Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17469 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17469 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 37098/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in nome e per conto di RAGIONE_SOCIALE, a sua volta mandataria di RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
FALLIMENTO ALLOMA SAS DI BEATRICE RAGIONE_SOCIALE.
-intimato- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di PISTOIA n. 2022/2019 depositato il 13/11/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
-Per quanto ancora interessa in questa sede, RAGIONE_SOCIALE -agendo quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, cessionaria in blocco, ex art. 58 TUB, dei crediti di Banco BPM s.p.a.- propose domanda tardiva di ammissione al passivo del RAGIONE_SOCIALE del credito ipotecario di € 54.295,16 oltre interessi , derivante da tre contratti di mutuo fondiario a suo tempo stipulati dalla banca cedente con la società poi fallita.
1.1. -Preso atto che il curatore, nel progetto di stato passivo, aveva proposto l’integrale rigetto della domanda (per difetto di prova documentale e per mancata specificazione dell’ammontare di ciascuno dei crediti discendenti dai tre distinti contratti di mutuo), RAGIONE_SOCIALE, e per essa RAGIONE_SOCIALE, in sede di osservazioni ex art. 95 l.fall., rettificò il quantum della pretesa (per mero errore materiale di trascrizione indicato in € 54.295,16) e chiese di essere ammessa in via privilegiata ipotecaria per la somma di € 371.303,14 e in via chirografaria per la somma di euro 107.424,19 (oltre interessi maturati e maturandi dal 22.5.2019).
1.2. -Il giudice delegato ammise al chirografo il credito di € 54.295,16 per rate scadute e non pagate dei tre rapporti di mutuo fondiario: escluse il privilegio ipotecario affermando che la mancata precisazione degli importi per i quali la creditrice intendeva esercitare la prelazione su ciascuno dei tre diversi beni ipotecati comportava violazione dell’art. 93 l. fall., e ritenne inammissibile la richiesta di riconoscimento del maggior credito avanzata da COGNOME in sede di osservazioni, sul rilievo che l’art. 95 l.fall. non consente al creditore di modificare il petitum .
1.3. -L ‘opposizione ex art t. 98 l.fall. proposta dalla Banca per ottenere l’accoglimento della domanda formulata in sede di osservazioni, ulteriormente rettificata, e sensibilmente ridotta, in adozione di un criterio di calcolo conforme all’art. 2855 c.c., è stata respinta dal Tribunale di Pistoia, con decreto del 13 novembre 2019.
Il giudice del merito ha escluso che fosse confacente al caso sottoposto al suo esame l’assunto di Cass. 26222/2017, secondo cui l’aumento quantitativo della pretesa creditoria in sede di osservazioni ex art. 95 l.fall., al fine di rettificare un mero errore materiale di trascrizione dei conteggi in cui sia incorso il creditore nella domanda di insinuazione allo stato passivo, non costituisce una mutatio libelli ma una semplice emendatio , certamente ammissibile nella fase di verifica anteriore al decreto di esecutività dello stato passivo.
Ha osservato che nella specie la creditrice, pur avendo effettivamente prodotto i tre contratti di mutuo ipotecario già in sede di insinuazione ex art. 101 l.fall., aveva omesso di specificare nell ‘originaria domanda a quale titolo, e per quale importo, insisteva per l’ammissione al passivo e solo in sede di osservazioni aveva provveduto ad indicare analiticamente (dunque a ricalcolare) per ciascun rapporto di mutuo il debito residuo in linea capitale ovvero il saldo e gli interessi.
Ha aggiunto che il raffronto tra le somme precisate nelle osservazioni e quelle erroneamente indicate in domanda non consentiva di individuare alcuna corrispondenza con alcun rapporto creditizio, con la conseguenza che le rettifiche effettuate andavano qualificate come vere e proprie domande nuove, pertanto inammissibili.
Ha infine sottolineato come l ‘ammissione al chirografo dei crediti derivanti dai contratti di mutuo derivasse dall’avere l’opponente omesso di imputare lo specifico debito residuo vantato in forza di ciascun rapporto creditizio al corrispondente titolo di prelazione, in violazione dell’art. 93 l.fall., dal momento che ognuno dei titoli azionati identificava una diversa causa petendi .
