Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 36112 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 36112 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 17191/2016 r.g. proposto da:
AVV_NOTAIO, (cod. fisc. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, da se stesso e dall’AVV_NOTAIO, con cui elettivamente domicilia in Roma, INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE E IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (cod. fisc. CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, da ll’AVV_NOTAIO, presso il cui studio domicilia in Roma, alla INDIRIZZO.
-controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Arezzo reso in data 3.6.2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
AVV_NOTAIO proponeva opposizione allo stato passivo dell’amministrazione straordinaria RAGIONE_SOCIALE, contestando il mancato integrale accoglimento della domanda di insinuazione al passivo, presentata in relazione ai crediti nascenti da attività di rappresentanza e difesa della RAGIONE_SOCIALE in bonis in sei giudizi intercorsi tra la stessa e l’RAGIONE_SOCIALE di Milano, per un totale di euro 166.652, 48, in parte richiesti in prededuzione ex art. 111, 2 comma, l. fall., e in parte richiesti in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cod. civ. Il g.d. lo aveva infatti ammesso nella diversa e minor somma pari ad euro 67.625,00, in via privilegiata, oltre che per euro 2.700, in via chirografaria, escludendo la prededuzione per la mancata prova della funzionalità dell’attività espletata rispetto agli interess i della massa.
Il Tribunale di Arezzo, con il decreto indicato in epigrafe, ha rigettato l’opposizione allo stato passivo, confermando pertanto il provvedimento impugnato.
2.1 Il Tribunale ha rilevato che: (i) il ricorrente, nel rivendicare i compensi di importo superiore a quelli ammessi, non aveva comunque assolto all’ onere probatorio sullo stesso incombente, in ordine alla specifica indicazione di tutti gli elementi posti alla base della richiesta e peraltro era incorso in una serie di errori metodologici che andavano ad inficiare il giudizio di correttezza sulla quantificazione del credito insinuato; (ii) le parcelle allegate all ‘ istanza di ammissione, apparentemente redatte secondo le abrogate tariffe del 2004, non recavano l’analitica indicazione delle prestazioni svolte, ma solo un importo riassuntivo per ‘diritti ed onorari’; (iii) per le cause n. 1 (cantiere di Peschiera Borromeo), n. 2 (cantiere di Roncello), n. 4 (procedimento arbitrale presso la camera arbitrale di Bergamo, arbitro AVV_NOTAIO) e n. 5 (procedimento arbitrale presso la camera arbitrale di Bergamo, arbitro AVV_NOTAIO), l’adozione delle precedenti e più onerose tariffe professionali non poteva ritenersi corretta, in quanto i giudizi sopraindicati avevano avuto tutti termine successivamente alla entrata in vigore del DM 140/2012, che aveva fissato i nuovi parametri per la liquidazione dei compensi; (iv) in relazione
alla causa n. 1 non era neanche corretto il richiesto frazionamento dell’attività in due parcelle in quanto l’attività era stata prestata in modo ininterrotto fino alla definizione del giudizio, intervenuta sotto la vigenza dei nuovi parametri, risolvendosi tale modus operandi anche in una duplicazione dei compensi; (v) rispetto alla causa n. 5 era stato indicato nell’atto di opposizione, a giustificazione della somma pretesa, un valore della controversia (pari a 64 milioni) che tuttavia non trovava riscontro in quello indicato nell ‘ istanza di ammissione (15 milioni) e che risultava determinato senza il necessario rigore metodologico; (vi) non erano condivisibili neanche le ulteriori obiezioni dell’opponente in ordine alla disposta applicazione dei minimi tariffari in quanto nella fattispecie assumevano rilievo, a giustificazione di tale scelta, altri aspetti fondamentali, quali l’esito per la gran parte sfavorevole delle liti (anche su aspetti processuali, come il rilievo di incompetenza per i decreti ingiuntivi), nonché il particolare contesto di svolgimento dell’attività professionale (procedura concorsuale); (vii) non poteva neanche ritenersi dirimente il ‘riconoscimento’ del credito, così come quantificato dal professionista, negli atti relativi alla domanda di concordato preventivo presentata da COGNOME, in quanto la procedura di concordato non presenta una fase di vero e proprio accertamento dei crediti e in ogni caso il curatore fallimentare e il commissario straordinario