Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11267 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11267 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 26/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 12657-2019 r.g. proposto da:
AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE), con l’AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed elettivamente domiciliata presso lo Studio AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE, per procura in atti.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore, AVV_NOTAIO, con l’AVV_NOTAIO, e domiciliato presso l’AVV_NOTAIO in RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO.
-controricorrente –
avverso il decreto del Tribunale di Foggia, depositato in data 14.3.2019;
udita la relazione AVV_NOTAIOa causa svolta nella camera di consiglio del 27/2/2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
Con ricorso ex art. 98 l. fall. l ‘ AVV_NOTAIO proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento di RAGIONE_SOCIALE nella parte in cui il preteso credito per attività professionale era stato ammesso solo in parte e in via chirografaria anziché in via privilegiata (per la domanda n. 15 erano stati riconosciuti solo euro 91.884,45 ed esclusi 20.969,55 euro; con riferimento alla domanda n. 23, erano stati riconosciuti 6.928,75 euro ed esclusi euro 8.239,82).
L ‘opponente sosteneva l’illegittimità del decreto impugnato in quanto pr ivo di motivazione e perché il rango privilegiato del credito insinuato sarebbe dipeso comunque dalla legge.
Il Tribunale, con il decreto qui oggetto di ricorso per cassazione, ha, nella resistenza AVV_NOTAIOa curatela fallimentare, rigettato la proposta opposizione allo stato passivo, confermando pertanto il decreto impugnato.
Il Tribunale ha rilevato che: (a) dalla lettura AVV_NOTAIOo stato passivo si evinceva che il g.d. aveva comunque dato conto, sia pur succintamente, dei criteri in base ai quali aveva determinato gli importi da riconoscere al creditore per l’attività professionale svolta in favore AVV_NOTAIOa società poi fallita, dovendosi pertanto ritenere che il decreto fosse munito di adeguata motivazione in linea con le previsioni di cui all’art. 96, 1 comma, l. fall. ; (b) in ordine al mancato riconoscimento del privilegio, occorreva richiamare il principio giurisprudenziale secondo cui la domanda di insinuazione presentata senza specifica richiesta di privilegio, non poteva essere integrata mediante ulteriore atto successivo al deposito, da parte del curatore, AVV_NOTAIOo stato passivo ex art. 95, comma 2 , l. fall., configurando tale richiesta una ‘mutatio’ e non già una ‘emedatio libelli’ e derivandone, nella fase sommaria e per la perentorietà dei termini ivi previsti, la considerazione del credito stesso come chirografario, con l ‘ulteriore conseguenza che la non sanabilità AVV_NOTAIO‘omissione implicava, da un lato, che lo stesso credito -con la richiesta del privilegio e senza una revoca AVV_NOTAIOa domanda tempestiva -non potesse essere insinuato in via tardiva e, dall’altro, il rigetto AVV_NOTAIO‘opposizione allo stato passivo; (c) nel caso di specie non era infatti contestata tra le parti la circostanza AVV_NOTAIOa mancata richiesta di un privilegio dei crediti vantati dall’opponente con
l’istanza di insinuazione al pa ssivo, non potendo tale omissione, come correttamente rilevato anche dal g.d., essere integrata successivamente.
Il decreto, pubblicato il 14.3.2019, è stato impugnato da ll’ AVV_NOTAIO con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, cui il fallimento di RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 93, 95 e 96 l. fall., in relazione al mancato riconoscimento del privilegio e di una errata quantificazione del credito professionale maturato e richiesto in giudizio, sul rilievo che il Tribunale, nel respingere l’impugnazione del decreto del g.d. sotto il profilo AVV_NOTAIOa denunziata assenza di motivazione, sarebbe incorso in errore ‘nella lettura AVV_NOTAIOo stato passivo e conseguentemente’ non avrebbe compreso i motivi di impugnazione del decreto del g.d., né avrebbe preso in considerazione la documentazione allegata.
