice, tenuto conto del principio generale secondo cui l’oggetto RAGIONE_SOCIALEa domanda si identifica sulla base RAGIONE_SOCIALEe complessive indicazioni contenute in quest’ultima e dei documenti alla stessa allegati» (Cass. 33008/2019, 7287/2013).
A ciò va aggiunto che l’art. 93, co. 4 l.f., sopra ricordato, non opera sul lato RAGIONE_SOCIALEa ammissione, bensì su quello RAGIONE_SOCIALEa domanda: esso, in altri termini, non censisce i casi in cui la causa di prelazione non sia stata dimostrata, benché richiesta, ma l’ipotesi che quest’ultima non sia proprio appartenuta al processo come suo oggetto debitamente precisato e già per difetto di enunciazione di un requisito RAGIONE_SOCIALEa domanda (così, sempre Cass. n.
10990/2021, cit. supra ). Ne consegue che, per l’eventualità RAGIONE_SOCIALE‘omesso richiamo nella domanda ad una esplicita qualificazione del credito siccome privilegiato, il giudice non accerta se esistono o meno i fondamenti sostanziali RAGIONE_SOCIALEa prelazione, ma proprio non deve decidere affatto su di essa, altrimenti violando il menzionato principio RAGIONE_SOCIALE‘art. 93 l.f. che, per come codificato nella riforma del 2006, non si limita a riprodurre il canone processualcivilistico RAGIONE_SOCIALE‘analogo art. 112 cod. proc. civ., bensì assolve ad una funzione di garanzia RAGIONE_SOCIALEa massa dei creditori i quali, già dalla qualificazione di ciascuna domanda nell’elenco prodromico al progetto di stato passivo, assumono lo stato completo RAGIONE_SOCIALEe rispettive richieste, conoscibile ab origine così da tutti i creditori concorsuali.
In tal modo, la qualificazione altresì prelatizia di un credito mostra di potersi armonizzare al suo riconoscimento giudiziale solo in dipendenza di una sicura ed inequivoca domanda, ‘in tal senso positivo dovendosi declinare il requisito di ‘non assoluta incertezza’ di cui alla norma, condizione che entra in campo ove però, ed almeno, una esplicitazione RAGIONE_SOCIALEa richiesta di prelazione vi sia e si discuta solo del suo grado, maggiore o minore, di chiarezza’ (così espressamente Cass. n. 10990/2021, cit. supra ).
Se invece, come nel caso di specie e sulla base di un accertamento esperito dal giudice di merito sul tenore RAGIONE_SOCIALEa domanda, manchi del tutto tale manifestazione di volontà diretta al giudice (per l’ammissione del credito in privilegio), il medesimo art. 93, co. 4 l.f., soccorre per la più grave, ed invero qui rilevata, condizione di ‘omessa’ indicazione, non aggirabile, pertanto, mediante una diversa interpretazione che dovrebbe essere considerata altrimenti antitestuale.
4.6 Da ultimo, va aggiunto che se la domanda di insinuazione presentata, senza specifica richiesta del privilegio, dovesse essere integrata mediante ulteriore atto successivo alla domanda di insinuazione ovvero al deposito, da parte del curatore, RAGIONE_SOCIALEo stato passivo, allora tale integrazione produrrebbe una mutatio e non già una emendatio libelli (Cass. 37802/2022).
4.7 Con riguardo al privilegio, va poi rammentato l’insegnamento già affermato da questa Corte di legittimità secondo cui nell’ordinamento non esiste una generale qualificazione dei crediti privilegiati, fondata su un unico
presupposto, ma esistono tanti privilegi quante sono le situazioni dalla legge qualificate come tali: in conseguenza, l’indicazione del titolo del privilegio di cui si chiede il riconoscimento non attiene alla semplice qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio, bensì integra la causa petendi RAGIONE_SOCIALEa domanda, atta ad introdurre nel processo il campo di indagine necessario all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del singolo diritto di prelazione (Cass. 13 giugno 1990, n. 5751; Cass. 37802/2022, cit. supra ). In tale prospettiva, dunque, la specificazione del privilegio integrerebbe – per quanto già sopra accennato -una modificazione del titolo RAGIONE_SOCIALEa domanda, determinando, cioè, quella che viene comunemente definita una mutatio libelli , giacché – si afferma -esorbita dai limiti di una consentita emendatio libelli il mutamento RAGIONE_SOCIALEa causa petendi che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio (cfr. per tutte: Cass. 12 dicembre 2018, n. 32146). Peraltro, la non attuabilità di una siffatta modifica RAGIONE_SOCIALEa domanda nel procedimento di verificazione RAGIONE_SOCIALEo stato passivo trova conferma nel rilievo, già sopra ricordato, per cui, a mente RAGIONE_SOCIALE‘art. 93, comma 3, n. 4, l. fall., il ricorso deve contenere «l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione», dovendo in difetto il credito considerarsi chirografario (art. cit., comma 4): sanzione, questa, chiaramente incompatibile con alcun aggiustamento di rotta successivo (così, sempre Cass. 37802/2022, cit. supra ).
