Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2287 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2287 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazRAGIONE_SOCIALE: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 25163-2021 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, (C.F.: CODICE_FISCALE; P.IVA: P_IVA), in persona del Presidente del Consiglio di AmministrazRAGIONE_SOCIALE Dr. NOME COGNOME, con sede in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO del Foro di RAGIONE_SOCIALE, giusta procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE IN RAGIONE_SOCIALE -N. 35/2013 (Cod. fisc. e P_IVA), in persona del Curatore, AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, come da procura in atti.
– resistente e ricorrente incidentale –
contro
– RAGIONE_SOCIALE (C.F. e P_IVA) – RAGIONE_SOCIALE, – in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE nella persona dall’AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, e presso essa ope legis domiciliata in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO;
– controricorrente avverso il decreto cron. n. 6057/2021 del 25/06/2021, pubblicato il 04/08/2021, pronunciato dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, relativo al giudizio ex art. 98 L.F. iscritto con il n. NUMERO_DOCUMENTO;
udita la relazRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 6/12/2023 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
1.Con ricorso ex art. 93 L. RAGIONE_SOCIALE, datato 06/08/2013, ed inviato al Curatore in data 26.09.2013, la RAGIONE_SOCIALE proponeva domanda di ammissRAGIONE_SOCIALE al passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE IN RAGIONE_SOCIALE, dei crediti ammontanti ad € 2.764.484,09 per tributi, contributi, premi assicurativi, fideiussioni escusse, interessi, sanzioni, compensi ed accessori di legge, portati da ruoli formati e resi esecutivi dall’AmministrazRAGIONE_SOCIALE Finanziaria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dall’RAGIONE_SOCIALE e dall’RAGIONE_SOCIALE , secondo le seguenti modalità: in via privilegiata per € 2.759.075,30 e in via chirografaria per € 5.408,79 .
2. Il G.D., con provvedimento del 18.07.2014, dichiarava esecutivo lo stato passivo ed escludeva l’intero credito , con la seguente motivazRAGIONE_SOCIALE: ‘ Considerato che trattasi di cartelle notificate alla società in data anteriore al fallimento (come emerge dalla documentazRAGIONE_SOCIALE allegata). Considerato che la domanda di ammissRAGIONE_SOCIALE al passivo non sembra avere quale presupposto d’imposta l’omesso/insufficiente versamento di imposte dovute dall’impresa fallita, rispetto alla quale la formazRAGIONE_SOCIALE del ruolo costituisce verifica di omesso/insufficiente versamento di un tributo/imposta, seppur dovuto. Ma l’iscrizRAGIONE_SOCIALE a ruolo (nella fattispecie) sembra fondarsi su contratto di
fideiussRAGIONE_SOCIALE rilasciato a terzi dall’impresa fallita in violazRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE norme imperative contenuto nel T.u.b. 1993/385, dal momento che la fallita non è iscritta nell’elenco di cui all’articolo 107 T.u.b., ma solo nell’elenco generale di cui al comma quarto dell’articolo 155., comma quarto. Talché ai sensi dell’art. 95 l.f., si rileva la nullità del contratto fideiussorio, quale fatto impeditivo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liq. ‘.
Con ricorso ex art. 98 L. RAGIONE_SOCIALE del 04/11/2014 la RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizRAGIONE_SOCIALE, chiedendo l’ammissRAGIONE_SOCIALE al passivo del credito originario di € 2.764.484,09 per come specificato nella domanda di insinuazRAGIONE_SOCIALE al passivo indicata in narrativa, del quale € 2.759.075,30 in via privilegiata ed € 5.408,79 in via chirografaria.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con il decreto qui impugnato, accoglieva l ‘opposizRAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, modificando lo stato passivo del fallimento, ammetteva il credito vantato da RAGIONE_SOCIALE per un importo pari complessivamente ad € 2764484,09 , ‘da ammettersi al chirografo’, anziché in via privilegiata per € 2.759.075,30 e in via chirografaria per € 5.408,79.
