Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34613 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34613 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2450/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME per procura speciale a margine del ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona dei curatori p.t., domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da ll’ avvocato AVV_NOTAIO COGNOME per procura speciale in calce al controricorso
-controricorrente-
avverso il DECRETO del TRIBUNALE di NAPOLI NORD n. 9482/2018 depositato il 06/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Il Tribunale di Napoli Nord, con decreto del 6.12.2019, ha respinto l’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta dal RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto con cui il RAGIONE_SOCIALE aveva rigettato la sua domanda di insinuazione al passivo del credito di € 5.092.093,23, oltre accessori, vantato a titolo di corrispettivo per servizi prestati in favore della società poi fallita.
Il giudice di merito ha premesso che non vi era alcun dubbio in ordine alla sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, avente ad oggetto la prestazione di servizi di logistica (e, in particolare, di servizi di deposito, movimentazione e distribuzione di merci) il cui corrispettivo era dovuto a fronte delle prestazioni mensilmente eseguite, in relazione alle quali il fornitore doveva emettere fattura.
Ha tuttavia ritenuto che l’opponente non avesse fornito prova dell’effettivo svolgimento delle specifiche prestazioni indicate nelle singole fatture , contestate dal curatore dell’opposto, per le quali era stata presentata la domanda di insinuazione al passivo, tutte recanti la causale ‘riaddebito spese di lavoro subordinato…’ , atteso che: i) i documenti qualificati ‘di trasporto’ erano in realtà mere distinte riepilogative e non DDT comprovanti l’avvenuta consegna delle merci; ii) le fatture indicate nell’estratto notarile certificato non corrispondevano né per importi né per data di emissione a quelle prodotte con la domanda di ammissione; iii) i contratti di lavoro e i verbali di conciliazione sottoscritti da RAGIONE_SOCIALE con l’intervento di COGNOME valevano unicamente a confermare l’esistenza del rapporto; iv) i capitoli di prova testimoniale articolati erano generici e dunque inammissibili.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidato a due motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, depositando, altresì, memoria ex art. 380 bis. 1 cod. proc. civ..
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo è stata dedotta ‘ la violazione o falsa applicazione degli artt. 61 e 115 c.p.c. 132 comma 2° n. 4, illegittima, incoerente, viziata ed omessa valutazione delle prove documentali acquisite e delle istanze istruttorie, difetto insufficienza e apparenza di motivazione’.
Il ricorrente lamenta che il t ribunale, nell’affermare che non era stata fornita prova dell’effettivo svolgimento delle prestazioni di cui alle fatture prodotte in giudizio, non si sia avveduto che alcune di esse risultavano parzialmente pagate e che il corrispettivo pattuito era solo in parte dipendente dall’esecuzione de lle prestazioni essendo composto per altra parte da una quota fissa di € 25.000,00 mensili.
Deduce, inoltre, la rilevanza e la decisività della prova testimoniale articolata, avente ad oggetto le circostanze di luogo e di tempo nelle quali erano state eseguite le singole prestazioni, dolendosi del fatto che il giudice del merito si sia limitato ad escludere l’ammissibilità dei capitoli 11) e 12), ignorando gli altri 14.
2. Il motivo è inammissibile.
Alle violazioni di legge sostanziale e processuale denunciate confusamente in rubrica non corrisponde, nel corpo del motivo, l’illustrazione di specifiche censure, mentre ciò che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE richiede col mezzo in esame è una diversa valutazione di merito fondata, peraltro, su circostanze (il parziale pagamento di alcune delle fatture prodotte; la previsione di una quota di prezzo fissa, slegata dalle singole prestazioni) che, in difetto di qualsivoglia indicazione al riguardo, non risultano essere state allegate in sede di opposizione e aver formato oggetto di discussione fra le parti e che dunque non potrebbero essere
ritenute rilevanti neppure sotto il (non dedotto) profilo del l’omesso esame di fatti decisivi.
Del tutto generica è poi la censura concernente la mancata ammissione della prova testimoniale dedotta, con cui il ricorrente, a fronte della motivazione con la quale il tribunale ha escluso l’ammissibilità di tutti i capitoli articolati (e non dei soli capi 11 e 12), osservando che ‘ nessun capo identifica le circostanze di tempo di luogo e dello svolgimento delle singole prestazioni contrattuali ‘, si limita a manifestare il proprio contrario convincimento, richiedendo inammissibilmente a questa Corte di compiere una propria autonoma valutazione della rilevanza e della decisività dei capitoli in questione.
Il secondo motivo denuncia violazione de ll’art. 360 n. 3 c.p.c. per falsa applicazione degli artt. 1350, 1362, 1559, 1655 e 2697 cod. civ. Omessa e travisata motivazione .
Il ricorrente lamenta che il tribunale non abbia attribuito la dovuta rilevanza probatoria: ai verbali di conciliazione sottoscritti dai lavoratori; al parziale pagamento di alcune fatture; ai pagamenti eseguiti da COGNOME per conto di RAGIONE_SOCIALE a titolo di retribuzione del personale di quest’ultima ; agli innumerevoli documenti di trasporto; alla causale dei rapporti di lavoro stipulati con RAGIONE_SOCIALE, nei quali si indicava espressamente che il rapporto era funzionale all’esecuzione del contratto d’appalto stipulato con COGNOME. Sostiene inoltre che il giudice del merito sarebbe incorso in errori clamorosi nell’esaminare i DDT e le fatture prodotte, non considerando che i primi non sono soggetti ad alcun vincolo di forma e non avvedendosi che le date delle fatture sono tutte corrispondenti, mentre le discrepanze di importi sono costituite unicamente dal fatto che il registro vendite riportava anche fatture emesse successivamente alla dichiarazione di fallimento’. Osserva infine che il tribunale, non avendo ammesso il credito insinuato, non ha esaminato il grado di privilegio richiesto .
4. Il motivo è inammissibile.
Anche tale mezzo denuncia in rubrica vizi di violazione di legge sostanziale cui non corrisponde l’illustrazione di alcuna censura: in particolare, all’enunciata violazione dell’art. 2697 c.c. non fa seguito alcuna argomentazione volta a sostenere che il ricorrente non era gravato dell’onere della prova, spettando piuttosto al RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO COGNOME di provare la mancata esecuzione delle prestazioni.
Ciò premesso, il motivo, al pari del precedente, si risolve nell’ inammissibile contestazione della valutazione del materiale probatorio operata dal tribunale, senza che sia indicato, nei precisi termini richiesti dall’art. 360, 1° comma, n, 5 c.p.c., il fatto decisivo omesso, oggetto di discussione fra le parti, che, ove considerato dal giudice, avrebbe condotto all’accoglimento del ricorso.
La censura (ammesso che tale possa essere considerata) concernente il mancato esame della domanda di ammissione del credito al privilegio è all’evidenza assorbita (come già ritenuto dal tribunale) dall ‘ inammissibilità di quelle concernenti l’ an della pretesa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 15.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma in data 24.10.2023