1.1 Il motivo, così formulato, presenta, in parte, profili di inammissibilità e, per altra parte, profili di infondatezza.
Osserva il Collegio che in realtà la ricorrente si duole in buona sostanza di un vizio di motivazione del provvedimento impugnato laddove i giudici del merito, non comprendendo le doglianze sollevate in relazione al decreto emesso dal g.d. in sede di approvazione AVV_NOTAIOo stato passivo, non avrebbero fornito risposta alle censure mosse con l’atto di opposizione al detto provvedimento del g.d.
In realtà, la motivazione resa dal Tribunale – nel respingere la doglianza di vizio di motivazione a sua volta avanzata nella precedente fase di giudizio avverso il decreto del g.d. si è integrata con la motivazione di quest’ultimo provvedimento attraverso un richiamo per relationem allo stesso.
Ne consegue che le doglianze qui di nuovo proposte nel motivo di ricorso in esame risultano in parte inammissibili, per difetto di autosufficienza, laddove le relative censure non riportano – come avrebbero dovuto – anche il contenuto del provvedimento del g.d. (cui la motivazione del Tribunale si era
invero integrata) (cfr., in tal senso domanda di cui al cron. n. 15 e n. 22), non consentendo dunque la verifica a questa Corte di legittimità sull ‘ esistenza o meno del denunciato vizio di motivazione apparente ovvero inesistente, e, per altra parte, infondate, posto che laddove il motivo di censura qui in esame riporta, per le altre poste creditorie di cui alla domanda di ammissione al passivo, anche la motivazione resa dal g.d., risulta evidente che non possa essere sostenuta la tesi perorata dalla parte ricorrente AVV_NOTAIOa mera apparenza AVV_NOTAIOa motivazione, in quanto quest’ultima risulta integrata anche con la motivazione resa dal g.d., con la conseguenza che il vizio qui ricorribile per cassazione avrebbe potuto essere proposto eventualmente come error in iudicando in relazione alla possibile erroneità AVV_NOTAIOa decisione adottata dal Tribunale al quale era stata devoluta la soluzione AVV_NOTAIOa questione attinente all’ an e al quantum AVV_NOTAIOa pretesa creditoria insinuata al passivo fallimentare. A ciò va aggiunto che il rigoroso rispetto del requisito di autosufficienza del ricorso, dettato dall’art. 366, primo comma, nn. 3 e 6, c.p.c., avrebbe altresì richiesto la compiuta e dettagliata descrizione dei motivi di opposizione allo stato passivo e AVV_NOTAIOa documentazione richiamata che, invece, nel motivo di ricorso qui in esame viene solo evocata con meri richiami.
Ne consegue il complessivo rigetto del primo motivo di ricorso.
Con il secondo mezzo si deduce la violazione e falsa applicazione, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., AVV_NOTAIO‘art. 93, 3 comma, n. 4, e comma 4, l. fall. e AVV_NOTAIO‘art. 2751 bis n. 2, l. fall., sempre in relazione al mancato riconoscimento del privilegio ex lege , sul rilievo che il Tribunale avrebbe errato nel non riconoscere il richiesto privilegio mobiliare in quanto era stato identificato il ‘titolo del credito’ nella domanda di insinuazione e considerato anche che la natura del credito come professionale (e dunque privilegiato ex lege ) non era stata neanche contestata dal fallimento opposto. Osserva infatti la ricorrente che il privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. del credito insinuato sarebbe stato dovuto perché insito nella natura di retribuzione intellettuale del credito medesimo, descritta e documentata nelle istanze di ammissione al passivo, con la conseguenza che non sarebbe stata necessaria la sua esplicazione, essendone implicita la richiesta. Si evidenzia sempre da parte AVV_NOTAIOa ricorrente, in realtà, che il privilegio sarebbe stato
richiesto nelle medesime domande di ammissione al passivo, in quanto insito nella natura dei crediti stessi e, solo per mero spirito chiarificatore, nelle osservazioni allo stato passivo era stata aggiunta la formula sacramentale ‘ richiesta in privilegio ex art. 2751bis n. 2 c.c .’.