Il Tribunale rilevava, per quanto qui ancora di interesse, che: (a) secondo un recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale il concessionario del servizio di riscossioni dei tributi può domandare l’ammissRAGIONE_SOCIALE al passivo dei crediti tributari maturati nei confronti del fallito sulla base del ruolo ed anzi sulla base del solo estratto; (b) sulla base di tali principi di matrice giurisprudenziale, occorreva accogliere l’opposizRAGIONE_SOCIALE proposta dalla RAGIONE_SOCIALE in ordine al credito discendente dai predetti titoli, avendo l’opponente prodotto in atti l’estratto del relativo ruolo, che costituiva prova del preteso credito; (c) in ordine al quantum debeatur , non essendovi contestazRAGIONE_SOCIALE sull’importo oggetto di opposizRAGIONE_SOCIALE, doveva essere accolta la domanda dell’opponente per l’intera somma vantata pari ad euro 2.766.484,09, da ammettersi tuttavia in via chirografaria; (d) la società opponente, infatti, pur avendo richiesto l’ammissRAGIONE_SOCIALE al passivo del fallimento per il sopra indicato importo con il privilegio, non aveva tuttavia specificatamente indicato nell’opposizRAGIONE_SOCIALE (e già, peraltro, con l’atto di insinuazRAGIONE_SOCIALE al passivo) la natura del privilegio e la ragRAGIONE_SOCIALE per la quale le predette somme avrebbero goduto del predetto beneficio; (e) era infatti
onere del creditore specificatamente dedurre ed allegare, già in fase di redazRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE domanda, la ragRAGIONE_SOCIALE del credito e quale fosse il privilegio invocato, soprattutto laddove -come nel caso di specie -l’importo totale richiesto derivava dalla sommatoria di eterogenee e diversificate voci di credito; (f) le spese del giudizio dovevano essere poste a carico del fallimento ed in favore dell’opponente , in virtù del principio di soccombenza, ed invece compensate con l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate, considerata l’e vocazRAGIONE_SOCIALE in giudizio di quest’ultima da parte del Tribunale e del complessivo andamento processuale.
2.Il decreto, pubblicato il 4.8.2021, è stato impugnato da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazRAGIONE_SOCIALE, affidato ad un unico motivo, cui il FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, con il quale ha proposto ricorso incidentale articolato anch’esso in un unico motivo. Anche l’ RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso.
Il Fallimento controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo la ricorrente principale lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazRAGIONE_SOCIALE e falsa applicazRAGIONE_SOCIALE ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., degli artt. artt. 93 e 99 l. RAGIONE_SOCIALE
1.1 Il motivo è infondato.
1.1.1 Ritiene infatti la società ricorrente erronea la decisRAGIONE_SOCIALE impugnata, quanto al mancato riconoscimento del richiesto privilegio, posto che la statuizRAGIONE_SOCIALE giudiziale – che si fondava sul rilievo RAGIONE_SOCIALE mancata indicazRAGIONE_SOCIALE, già nella domanda di insinuaz RAGIONE_SOCIALE e poi nell’atto di opposizRAGIONE_SOCIALE allo stato passivo, dei titoli legittimanti la richiesta ammissRAGIONE_SOCIALE in via privilegiata -sarebbe stata smentita dalla documentazRAGIONE_SOCIALE prodotta in giudizio.
