Insinuazione al Passivo con Causa in Corso: la Cassazione Rimette la Questione alle Sezioni Unite
Un lavoratore che ha già avviato una causa per l’accertamento di un suo diritto deve presentare domanda di insinuazione al passivo se, nel frattempo, l’azienda datrice di lavoro viene assoggettata a una procedura concorsuale? O può attendere la fine del giudizio già pendente? Questo è il cruciale interrogativo a cui la Corte di Cassazione, con una recente ordinanza interlocutoria, ha deciso di non rispondere direttamente, preferendo attendere il verdetto delle Sezioni Unite, già chiamate a pronunciarsi su un caso analogo.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da un contenzioso lavorativo. Un dipendente aveva impugnato il licenziamento intimatogli da una nota società. La sua causa aveva attraversato vari gradi di giudizio, fino a un primo intervento della Corte di Cassazione che aveva annullato una decisione sfavorevole della Corte d’Appello, rinviando il caso a un altro giudice di secondo grado.
Nel corso di questo lungo iter giudiziario, la società datrice di lavoro è stata posta in amministrazione straordinaria. Di conseguenza, il lavoratore ha presentato una domanda di ammissione al passivo della procedura, chiedendo, previo accertamento della nullità del licenziamento, la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno, oltre al pagamento di TFR e contributi.
Il Tribunale competente per la procedura concorsuale, tuttavia, ha dichiarato inammissibile la domanda. Secondo i giudici, l’unica via per il lavoratore era proseguire il giudizio di lavoro già in corso per ottenere una sentenza che accertasse l’esistenza (an
) e l’ammontare (quantum
) del suo credito. Solo dopo aver ottenuto tale pronuncia, avrebbe potuto chiederne l’ammissione al passivo. Contro questa decisione, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione.
La Questione Giuridica: il Coordinamento tra Giudizio Ordinario e Procedura Concorsuale
Il nodo centrale della controversia riguarda il coordinamento tra due procedimenti che corrono su binari paralleli. Da un lato, la legge fallimentare impone ai creditori di presentare domanda di insinuazione al passivo entro termini precisi per non rischiare la decadenza dal proprio diritto a partecipare alla ripartizione dell’attivo. Dall’altro, esiste già un giudizio pendente davanti al giudice ordinario (in questo caso, il giudice del lavoro) volto proprio ad accertare quel credito.
La domanda è: la pendenza del giudizio ordinario esonera il creditore dall’onere di insinuarsi tempestivamente al passivo? Oppure il creditore è comunque tenuto a presentare la domanda nella procedura concorsuale, magari con riserva, per poi vederla accertata nel merito in un’altra sede? Si tratta di un dubbio che genera notevole incertezza e che ha importanti conseguenze pratiche per la tutela dei diritti dei creditori.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte, nell’ordinanza in esame, ha scelto la via della prudenza. I giudici hanno preso atto che la medesima, complessa questione giuridica era già stata sottoposta all’attenzione delle Sezioni Unite con una precedente ordinanza interlocutoria. Le Sezioni Unite, infatti, hanno il compito di risolvere i contrasti giurisprudenziali e di pronunciarsi sulle questioni di massima e particolare importanza, garantendo l’uniforme interpretazione della legge.
Ritenendo quindi inopportuno decidere un caso isolato quando è imminente una pronuncia di carattere generale e vincolante, la Corte ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo. In altre parole, il processo è stato sospeso in attesa che le Sezioni Unite sciolgano definitivamente il dubbio interpretativo.
Conclusioni: in Attesa di un Principio di Diritto Chiarificatore
La decisione di attendere il pronunciamento delle Sezioni Unite è sintomo della complessità e della rilevanza della questione. Il verdetto finale avrà un impatto significativo non solo per i lavoratori, ma per tutti i creditori che si trovano a dover gestire un contenzioso contro un’impresa che, nel frattempo, entra in crisi. La futura sentenza delle S.U. dovrà stabilire una regola chiara, bilanciando l’esigenza di celerità e concentrazione tipica delle procedure concorsuali con la necessità di garantire al creditore il pieno diritto di difesa nel giudizio ordinario già instaurato. Fino ad allora, la questione rimane aperta e la prudenza processuale, come dimostra questa ordinanza, resta la via maestra.