dell’amministrazione straordinaria erano soggetti indubbiamente ‘terzi’ rispetto alla società in bonis ; (viii) in relazione, poi, alla causa n. 6 e al relativo credito professionale insinuato, quello, cioè, relativo alla predisposizione dell’atto di impugnazione del AVV_NOTAIO davanti alla Corte di appello di Brescia, la mancata ammissione al passivo del credito trovava giustificazione nella circostanza che l’attività, svolta in un momento in cui la società aveva già presentato domanda di concordato preventivo, era stata svolta al di fuori del perimetro degli atti legalmente dovuti, posto che il giudice delegato non aveva autorizzato la presentazione di detta impugnazione; (ix) quanto infine alla richiesta di prededuzione, occorreva ricordare che il concordato preventivo della RAGIONE_SOCIALE era stato revocato dal Tribunale di Arezzo sul presupposto della manifesta inidoneità della proposta ad essere attuata e della non fattibilità giuridica della stessa; (x) la revoca del concordato preventivo doveva essere equiparata, per quanto
di interesse nella controversia, alla mancata ammissione alla procedura ex art. 163 l. fall., mancando pertanto il presupposto per il riconoscimento della prededuzione ex art. 111, 2 comma, l. fall., posto che il difetto di fattibilità giuridica della proposta di concordato preventivo era destinato inevitabilmente a ripercuotersi sulla legittimità ab imis della procedura concordataria.
Il decreto, pubblicato il 3.6.2016, è stato impugnato dall’AVV_NOTAIO con ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi, cui l’amministrazione straordinaria di RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 111, 2 comma, 161, comma 7, e 167 l. fall., e dell’art. 12 delle preleggi.
1.1 Osserva il ricorrente che, in relazione alla causa n. 6, la sua prestazione professionale si sarebbe sostanziata nella redazione urgente di un atto di citazione ex art. 827 e s. c.p.c., richiestogli dalla NOME il giorno 2 ottobre 2012 per essere quest’ultima in condizioni di poter notificare cinque giorni dopo l ‘impugnazione del AVV_NOTAIO reso dall’AVV_NOTAIO nella causa n. 5.
1.2 Osserva il ricorrente che la ragione giuridica posta a sostegno del decreto impugnato – e cioè che la fondatezza del credito dovesse essere esclusa perché, pendente la procedura di concordato preventivo, tale attività difensiva non era stata debitamente autorizzata dal giudice delegato – era err onea, posto che l’incarico professionale conferito dalla RAGIONE_SOCIALE in concordato al proprio difensore doveva ritenersi rientrare tra gli atti di ordinaria amministrazione che l’imprenditore poteva svolgere in c ostanza di concordato preventivo, ai sensi dell’art. 161, 7 comma, l. fall.
1.1 Il motivo è inammissibile.
1.1.1 Sul punto giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha chiarito che, dopo la presentazione di una domanda di concordato con riserva, ai sensi dell’art. 161, comma 7, l.fall., l’imprenditore
può compiere senza necessità di autorizzazione del tribunale gli atti di gestione dell’RAGIONE_SOCIALE finalizzati alla conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio, secondo il medesimo criterio previsto dall’art. 167 l.fall.; sicché la distinzione tra atto di ordinaria o di straordinaria amministrazione resta incentrata sulla sua idoneità a pregiudicare i valori dell’attivo compromettendone la capacità di soddisfare le ragioni dei creditori, tenuto conto esclusivamente dell’interesse di questi ultimi e non dell’imprenditore insolvente, essendo quindi possibile che atti astrattamente qualificabili di ordinaria amministrazione se compiuti nel normale esercizio dell’RAGIONE_SOCIALE possano, invece, assumere un diverso connotato nell’ambito di una procedura concorsuale (Cass S ez. 1, Sentenza n. 14713 del 29/05/2019). Detto altrimenti, la valutazione in ordine al carattere di ordinaria o straordinaria amministrazione dell’atto posto in essere dal debitore senza autorizzazione del giudice delegato, ai fini della eventuale dichiarazione di inefficacia dell’atto stesso ai sensi dell’art. 167 legge fall., deve essere compiuta dal giudice di merito tenendo conto che il carattere di atto di straordinaria amministrazione dipende dalla sua idoneità ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza, in quanto ne determina la riduzione, ovvero lo grava di vincoli e di pesi cui non corrisponde l’acquisizione di utilità reali prevalenti su questi ultimi (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20291 del 20/10/2005).