1.1.2 Risulterebbe dunque evidente che dalla documentazRAGIONE_SOCIALE presente in atti fin dalla domanda di ammissRAGIONE_SOCIALE fossero chiaramente evincibili le somme di ciascuna cartella chieste al privilegio, il grado e il dato normativo di riferimento, ossia il titolo di prelazRAGIONE_SOCIALE, in conformità a quanto prescritto dall’art. 93, comma 3, n.4. Sempre secondo la ricorrente, sarebbe, pertanto,
contraddetta dalle evidenze documentali l’affermazRAGIONE_SOCIALE del Tribunale secondo la quale RAGIONE_SOCIALE non avrebbe specificamente indicato nell’odierna opposizRAGIONE_SOCIALE (e già con l’atto di insinuazRAGIONE_SOCIALE al passivo) la natura del privilegio e la ragRAGIONE_SOCIALE per cui tale somma godrebbe di tale beneficio. Né risulterebbe corretta, alla luce del dato normativo richiamato, l’osservazRAGIONE_SOCIALE del decidente che aveva evidenziato l’importanza dell’inadempimento dell’onere probatorio gravante sul creditore, soprattutto laddove -come nella speciel’importo totale richiesto derivava dalla sommatoria di eterogenee e diversificate voci di credito. Al contrario, l’importo complessivo del credito privilegiato sarebbe stato specificato in correlazRAGIONE_SOCIALE a ciascuna cartella, tramite l’estratto ripartizionale dei ruoli, con l’indicazRAGIONE_SOCIALE degli importi per partite, codici tributo, eventuali titoli di prelazRAGIONE_SOCIALE.
1.1.3 Allo stesso modo erroneamente il Tribunale avrebbe invocato evidenzia il ricorrente – il principio per cui sarebbe onere del creditore specificamente dedurre ed allegare già in fase di redazRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE domanda la ragRAGIONE_SOCIALE del credito e quale sia il privilegio invocato, ritenendolo violato. Sarebbe infatti prassi seguita da RAGIONE_SOCIALE redigere la domanda di insinuazRAGIONE_SOCIALE al passivo indicando sia il credito complessivo, sia nelle due componenti, chirografario e privilegiato, rinviando alla documentazRAGIONE_SOCIALE allegata – composta da estratti di ruolo, copie RAGIONE_SOCIALE notifiche RAGIONE_SOCIALE cartelle, e da estratti di ripartizRAGIONE_SOCIALE dei debiti -l’indicazRAGIONE_SOCIALE specifica RAGIONE_SOCIALE singole voci di credito, con i relativi accessori e gradi di prelazRAGIONE_SOCIALE.
1.2 Le doglianze presentano, per un verso, profili di inammissibilità e, per altro verso, profili di infondatezza.
Sotto il primo profilo, va evidenziato che le censure non colgono a pieno la ratio decidendi del provvedimento impugnato che ha fondato il diniego del richiesto privilegio, non già sul profilo RAGIONE_SOCIALE mancata prova dei fatti costitutivi del diritto di prelazRAGIONE_SOCIALE invocato, quanto piuttosto sulla mancata allegazRAGIONE_SOCIALE e deduzRAGIONE_SOCIALE da parte dell’odierno ricorrente, già nella fase RAGIONE_SOCIALE verifica del passivo e, poi, anche in quella oppositiva successiva, degli essenziali profili descrittivi qualificanti il titolo giustificativo RAGIONE_SOCIALE richiesta ammissRAGIONE_SOCIALE privilegiata. Detto altrimenti, l’opponente, in sede di giudizio ex art. 98 l. fall.,
non avrebbe compiutamente descritto la causa petendi RAGIONE_SOCIALE sua domanda di ammissRAGIONE_SOCIALE e non già il diverso profilo RAGIONE_SOCIALE documentazRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE domanda. 1.3 Sotto altro profilo, deve ritenersi che la statuizRAGIONE_SOCIALE qui impugnata risulta conforme alla giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità nella materia, essendo stato precisato che la domanda di ammissRAGIONE_SOCIALE al passivo fallimentare postula, ai fini del riconoscimento del privilegio, la necessaria indicazRAGIONE_SOCIALE nel ricorso, ai sensi dell’art. 93, comma 3, n. 4, RAGIONE_SOCIALE l. fall., dell’eventuale titolo di prelazRAGIONE_SOCIALE, conseguendo, all’omissRAGIONE_SOCIALE o assoluta incertezza del titolo in parola, la degradazRAGIONE_SOCIALE a chirografario del credito invocato (Cass: Sez. 1, Ordinanza n. 10990 del 26/04/2021: nella specie, la S.C. aveva escluso la spettanza del privilegio art. 2751-bis, comma 1 , n. 3, c.c. con riferimento all’insinuazRAGIONE_SOCIALE al passivo per un’indennità suppletiva di clientela in relazRAGIONE_SOCIALE a un rapporto di agenzia, essendosi il creditore limitato a richiamare la ragRAGIONE_SOCIALE giustificativa del credito e non anche la connotazRAGIONE_SOCIALE privilegiata; così anche: Sez. 1, Ordinanza n. 10990 del 26/04/2021; n. 17710 del 2014; n. 12467 del 2018).
