Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17544 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17544 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14464/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Milano INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, ricorrente-
contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso il decreto del Tribunale di Lecco di cui al procedimento n. 2177/2022 depositato il 26/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 RAGIONE_SOCIALE, che aveva acquistato da BPER Banca spa, nell’ambito di una operazione di cartolarizzazione, taluni crediti in sofferenza, tra cui quello verso la società fallita, originariamente sorto a favore di Unione di Banche Italiane spa, derivante da contratto di restrizione e frazionamento di mutuo fondiario del 01.12.2005 a ministero del Notaio dott. NOME COGNOME di Lecco, Rep. n. 74353 Racc. n. 12514, munito di formula esecutiva il 09.12.2005, tramite la società RAGIONE_SOCIALE depositò in data in data 05.04.2022 (prima della scadenza del termine annuale ex art. 101 comma 1° L.F., avvenuta in data 24.6.2022) un atto di surrogazione nella posizione processuale della società cedente (indicata nella Unione di Banche Italiane spa). 1.1 Venuta a conoscenza del fatto che né la Banca cedente, né quella cessionaria erano mai state ammesse al passivo del fallimento, la cessionaria dichiarò che l’atto di surroga ex art. 115 l.fall. potesse valere come domanda di ammissione tardiva al passivo.
2 Giudice Delegato dichiarò inammissibile la domanda perché carente dei requisiti di cui all’art. 93 comma 3, nn. 2, 3 e 4 l. fall e perché l’integrazione era avvenuta dopo la scadenza del termine annuale.
3 Il Tribunale di Lecco rigettava l’opposizione allo stato passivo rilevando che l’atto di surrogazione, qualificato come domanda di insinuazione allo stato passivo, conteneva l’indicazione della causa petendi , nel rispetto dell’art. 93 comma 3 l.fall., ma era del tutto manchevole della « determinazione della somma che si intende insinuare al passivo », pretesa dal n. 2 della medesima disposizione e della «descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita » come stabilito dal n. 4 ai fini del riconoscimento del relativo rango, cosicché, i requisiti prescritti dalla legge risultavano assolutamente incerti.
3.1 Né la descritta mancanza dei requisiti poteva ritenersi sanata dalla postuma produzione documentale e dalla quantificazione della somma contenuta nelle osservazioni del 21.10.2022 essendo tutti i depositi effettuati dalla ricorrente successivi allo scadere del termine annuale di cui all’art. 101, comma 1, l.fall.
3.2 A tale conclusione si doveva approdare sia ove si fosse esclusa in radice la possibilità di sanatoria sia qualora si fosse optato per l’applicabilità in via analogica dell’art. 164 c.p.c., dato che alla stregua di tale norma in caso di vizi dell’ editio actionis gli effetti sananti si producono ex nunc , cioè dal momento in cui si realizza la fattispecie sanante, e «restano ferme le decadenze maturate ».
4 RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto affidato a tre motivi. Il Fallimento non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Il primo motivo è così rubricato : « contraddittorietà e/o illogicità della motivazione (art. 360 n.3 c.p.c.): in particolare, motivazione illogica e contraddittoria in ragione della violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui agli art. nn. 93, 95 e 101 legge fallimentare».
Si sostiene che il Tribunale abbia errato nel ritenere tardive le integrazioni contenute nelle osservazioni tempestivamente depositate, all’originaria domanda, ai fini dell’applicazione del regime decadenziale previsto dall’art. 101 l.fall. e nell’applicare al potere di modificare ed integrare la domanda di ammissione allo stato passivo la disciplina di procedimenti di natura diversa da quella del procedimento di ammissione al passivo.
2 Il secondo motivo denuncia « contraddittorietà e/o illogicità della motivazione (art. 360 n.5 c.p.c.): omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le
parti» costituito dalle osservazioni ex art. 95 comma 2 l.fall. e della relativa documentazione, depositate in data 21.10.2022.
3 Il terzo motivo denuncia contraddittorietà e/o illogicità della motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.): omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti costituito dalla non imputabilità al creditore del ritardo nella proposizione della domanda come emergeva dalla corrispondenza intercorsa con il curatore.
4 I motivi, suscettibili di essere scrutinati congiuntamente stante la loro intima connessione, sono infondati.
4.1 Il Tribunale ha affermato che l’atto di surrogazione, espressamente qualificato dall’istante come domanda di insinuazione al passivo, era del tutto manchevole della «determinazione della somma che si intende insinuare al passivo’, pretesa dal n. 2, . e della ‘descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita’, come stabilito dal n. 4 ai fini del riconoscimento del relativo rango » .
4.2 Si tratta di un accertamento in fatto che non è stato oggetto di contestazione da parte della ricorrente.
4.3 L’art. 93, comma 4, l.fall., in effetti, prevede espressamente che, nel caso siano mancanti o assolutamente incerti uno dei requisiti di cui nr. 1), 2) e 3) del precedente comma (il requisito n. alla determinazione della somma che si ricorso è inammissibile», in tal modo, inequivocamente e definitivamente, escludendo la possibilità di una
che attiene proprio « intende insinuare »), il « legittima sanatoria dello stesso (cfr. sul punto Cass.4418/2025).
4.4 La sanzione dell’inammissibilità, in luogo della nullità, prevista per il giudizio ordinario di cognizione, fa sì che non si possa applicare il regime di sanatoria e di integrazione dettato dall’art. 164 c.p.c. nelle ipotesi di omessa o assolutamente incerta indicazione dei requisiti di cui alla l. fall., art. 93, nn. 2 e 3 essendo, peraltro, prevista espressamente la riproponibilità
(ovviamente in via tardiva) della domanda dichiarata inammissibile.
4.5 Del resto, l’ art. 95, comma 2, l.fall. dispone che i creditori e i titolari di diritti reali sui beni, oltre che il fallito, possano presentare osservazioni scritte e documenti integrativi: non prevede, invece, alcunché né con riferimento alla modificazione della domanda né all’attivazione dei poteri di integrazione della domanda contenente vizi relativi all’ editio actionis previsti dall’art 164 c.p.c.
4.6 Se ne deve quindi dedurre che la domanda viziata dalla mancata indicazione della somma di denaro oggetto del credito non può essere modificata e/o sanata con l’esercizio dei poteri integrativi di cui all’art 95 l.fall. (cfr. sul punto Cass. n. 4418/2025, 4632/2023 e 15702/2011).
Il ricorso va, quindi rigettato.
Nulla è da statuire sulle spese non avendo il Fallimento svolto difese.
PQM
la Corte rigetta il ricorso.
Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 29 aprile 2025.