Orbene, rileva il Collegio come, nel caso in esame, il Tribunale, con proprio apprezzamento in fatto (qui neanche censurato dal ricorrente ex art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5. c .p.c.) ha ritenuto che l’atto di impugnazione del lodo arbitrale da parte del difensore rientrasse nel paradigma degli atti di straordinaria amministrazione, come tale richiedente, ai sensi dell’art. 161, 7 comma, e 167 l. fall. la necessaria autorizzazione del giudice delegato.
A fronte di tale affermazione il ricorrente si è limitato ad eccepire, in astratto, l’erroneità in diritto di tale affermazione, senza tuttavia dedurre e dimostrare la non idoneità dell’atto (non autorizzato) a pregiudicare i valori dell’attivo compromettendone la capacità di soddisfare le ragioni dei creditori, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata e così rendendo la censura generica e non autosufficiente.
Sul punto non è inutile ricordare che quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr. anche: Sez. L, Ordinanza n. 17570 del 21/08/2020 ; Sez. U, Sentenza n. 23745 del 28/10/2020).
La declaratoria di inammissibilità del primo motivo determina l’assorbimento della doglianza articolata nel secondo mezzo con la quale, deducendo la violazione, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 111, 2 comma, e dell’art. 112 preleggi, si contestava il mancato riconoscimento della richiesta natura prededuttiva del credito professionale sempre relativo alla causa n. 6, di cui tuttavia è stata esclusa anche in questa sede la fondatezza della relativa pretesa di ammissione al passivo con la sopra ricordata inammissibilità della prima censura.
Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 111, 2 comma, l. fall., e dell’art. 12 delle preleggi, nonché per violazione dell’art. 112 c.p.c.
3.1 Ricorda il ricorrente, quanto al credito maturato in riferimento alla causa n. 1, che il Tribunale aveva evidenziato l’erroneità del frazionamento dell’attività professionale da lui proposta in due parcelle e che la detta statuizione giudiziale avrebbe ‘trascurato’ la formulazione letterale dell’art. 111, 2 comma, l. fall.
3.2 Aggiunge inoltre il ricorrente che, quanto alla dichiarata duplicazione dei compensi, occorreva invece evidenziare che il ricorrente aveva chiaramente separato i compensi relativi all’attività svolta nei 18 mesi intercorrenti tra l’11.1.2011 e il 30.6.2016 e quella svolta nel 2013 in costanza di procedura, così essendo incorso il Tribunale nel vizio di extrapetizione.
3.3 Il motivo è all’evidenza inammissibile perché completamente decentrato rispetto alla ratio decidendi del provvedimento impugnato che, sul punto, aveva fondato il rigetto del relativo motivo di impugnazione sul rilievo che la quantificazione del credito, di cui il professionista aveva chiesto l ‘ insinuazione al passivo, era stato determinato dall’erroneo frazionamento del credito in due parcelle, corrispondenti alla vigenza per ciascuna frazione di un diverso D.M. regolante l’applicazione delle tariffe pr ofessionali; ne consegue che la doglianza in ordine alla contestazione della funzionalità del credito alla procedura concordataria e al mancato riconoscimento della richiesta prededuzione risulta a dir poco incomprensibile e comunque avulsa, per quanto sopra detto, rispetto alla ratio decidendi su cui poggia il decreto impugnato.
Il quarto mezzo denuncia invece ‘violazione dell’art. 132, co. 2 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., nonché violazione degli artt. 1988 e 2193 c.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.’.