1.4 Nel caso di specie, ciò che è mancato nella domanda di insinuazRAGIONE_SOCIALE al passivo è stata la specifica allegazRAGIONE_SOCIALE e descrizRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE cause di prelazRAGIONE_SOCIALE, connesse con precisRAGIONE_SOCIALE ai relativi crediti tributari, il che costituisce invero anche la ratio decidendi del provvedimento impugnato che non è stata neanche, per quanto sopra detto, compiutamente impugnata dall’odierna società ricorrente.
1.5 Occorre pertanto affermare, in relazRAGIONE_SOCIALE alla fattispecie in esame, il seguente principio di diritto: ‘ La richiesta del privilegio è esaminabile nei suoi presupposti costitutivi se la relativa domanda, in caso di una pluralità di crediti insinuati, è specificamente e chiaramente riferita a ciascuno di essi, con indicazRAGIONE_SOCIALE distinta del rispettivo titolo di prelazRAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE proprie ragioni che colleghino la causa di prelazRAGIONE_SOCIALE al singolo credito, cioè alle prestazioni il cui inadempimento o le condotte la cui effettuazRAGIONE_SOCIALE originino la responsabilità del debitore; il ricorrente che, altrimenti, incorra in assoluta incertezza attributiva RAGIONE_SOCIALE prelazRAGIONE_SOCIALE o in sua omissRAGIONE_SOCIALE consegue un provvedimento non ammissivo con ‘considerazRAGIONE_SOCIALE‘ legale RAGIONE_SOCIALE domanda in quella di credito chirografario ‘.
Va ora esaminato il ricorso incidentale.
2.1 Il Fallimento deduce infatti in via incidentale ‘ ViolazRAGIONE_SOCIALE e/o falsa applicazRAGIONE_SOCIALE degli art. 91 e 92 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c. ‘
2.2 Secondo il fallimento controricorrente, la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite disposta dal Tribunale integrerebbe una palese violazRAGIONE_SOCIALE dell’art. 92 c.p.c., non avendo il giudice a quo tenuto conto del fatto che, nel caso di specie: (a) ricorresse un’ipotesi di ‘soccombenza reciproca’, che avrebbe dovuto determinare la compensazRAGIONE_SOCIALE, quanto meno parziale, RAGIONE_SOCIALE spese di lite; (b) nell’ammettere al passivo il credito insinuato da RAGIONE_SOCIALE -sia pure in via chirografaria -la pronuncia dava comunque atto del mutamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza intervenuto nelle more del giudizio di opposizRAGIONE_SOCIALE, in riferimento alla documentazRAGIONE_SOCIALE che deve essere prodotta dal creditore istante in relazRAGIONE_SOCIALE a crediti di natura tributario-contributiva, quali quelli di cui si discute in questa sede.