Con il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, si censura, poi, il provvedimento impugnato rispettivamente per: (a) violazione e falsa applicazione AVV_NOTAIO‘art. 2745 cod. civ., sotto il profilo del mancato riconoscimento del privilegio in considerazione dalla causa del credito; (b) viol azione AVV_NOTAIO‘art. 112 c.p.c. e del principio tra chiesto e pronunciato, sempre in relazione al mancato riconoscimento AVV_NOTAIOa richiesta prelazione; (c) omesso esame di fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., anche in riferimento ad ‘ motivazione anomala, obiettivamente incomprensibile e solo apparente ‘.
Il secondo, terzo, quarto e quinto motivo -che possono essere esaminati congiuntamente, stante la stretta connessione AVV_NOTAIOe questioni prospettate -sono in realtà infondati.
4.1 Ritiene il Collegio di voler fornire continuità applicativa ai principi correttamente affermati, da ultimo, nella materia di esame da Cass., Sez. 1, ord. n. 10990 del 26/04/2021, secondo cui verbatim ‘ La domanda di ammissione al passivo fallimentare postula, ai fini del riconoscimento del privilegio, la necessaria indicazione nel ricorso, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 93, comma 3, n. 4, AVV_NOTAIOa l. fall., AVV_NOTAIO‘eventuale titolo di prelazione, conseguendo, all’eventuale omissione o assoluta incertezza del titolo in parola, la degradazione a chirografario del credito invocato ‘ (nella fattispecie esaminata nel ricordato precedente, questa Corte ha escluso la spettanza del privilegio ex art. 2751-bis, comma 1 , n. 3, c.c., con riferimento all’insinuazione al passivo per un’indennità suppletiva di clientela in relazione ad un rapporto di agenzia, essendosi il creditore limitato a richiamare la ragione giustificativa del credito e non anche la sua connotazione privilegiata).
4.2 Va infatti ricordato che, dopo la riforma del d.lgs. n.5 del 2006, la indicazione – nella domanda di insinuazione al passivo – altresì ” di un titolo di prelazione “, ai sensi AVV_NOTAIO‘art.93 co.3 n. 4 l.f., appartiene al novero degli elementi necessari del ricorso, con l’unica e significativa conseguenza che la
relativa omissione o assoluta incertezza non ne determinano, come invece per i requisiti di cui ai nn.1), 2) e 3) del medesimo comma, l ‘ inammissibilità (AVV_NOTAIOa domanda), bensì la degradazione del credito a chirografario (Cass. 15702/2011, 4306/2012).
Sul punto giova ricordare che se è vero che il cd. decreto correttivo n. 169 del 2007 ha temperato il precetto disciplinante la domanda di credito privilegiato – abrogando l ‘ originaria previsione di abbinamento del titolo di prelazione alla graduazione dei crediti -, resta fermo che ‘ anche nella norma attuale non si scorge una sicura coincidenza tra la natura e la causa del credito, il suo fatto genetico e il titolo AVV_NOTAIO‘eventuale prelazione ‘ (così, condivisibilmente Cass. n. 10990/2021, cit. supra ). È stato inoltre precisato nell’arresto da ultimo citato, con affermazioni qui integralmente condivise anche da questo Collegio, che ‘… per un verso, infatti, occorre riconoscere piena autonomia ai “fatti” e agli “elementi di diritto che costituiscono le ragioni AVV_NOTAIOa domanda” (n.3 co.3 art.93 l.f.), secondo prescrizioni che abbracciano l’intero perimetro di essa e cioè la prospettazione di un credito, AVV_NOTAIOa sua concorsualità e AVV_NOTAIOa modalità prioritaria con cui la parte solo eventualmente chiede di partecipare al predetto concorso; ma proprio dalla scelta, pacificamente discrezionale, di voler assumere nella comunità dei creditori uno statuto differenziato e preferito rispetto ad altri, in conformità al catalogo legale, per l’ipotesi di una utile ripartizione AVV_NOTAIO‘attivo, è scaturita la regola per cui siffatta qualità del credito, esigendo un autonomo accertamento giudiziale (sommario prima e a contraddittorio più maturo dopo) ben distinto (ed anzi posteriore o di secondo grado) da quello avente per oggetto la sussistenza del credito e la sua attitudine ad essere opponibile alla massa dei creditori, non può prescindere dal principio AVV_NOTAIOa domanda ‘.