4.1 Sostiene il ricorrente che nel luglio 2012 aveva inviato alla società allora in bonis , per l’attività svolta nelle prime cinque cause, una richiesta di pagamento ammontante ad euro 138.292,94 e che la RAGIONE_SOCIALE aveva accettato tale importo, lo aveva contabilizzato e l’aveva anche riepilogato tra i debiti nella propria domanda di concordato e che pertanto aveva invocato nei confronti del commissario straordinario gli effetti di una tale comportamento concludente. Il Tribunale aveva tuttavia affermato che un tale negozio determinativo del debito non sarebbe stato dirimente in quanto la procedura di concordato non presentava una vera e propria fase di accertamento dei crediti e comunque e in ogni caso il curatore fallimentare ed il commissario straordinario erano da considerarsi soggetti terzi rispetto alla società in bonis. 4.2 Osserva invece il ricorrente che l ‘ iscrizione nella contabilità di NOME e all’interno della domanda di concordato del debito nei suoi confronti avrebbe integrato a tutti gli effetti una ricognizione del debito ex art. 1988 cod. civ., posto che, ai sensi dell’art. 160, 2 comma, l. fall., la domanda di concordato è esternata nel registro delle imprese a tutti i creditori ed il suo effetto recettizio sarebbe assoluto e presunto juris et de iure ex art. 2193 cod. civ.; tale principio varrebbe anche per il commissario straordinario al quale l’art.
95 l. fall. attribuisce semmai il potere di far dichiarare che il predetto negozio è inefficace nei confronti della massa, circostanza invece non intervenuta nel caso di specie.
4.3 Aggiunge inoltre il ricorrente che, sulla questione, il decreto impugnato sarebbe carente di motivazione, non avendo spiegato il motivo per il quale il negozio determinativo che aveva quantificato in euro 138.292,94 la somma a lui dovuta per l’attività svolta nelle prime cinque cause, sarebbe tout court inefficace.
4.4 Conclude peraltro il ricorrente, in via subordinata, nel senso che il decreto impugnato, affermando che il commissario sarebbe comunque terzo rispetto al suddetto negozio (che pertanto sarebbe non opponibile), violerebbe comunque gli artt. 1988 e 2193 cod. civ.
4.5 Il motivo non è fondato.
4.5.1 È fuori da ogni dubbio – anche alla luce della giurisprudenza più recente (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 39123 del 09/12/2021; v. anche Cass. 2431/2020; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9929 del 20/04/2018), cui anche questo Collegio intende fornire continuità applicativa – che la ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore è opponibile alla massa dei creditori, in quanto deve presumersi l’esistenza del rapporto fondamentale, salva la prova – il cui onere grava sul curatore fallimentare – della sua inesistenza o invalidità.
Tuttavia, la questione agitata dal ricorrente riguarda, a monte, la possibilità di ritenere l’inserzione del credito nell’elenco di cui all’art. 161, comma 2, lett. b), come atto di ricognizione del debito da parte del debitore proponente il concordato.
4.5.2 La tesi perorata dal ricorrente non è convincente.
Sul punto va in primo luogo ricordato che questa Corte (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 11197 del 09/05/2018) ha già affermato, in passato, il principio secondo cui, in tema di insinuazione al passivo, l’elenco dei creditori previsto dall’art. 161, comma 2, lett. b), l.fall., che sia stato depositato dall’imprenditore unitamente alla domanda di concordato preventivo, non può assumere valore confessorio nel successivo fallimento del medesimo, in quanto gli effetti di una dichiarazione avente valore di confessione stragiudiziale si producono se
e nei limiti in cui essa sia fatta valere nella controversia in cui siano parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti, rispettivamente, autore e destinatario della dichiarazione (si vedano in questo senso, ex multis , Cass. 10/12/1992 n. 13095; Cass. 2/4/1996 n. 3055; Cass. 8/10/2014 n. 21258). Deve dunque ritenersi che l’elenco in questione non possa produrre gli effetti di confessione giudiziale nei confronti del curatore del fallimento della società, già perché quest ‘ ultimo è parte processuale diversa dalla società fallita, con la conseguenza che le risultanze del predetto elenco sono liberamente valutabili dal giudice del merito.