4.8 A ciò va aggiunto che anche i principi fissati nell’arresto di cui alla ord. Sez. 6 1, n. 25316 del 20/09/2021 (e secondo i quali ‘In tema di formazione RAGIONE_SOCIALEo stato passivo del fallimento, la volontà del creditore che intenda ottenere l’insinuazione in collocazione privilegiata può desumersi, qualora manchi un’espressa istanza di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa prelazione, dalla chiara esposizione RAGIONE_SOCIALEa causa del credito in relazione alla quale essa è richiesta, dovendosi determinare l’oggetto RAGIONE_SOCIALEa domanda giudiziale alla stregua RAGIONE_SOCIALEe complessive indicazioni contenute in quest’ultima e dei documenti alla stessa allegati’) costituiscono in realtà uno s costamento solo apparente dall’interpretazione giurisprudenziale sopra ricordata in apertura e comunque dal principio di cui all’art. 99 cod. proc. civ.. Ed invero, il precedente espresso dalla Sesta Sezione di questa Corte si è limitato ad affermare che ‘il privilegio
va concesso, nel caso in cui la volontà del creditore di ottenere l’insinuazione al passivo fallimentare del proprio credito’ con la richiesta collocazione privilegiata possa chiaramente desumersi ‘dalle complessive indicazioni contenute nella domanda e dalla chiara esposizione RAGIONE_SOCIALEa causa del credito in relazione alla quale essa è richiesta (Cass. 9 aprile 2018, n. 8636; Cass. 2 ottobre 2015, n. 19714; Cass. 6 agosto 2014, n. 17710; Cass. 22 marzo 2013, n. 7287)’. Detto altrimenti, nell’arresto sopra menzionato la Corte ha riportato la questione sul diverso terreno RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione, demandata al giudice del merito, del contenuto del petitum giudiziale (che nel caso esaminato era stato comunque avanzato in riferimento alla più generale domanda di ammissione al passivo del credito), questione che doveva essere risolta nel senso che ‘secondo le regole generali, per la manifestazione di tale volontà non è richiesto l’uso di formule sacramentali, risultando sufficiente che dalle indicazioni contenute nel ricorso, come dalla documentazione allegata, possa evincersi senza incertezze l’intento RAGIONE_SOCIALEa parte istante di ottenere l’ammissione al passivo con la collocazione prevista dalla legge in relazione alla causa di prelazione da cui è assistito: ciò, secondo le ordinarie regole sulla identificazione RAGIONE_SOCIALE‘oggetto RAGIONE_SOCIALEa domanda (cfr., ex multis , Cass. 6 agosto 2014, n. 17710; 22 marzo 2013, n. 7287)’ (così expressis verbis , Cass. n. 25316/2021; vedi anche Cass. 32951/2024).
4.8 Orbene, nella fattispecie in esame il Tribunale ha accertato che, nella insinuazione al passivo originaria, il privilegio non risultava chiesto nemmeno in via implicita o generica, così evidenziandosi che la parte istante si era limitata a richiamare solo la ragione giustificativa del credito, nascente dalla prestazione contrattuale di natura professionale, senza tuttavia manifestare in modo chiaro l’intento di una considerazione corrispondentemente privilegiata.
4.9 Ritiene la Corte -conformemente a quanto già affermato nell’arresto sopra più volte citato (Cass. n. 10990/2021 ; ma vedi anche: Cass. 32951/2024) -che assecondare la diversa prospettazione, perorata dalla ricorrente, RAGIONE_SOCIALEa mera enunciazione del la ‘natura’ del credito per legittimare la richiesta del contestato privilegio significherebbe ‘operare una lettura antitestuale e di fatto abrogatrice RAGIONE_SOCIALEa prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘art. 93 co.3
n.4 l.f., istituto che ben ha mostrato di essere compatibile – senza sacrificio abnorme e formalistico del diritto di credito – con una riduzione ex lege RAGIONE_SOCIALEa domanda, a limitata funzione conservativa, dato che una insinuazione per una causa di prelazione non chiaramente espressa (perché del tutto incerta) ovvero omessa (cioè mancante del tutto) – e le ipotesi sono parificate, a riprova RAGIONE_SOCIALEa perentorietà del comando legale – si traduce in una domanda del medesimo credito quale chirografario’ (così espressamente sempre Cass. n. 10990/2021, cit.).
4.10 Del resto, la diversa (e qui non condivisa) opinione RAGIONE_SOCIALEa ricorrente rischierebbe di far saltare anche i principi regolatori del sistema processuale che governano anche il procedimento di verifica RAGIONE_SOCIALEo stato passivo, che, sebbene deformalizzato e strutturato come rito sommario di cognizione, risponde pur sempre al fondamentale cardine processualcivilistico del giudizio regolato dal principio RAGIONE_SOCIALEa domanda, per come cristallizzato nell’art. 112 del codice di rito, norma applicabile, in modo indiscutib ile, anch’essa al procedimento qui in discussione.
4.11 In conclusione, va detto che ciò che risulta dirimente, per le finalità qui in esame , è che sia specificato nella domanda, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 93, terzo comma, n. 4, l. fall., il ‘titolo RAGIONE_SOCIALEa prelazione’, inteso come causa del credito alla quale accede la domanda di riconoscimento del privilegio (Cass. 32951/2024, cit. supra ). Una volta formulata da parte del creditore istante la domanda di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa prelazione, sulla base RAGIONE_SOCIALE‘indicazione del titolo preferenziale in relazione alla causa giustificatrice del credito, rientra nella sfera di azione del giudice del merito ricercare, sulla base del noto principio ‘iura novit curia’, la norma di riferimento giustificatrice del richiesto titolo di preferenza rispetto ai crediti insinuati.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, il 10.12.2025
Il Presidente