4.3 L’indicazione del titolo AVV_NOTAIOa prelazione, al pari AVV_NOTAIOa descrizione del bene sul quale essa si esercita, se essa ha carattere speciale, « quale requisito eventuale AVV_NOTAIO‘istanza di ammissione in privilegio, deve essere verificata dal giudice, tenuto conto del principio generale secondo cui l’oggetto AVV_NOTAIOa domanda si identifica sulla base AVV_NOTAIOe complessive indicazioni contenute in quest’ultima e dei documenti alla stessa allegati » (Cass. 33008/2019, 7287/2013).
A ciò va aggiunto che l’art.93, co. 4 l.f., sopra ricordato, non opera sul lato AVV_NOTAIOa ammissione, bensì su quello AVV_NOTAIOa domanda: esso, in altri termini, non censisce i casi in cui la causa di prelazione non sia stata dimostrata, benché richiesta, ma l’ipotesi che quest’ultima non sia proprio appartenuta al processo come suo oggetto debitamente precisato e già per difetto di enunciazione di un requisito AVV_NOTAIOa domanda (così, sempre Cass. n. 10990/2021, cit. supra). Ne consegue che, per l’eventualità AVV_NOTAIO‘omesso richiamo nella domanda ad una esplicita qualificazione del credito siccome privilegiato, il giudice non accerta se esistono o meno i fondamenti sostanziali AVV_NOTAIOa prelazione, ma proprio non deve decidere affatto su di essa, altrimenti violando il menzionato principio AVV_NOTAIO‘art.93 l.f. che, per come codificato nella riforma del 2006, non si limita a riprodurre il canone processualcivilistico AVV_NOTAIO‘analogo art.112 c.p.c., bensì assolve ad una funzione di garanzia AVV_NOTAIOa massa dei creditori i quali, già dalla qualificazione di ciascuna domanda nell’elenco prodromico al progetto di stato passivo, assumono lo stato completo AVV_NOTAIOe rispettive richieste, conoscibile ab origine così da tutti i creditori concorsuali.
In tal modo, la qualificazione altresì prelatizia di un credito mostra di potersi armonizzare al suo riconoscimento giudiziale solo in dipendenza di una sicura ed inequivoca domanda, ‘ in tal senso positivo dovendosi declinare il requisito di ‘non assoluta incertezza’ di cui alla norma, condizione che entra in campo ove però, ed almeno, una esplicitazione AVV_NOTAIOa richiesta di prelazione vi sia e si discuta solo del suo grado, maggiore o minore, di chiarezza ‘ (così espressamente Cass. n. 10990/2021, cit. supra)
Se invece, come nel caso di specie e sulla base di un accertamento esperito dal giudice di merito sul tenore AVV_NOTAIOa domanda, manchi del tutto tale manifestazione di volontà diretta al giudice (per l’ammissione del credito in privilegio), il medesimo art. 93, co. 4 l.f., soccorre per la più grave, ed invero qui rilevata, condizione di ‘omessa’ indicazione, non aggirabile, pertanto, mediante una diversa interpretazione che dovrebbe essere considerata altrimenti antitestuale.
4.4 Da ultimo, va aggiunto che se la domanda di insinuazione presentata, senza specifica richiesta del privilegio, dovesse essere integrata mediante
ulteriore atto successivo al deposito, da parte del curatore, AVV_NOTAIOo stato passivo, allora tale integrazione produrrebbe una mutatio e non già una emendatio libelli : con ciò indirettamente riconoscendosi l’attuabilità di un intervento rettificativo di quest’ultima consistenza (Cass. 37802/2022).