4.5.3 Ma a ciò va anche aggiunto che l’elenco dei creditori di cui al sopra richiamato art. 161, comma 2, lett. b), l.fall., integra le scritture contabili dell’imprenditore istante l’ammissione alla procedura concordataria, con la conseguenza che allo stesso non possono non applicarsi i principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’art. 2710 cod. civ., che conferisce efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all’esercizio dell’RAGIONE_SOCIALE, ai libri regolarmente tenuti, non trova applicazione nei confronti del curatore del fallimento il quale agisca non in via di successione di un rapporto precedentemente facente capo al fallito, ma nella sua funzione di gestione del patrimonio del medesimo, non potendo egli, in tale sua veste, essere annoverato tra i soggetti considerati dalla norma in questione, operante soltanto tra imprenditori che assumano la qualità di controparti nei rapporti d’RAGIONE_SOCIALE (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4213 del 20/02/2013; Sez. 1, Sentenza n. 11017 del 09/05/2013; Sez. 6-1, Ordinanza n. 18682 del 27/07/2017 Sez. 1, Ordinanza n. 33728 del 16/11/2022).
Il quinto mezzo denuncia inoltre violazione degli artt. 112 e 132, 2 comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. e violazione dell’art. 115, comma 1, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
5.1 Il motivo così articolato è inammissibile.
5.1.1 Ricorda infatti il ricorrente che il Tribunale aveva decretato che non aveva assolto al suo onere probatorio di indicare specificatamente tutti gli elementi alla base della richiesta. Secondo il ricorrente, tali dati sarebbero stati invece puntualmente e dettagliatamente indicati nell ‘ istanza di
ammissione al passivo, avendo allegato sia gli atti processuali da lui redatti per conto della RAGIONE_SOCIALE sia i verbali di udienza delle tre cause celebrate innanzi al Tribunale di Bergamo e di quelle svolte innanzi alla camera arbitrale di Bergamo. Osserva ancora il ricorrente che tali atti non erano stati specificatamente contestati dal commissario straordinario il quale, al contrario, aveva confermato che erano stati allegati i progetti di parcella predisposti con riferimento a ciascuno dei giudizi per i quali erano stati conferiti i mandati professionali.
5.1.2 Tale ragionamento decisorio del Tribunale avrebbe dunque violato sia il disposto normativo di cui all’art. 112 c.p.c., non avendo i giudici del merito pronunciato sulla domanda, sia il disposto normativo di cui all’art. 132 n. 4 c.p.c., in quanto gli stessi giudici non avrebbero esposto compiutamente le ragioni della loro decisione.
5.2 Tutte le obiezioni così formulate risultano inammissibili.
5.2.1 Per un verso, il ricorrente pretende, sotto l’egida applicativa del vizio di cui all’art. 115 c.p.c., una rilettura degli atti istruttori per contrastare, in questo giudizio di legittimità, l’apprezzamento delle prove documentali già compiutamente eseguito nel giudizio di opposizione allo stato passivo, scrutinio che, come noto, non è consentito in questa fase giudiziale di legittimità.
Sul punto giova ricordare che, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (così, Cass. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020; Ordinanza n. 16016 del 09/06/2021).
5.2.2 Per altro verso, non è dato comprendere il denunciato vizio di omessa pronuncia posto che, per stessa ammissione di parte ricorrente, il Tribunale
si è pronunciato sulla domanda di ammissione del creditore istante, rigettandola. Né è possibile configurare un vizio di omessa pronuncia in relazione a presunte (e peraltro neanche dimostrate) omissioni nelle valutazioni delle prove, la cui scelta, come priorità probatoria dimostrativa, rientra nell ‘ attività di discrezionale scrutinio degli elementi di prova rimessa ai giudici del merito che, se adeguatamente argomentata, non risulta più sindacabile in questo giudizio di legittimità.