2.3 In ordine al primo profilo, l’erroneità del provvedimento impugnato sarebbe confermata alla luce del consolidato orientamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la nozRAGIONE_SOCIALE di soccombenza reciproca, che consente la compensazRAGIONE_SOCIALE parziale o totale RAGIONE_SOCIALE spese processuali, sottende – anche in relazRAGIONE_SOCIALE al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l’accoglimento dell’unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell’accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo. Applicando al caso di specie i principi enunciati, risulterebbe l’erroneità del provvedimento impugnato, nella parte in cui il Fallimento era stato condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, atteso che la domanda formulata da quest’ultima era stata parzialmente rigettata dal giudice a quo , con il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE collocazRAGIONE_SOCIALE privilegiata di parte del credito richiesta dal creditore istante. Sul punto, si ribadisce da parte del ricorrente che, sebbene la
regolamentazRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese di lite costituisca una valutazRAGIONE_SOCIALE discrezionale del giudice di merito, tale apprezzamento non potrebbe, in ogni caso, sconfinare mai nella mera arbitrarietà, come avvenuto nel caso di specie, ove il Tribunale aveva immotivatamente e illogicamente disapplicato l’art. 92 c.p.c., ignorando la sussistenza dei presupposti indicati dal legislatore quale giustificazRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE compensazRAGIONE_SOCIALE (parziale, ovvero integrale) RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
2.3 Con riferimento al secondo profilo sopra solo tratteggiato, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che l’ammissRAGIONE_SOCIALE al passivo del credito insinuato da RAGIONE_SOCIALE si fondava sul più recente orientamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza, che, negli ultimi anni, aveva invece affermato la facoltà per l’RAGIONE_SOCIALE di chiedere l’ammissRAGIONE_SOCIALE al passivo di crediti sulla base, esclusivamente, dei ruoli prodotti, anche nel caso in cui il creditore non avesse fornito la prova dell’avvenuta notifica de lle cartelle esattoriali sui quali tali crediti si fondano. In epoca successiva rispetto alla verifica del passivo (avvenuta nel corso del 2013) e nelle more del giudizio di opposizRAGIONE_SOCIALE ex art. 98 l.f. (promosso nel 2014), la giurisprudenza di legittimità aveva invece mutato l’orientamento precedente, affermando il principio secondo cui per l’ammissRAGIONE_SOCIALE al passivo fallimentare dei crediti insinuati dai concessionari RAGIONE_SOCIALE riscossRAGIONE_SOCIALE dei tributi è sufficiente la produzRAGIONE_SOCIALE del solo estratto di ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsRAGIONE_SOCIALE normativa, anche la previa notifica RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento.
Pertanto, avendo il Tribunale espressamente richiamato il (nuovo) orientamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza a sostegno RAGIONE_SOCIALE decisRAGIONE_SOCIALE di accogliere l’opposizRAGIONE_SOCIALE proposta da RAGIONE_SOCIALE (ammettendo i crediti tributari oggetto d’insinuazRAGIONE_SOCIALE, pur in assenz a RAGIONE_SOCIALE prova RAGIONE_SOCIALE notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali sulla base RAGIONE_SOCIALE quali si fondavano tali crediti), il Giudice a quo avrebbe dovuto, anche per tale ragRAGIONE_SOCIALE, disporre la compensazRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese di lite, costituendo il mutamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza -unitamente all’ipotesi di soccombenza reciproca uno dei presupposti per disporre tale compensazRAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 92 c.p.c.
2.4 Il motivo di ricorso incidentale è invero inammissibile.
2.4.1 Sul punto giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha precisato che, in tema di spese processuali, il sindacato RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazRAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico RAGIONE_SOCIALE parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazRAGIONE_SOCIALE dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (v. Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24502 del 17/10/2017; v. anche: Cass. 8421/2017). Rientrando dunque nella discrezionalità giudiziale la decisRAGIONE_SOCIALE di compensazRAGIONE_SOCIALE, il ricorrente incidentale tenta in realtà di riproporre a questa Corte di legittimità una valutazRAGIONE_SOCIALE di merito in ordine alla contestata regolazRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese di lite, scrutinio che, tuttavia, proposto sotto l’egida applicativa del vizio di violazRAGIONE_SOCIALE di legge, esula dal sindacato di legittimità (così, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017;Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14 /01/2019).
Va dunque rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello incidentale.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza principale, sebbene parzialmente compensate per ¼ in ragRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE parziale soccombenza del Fallimento.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente e del fallimento controricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale; condanna la società ricorrente principale e l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore del Fallimento controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000 per compensi, già considerata la disposta compensazRAGIONE_SOCIALE di ¼ dei predetti compensi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente principale e del ricorrente incidentale Fallimento , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2023