4.4 Con riguardo al privilegio, va poi rammentato l’insegnamento già affermato da questa Corte di legittimità secondo cui nell’ordinamento non esiste una generale qualificazione dei crediti privilegiati, fondata su un unico presupposto, ma esistono tanti privilegi quante sono le situazioni dalla legge qualificate come tali: in conseguenza, l’indicazione del titolo del privilegio di cui si chiede il riconoscimento non attiene alla semplice qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio, bensì integra la causa petendi AVV_NOTAIOa domanda, atta ad introdurre nel processo il campo di indagine necessario all’accertamento AVV_NOTAIOa sussistenza del singolo diritto di prelazione (Cass. 13 giugno 1990, n. 5751; Cass. 37802/2022, cit. supra ). In tale prospettiva, dunque, la specificazione del privilegio integrerebbe una modificazione del titolo AVV_NOTAIOa domanda, determinando, cioè, quella che viene comunemente definita una mutatio libelli , giacché ─ si afferma ─ esorbita dai limiti di una consentita emendatio libelli il mutamento AVV_NOTAIOa causa petendi che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio (cfr. per tutte: Cass. 12 dicembre 2018, n. 32146). Peraltro, la non attuabilità di una siffatta modifica AVV_NOTAIOa domanda nel procedimento di verificazione AVV_NOTAIOo stato passivo trova conferma nel rilievo, già sopra ricordato, per cui, a mente AVV_NOTAIO‘art. 93, comma 3, n. 4, l. fall., il ricorso deve contenere « l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione », dovendo in difetto il credito considerarsi chirografario (art. cit., comma 4): sanzione, questa, chiaramente incompatibile con alcun aggiustamento di rotta successivo (così, sempre Cass. 37802/2022, cit. supra ).
4.5 Orbene, nella fattispecie in esame il Tribunale ha accertato che, nella insinuazione al passivo originaria, il privilegio non risultava chiesto nemmeno in via implicita o generica, così evidenziandosi che la parte istante si era limitata a richiamare solo la ragione giustificativa del credito, nascente dalla prestazione contrattuale di natura professionale, senza tuttavia manifestare
in modo chiaro l’intento di una considerazione corrispondentemente privilegiata.
4.6 Ritiene anche questo Collegio -conformemente a quanto già affermato nell’arresto sopra più volte citato (Cass. n. 10990/2021) -che assecondare la diversa prospettazione, perorata dalla ricorrente, AVV_NOTAIOa mera enunciazione del titolo del credito per legittimare la richiesta del contestato privilegio significherebbe ‘ operare una lettura antitestuale e di fatto abrogatrice AVV_NOTAIOa prescrizione AVV_NOTAIO‘art.93 co.3 n.4 l.f., istituto che ben ha mostrato di essere compatibile – senza sacrificio abnorme e formalistico del diritto di credito con una riduzione ex lege AVV_NOTAIOa domanda, a limitata funzione conservativa, dato che una insinuazione per una causa di prelazione non chiaramente espressa (perché del tutto incerta) ovvero omessa (cioè mancante del tutto) – e le ipotesi sono parificate, a riprova AVV_NOTAIOa perentorietà del comando legale – si traduce in una domanda del medesimo credito quale chirografario ‘ (così espressamente sempre Cass. n. 10990/2021, cit.).