Il sesto mezzo, avanzato in via subordinata rispetto al vizio sopra esaminato, denuncia invece violazione dell’art. 115 , 1 comma, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
6.1 Il motivo è inammissibile perché il fatto -del cui omesso esame oggi si duole il ricorrente, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (e cioè il presunto riconoscimento, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., da parte del commissario straordinario della attività professionale svolta dal ricorrente) -non riveste carattere di decisività (Cass. Sez. Un. n. 8054/2014), stante la riferita genericità di tale affermazione; né comunque la doglianza risulta formulata in modo autosufficiente, non essendo a tal fine utile il richiamo alla pag. 7 della comparsa, e perché da ultimo lo stralcio comunque riportato nel ricorso introduttivo non integra, con tutta evidenza, la non contestazione del credito azionato in sede concorsuale.
Il settimo motivo declina violazione dell’art. 112 c.p.c. o comunque dell’art. 132, 2 comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. 7.1 Ricorda il ricorrente che il Tribunale di Arezzo avrebbe anche aggiunto che le parcelle allegate all ‘ istanza di ammissione sarebbero anche ‘apparentemente redatte secondo le abrogate tariffe del 2004’, contrariamente a quanto invece da lui richiesto anche nelle note autorizzate nel corso del giudizio, ciò integrando un vizio di omessa pronuncia ed un vizio di mancanza di motivazione.
7.1 La censura è inammissibile perché volta, di nuovo, ad uno scrutinio diretto degli atti istruttori che, per le ragioni sopra evidenziate, non rientra nell’ambito del sindacato del giudizio di legittimità (Cass. Sez. Un. n. 8054/2014).
L’ottavo motivo denuncia ‘violazione dell’art. 132, 2 comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, co 1 n. 4 c.p.c. e violazione dell’art. 113 c.p.c. in relazione all’art. 360, co 1 n. 3 c.p.c.’.
8.1 Censura il ricorrente il decreto impugnato laddove lo stesso aveva affermato che non era condivisibile la critica avanzata dallo stesso opponente all’applicazione dei minimi tariffari, invece legittimata dagli esiti sfavorevoli dei contenziosi da lui seguiti, nonché dal particolare contesto in cui si poneva la valutazione del suo credito professionale.
8.2 La censura è all’evidenza inammissibile perché sotto l’egida applicativa del vizio di motivazione apparente ovvero inesistente, si vorrebbe sollecitare questa Corte di legittimità ad un nuovo scrutinio della quaestio facti , e ciò con particolare riferimento al profilo della quantificazione del credito, scrutinio che, per quanto più volte detto, è invece inibito al giudice di legittimità.
Il ricorrente propone inoltre un nono motivo con il quale deduce la violazione dell’art. 132, 2 comma, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., su rilievo che il Tribunale avrebbe errato nel giustificare il rigetto della sua domanda sulla base dell ‘ indicazione di un valore della controversia che sarebbe stato sconfessato dalle stesse allegazioni contenute nel suo ricorso in opposizione allo stato passivo.
9.1 Anche qui si è costretti -per giustificare la declaratoria di inammissibilità anche del presente motivo di doglianza -a ripetere quanto già sopra precisato in ordine al perimetro delimitante l’area di cognizione del giudizio di legittimità, posto che ancora una volta il ricorrente chiede una inammissibile rilettura degli atti istruttori per giustificare una diversa e più favorevole decisione di merito della causa che invece non è sindacabile in questo giudizio.
10 Il decimo mezzo denuncia violazione della legge 7.11.1957 n. 10051, come integrata dall’art. 6 del capitolo 1 del DM 127/20054 e comunque degli artt. 10, 14 e 36 c.p.c. richiamati dal medesimo art. 6 DM 127/2004, in relazione all’art. 360, 1 comma, n. 3 c.p.c.
Il vizio denunciato è formulato in modo inammissibile perché non risultano comprensibili le censure di legittimità solo genericamente formulate nella rubrica del motivo.
Sul punto è utile ricordare che quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr. anche: Sez. L, Ordinanza n. 17570 del 21/08/2020 ; Sez. U – , Sentenza n. 23745 del 28/10/2020).
Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 9.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 21.11.2023