Qual è il problema giuridico centrale di questa ordinanza?
Il problema è se un creditore, che ha già una causa in corso per l’accertamento del proprio credito, sia obbligato a presentare comunque domanda di insinuazione al passivo nel caso in cui il debitore fallisca, per non perdere il proprio diritto, o se possa attendere la fine della causa pendente.
Cosa ha deciso la Corte di Cassazione in questo caso?
La Corte di Cassazione non ha deciso nel merito, ma ha sospeso il giudizio. Ha preferito attendere la decisione delle Sezioni Unite, alle quali è già stata sottoposta la stessa questione, al fine di garantire un’interpretazione uniforme della legge.
Per quale motivo la domanda del lavoratore era stata inizialmente respinta?
Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda di insinuazione al passivo del lavoratore ritenendo che la strada corretta fosse quella di proseguire il giudizio dinanzi al giudice del lavoro per ottenere un accertamento definitivo del credito e, solo successivamente, chiederne l’ammissione al passivo della procedura concorsuale.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3410 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3410 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 10/02/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 28535-2021 r.g. proposto da:
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOMECODICE_FISCALE per procura speciale a margine del ricorso
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria, in persona del Commissario Straordinario p.t. , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME (CODICE_FISCALE per procura speciale in calce al controricorso
-controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Venezia n. 9712/2021 del 15/10/2021
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/9/2024 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
questa Corte, con la sentenza n. 701/2021 ha cassato, con rinvio alla Corte d’appello di Trieste, la sentenza della Corte d’appello di Venezia che aveva rigettato il ricorso col quale NOME COGNOME aveva impugnato il licenziamento intimatogli da RAGIONE_SOCIALE in bonis ;
nelle more del giudizio di cassazione RAGIONE_SOCIALE è stata posta in amministrazione straordinaria;
NOME COGNOME ha depositato tempestiva dichiarazione di credito, chiedendo che, previa dichiara zione dell’ invalidità , dell’inefficacia o comunque della nullità del licenziamento inflittogli da RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE ora in RAGIONE_SOCIALE la società venisse ‘condannata’ a reintegrar lo nel suo posto di lavoro ed a risarcire il danno’ , determinato nell’importo di € 242.278,68 lordi (di cui € 16.741,29 lordi a titolo di TFR) , oltre contributi assistenziali e previdenziali dal licenziamento alla reintegra, interessi e rivalutazione ex lege, da ammettere allo stato passivo col privilegio di cui all’art. 2751 bis n. 1 c.c.;
contro il provvedimento del Giudice delegato, di rigetto della domanda, COGNOME ha proposto opposizione;
il Tribunale di Venezia, con decreto del 15/10/2021, ha dichiarato inammissibile l ‘insinuazione, ritenendo che l’unica strada per il lavoratore per far valere le proprie ragioni risarcitorie fosse quella di proseguire il giudizio dinanzi al giudice del lavoro per poi eventualmente, una volta accertato l’ an e il quantum del credito, chiederne l’ammissione allo stato passivo;
il decreto è stato impugnato da NOME COGNOME con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui RAGIONE_SOCIALE s.p.a. ha resistito con controricorso;
CONSIDERATO
che, con la recente ordinanza interlocutoria n. 2931/2025, questa Corte ha rimesso alle S.U. di stabilire se, nel caso di pendenza dinanzi al G.O. (qui del lavoro) del giudizio nel quale si controverta dell’ an della pretesa del creditore, questi sia comunque tenuto ad insinuarsi allo stato passivo della sopravvenuta procedura concorsuale, chiedendo l’ammissione del proprio credito, onde non incorrere nella sanzione di decadenza di cui all’art. 101 u. comma l. fa ll., o se invece debba, o possa, attendere l’esito del giudizio pendente
P.Q.M.
rinvia il ricorso a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle S.U. Così deciso in Roma, il 25.9.2024