4.7 Non sfugge a questo Collegio che in altro precedente arresto di questa Corte (cfr. Sez. 6-1, Ordinanza n. 25316 del 20/09/2021), peraltro evocato anche dalla ricorrente, è stato affermato che la volontà del creditore che intenda ottenere l’insinuazione in collocazione privilegiata possa desumersi, qualora manchi un’espressa istanza di riconoscimento AVV_NOTAIOa prelazione, dalla chiara esposizione AVV_NOTAIOa causa del credito in relazione alla quale essa è richiesta (in tal caso si trattava di un credito di un lavoratore dipendente)(v. anche come precedente più risalente, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19714 del 02/10/2015). Tuttavia, non può neanche essere sottovalutato che la fattispecie da ultimo ricordata non risulta sovrapponibile al caso qui oggi in esame, sia in considerazione AVV_NOTAIOa diversità del credito prelazionario insinuato (che, nell’ipotesi richiamata , riguardava, invero, un credito, quale quello del lavoratore subordinato, per il quale la norma di cui all’art. 2751 bis, primo comma, n. 1, c.c., non prevede altra condizione che la qualità subordinata AVV_NOTAIOa prestazione lavorativa per il riconoscimento del privilegio); sia in riferimento alla circostanza che in tal caso il Tribunale aveva ritenuto comunque richiesta e domandata dal creditore l’ammissione privilegiata del suo credito al passivo fallimentare sulla base AVV_NOTAIO‘apprezzamento complessivo
AVV_NOTAIOa domanda con i relativi allegati documentali, ipotesi invece esclusa radicalmente nel caso di specie, ove il Tribunale, diversamente, ha ritenuto che neanche implicitamente fosse stata avanzata domanda di riconoscimento del titolo prelazionario.
Del resto, la diversa (e qui non condivisa) opinione AVV_NOTAIOa ricorrente rischierebbe di far saltare i principi regolatori del sistema processuale che governano anche il procedimento di verifica AVV_NOTAIOo stato passivo, che, sebbene deformalizzato e strutturato come rito sommario di cognizione, risponde pur sempre al fondamentale cardine processualcivilistico del giudizio regolato dal principio AVV_NOTAIOa domanda, per come cristallizzato nell’art. 112 del codice di rito, norma applicabile, in modo indiscutibile, anch’ess a al procedimento qui in discussione.
La ricorrente propone infine un sesto mezzo con il quale denuncia la ‘violazione AVV_NOTAIO‘art. 91 c.p.c.’, sul rilievo AVV_NOTAIO‘ erroneità AVV_NOTAIOa decisione impugnata in punto di condanna alle spese. Si evidenzia da parte AVV_NOTAIOa ricorrente che il fallimento avrebbe proposto con l’atto di opposizione allo stato passivo anche una domanda riconvenzionale che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare evidentemente inammissibile e che avrebbe dunque legittimato una pronuncia di compensazione AVV_NOTAIOe spese di lite del giudizio di opposizione allo stato passivo in ragione AVV_NOTAIOa reciproca soccombenza.
4.1 Il motivo è inammissibile per un doppio ordine di motivi tra loro convergenti.
4.1.1 Da un lato, infatti, la doglianza è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto la ricorrente non riporta né descrive compiutamente -come invece avrebbe dovuto, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 366, primo comma, n. 3 e n. 6, c.p.c. – nel motivo di ricorso per cassazione qui in esame la domanda riconvenzionale che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile e che avrebbe legittimato la statuizione di reciproca soccombenza.
4.1.2 Sotto altro profilo, va ricordato che costituisce affermazione consolidata nella giurisprudenza di questa Corte quella secondo cui, in ordine alle spese di lite, il sindacato AVV_NOTAIOa Corte di legittimità è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a
carico AVV_NOTAIOa parte totalmente vittoriosa, mentre esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice del merito la valutazione AVV_NOTAIO‘opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (Cass. 24502/2017).
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte AVV_NOTAIOa ricorrente AVV_NOTAIO‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis AVV_NOTAIOo stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del fallimento controricorrente, AVV_NOTAIOe spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.600 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 AVV_NOTAIOa l. n. 228 del 2012, dà atto AVV_NOTAIOa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte AVV_NOTAIOa ricorrente, AVV_NOTAIO‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, AVV_NOTAIOo stesso articolo 13.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, il 27.2.2024