-Avverso detta decisione RAGIONE_SOCIALE, in nome e per conto di RAGIONE_SOCIALE, a sua volta mandataria di RAGIONE_SOCIALE, propone ricorso per cassazione in tre motivi, illustrato da memoria. Il RAGIONE_SOCIALE intimato non svolge difese.
CONSIDERATO CHE
2.1. -Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 93, 95, 96 e 101 l.fall., in quanto la perentorietà del termine per il deposito dell’insinuazione, da cui si fa conseguire il divieto di mutatio libelli , riguarderebbe unicamente le domande tempestive , in forza dell’e spressa disposizione (l’art. 16 n. 5 l.fall.) che fa decorrere a ritroso quel termine dal giorno dell’udienza fissata per la verifica dello stato passivo, mentre analoga disposizione non esisterebbe per le domande tardive.
2.2. -Il secondo mezzo lamenta, in subordine, la violazione e/o falsa applicazione delle medesime norme, per avere il tribunale ritenuto che le integrazioni formulate ai sensi dell’art. 95 l.fall. integrassero non già una emendatio libelli (come tale ammissibile), bensì una inammissibile mutatio libelli , sebbene il creditore avesse espressamente chiesto con il ricorso ex art. 101 l.fall. l’ammissione dei crediti derivanti da tutti e tre i contratti di mutuo fondiario, contestualmente specificati e prodotti, indicando esattamente gli estremi identificativi dei rispettivi atti pubblici e delle relative garanzie ipotecarie, mentre nelle successive osservazioni al progetto di stato passivo ex art. 95 l.fall. era stata unicamente precisata la quantificazione delle singole ragioni di credito, con produzione dei piani di ammortamento, dell’estratto conto integrale del conto corrente con certificazione di conformità, e della rideterminazione degli interessi oggetto di prelazione ai sensi dell’art. 54, comma 3 l.fall.
2.3. -In ulteriore subordine, il terzo mezzo prospetta la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 93 l.fall., poiché il privilegio ipotecario è stato escluso anche sul minor credito ammesso, nonostante nel ricorso ex art. 101 l.fall. fossero state indicate le fonti dei crediti (mutui fondiari) e gli estremi delle rispettive iscrizioni ipotecarie e fosse stata data esaustiva descrizione dei beni oggetto della relativa garanzia reale, mentre con le osservazioni ex art. 95 l.fall. erano solo state precisate le ragioni di credito per ciascuno dei tre mutui, con conseguente analitica individuazione, prima dell’approvazione dello stato passivo , di petitum e causae petendi .
-Il primo motivo è infondato e va respinto, mentre va accolto il secondo, con assorbimento del terzo.
-Non v’è dubbio che, al di là della diversa tempistica (e delle conseguenze che derivano dalla tardività della domanda), le regole fondamentali che presiedono al l’accertamento del passivo fallimentare sono identiche per le domande tempestive e per quelle tardive, sicuramente accomunate dal divieto di mutatio libelli senza che il riferimento dell’art. 16, co. 1, n. 5, l.fall. alle sole domande tempestive consenta di opinare diversamente, tenendo conto della perentorietà del termine ivi previsto.
4.1. -Vale invero per tutte le domande di insinuazione al passivo fallimentare il principio generale per cui la domanda, nella fase che precede la formazione dello stato passivo, non può essere modificata attraverso un ampliamento del petitum o una variazione della causa petendi , mentre può essere ridotta, ricorrendo in tal caso un’ipotesi di rinuncia parziale alla pretesa ( ex multis , Cass. 37802/2022).
4.2. -Ma il riferito indirizzo nomofilattico ammette anche, esplicitamente, che la domanda possa essere invece precisata, sotto forma di emendatio , proprio attraverso le osservazioni scritte di cui all’art. 95, comma 2, l.fall. (Cass. 37802/2022 cit.; cfr. Cass. 2899/2022, 26222/2017).
4.3. -Ed è quanto risulta essere avvenuto nel caso in esame, poiché con le osservazioni il creditore, mantenendo inalterati i fatti costitutivi e la causa petendi dei crediti insinuati, ha proceduto ad una rettifica del quantum e ad un migliore chiarimento dei termini della pretesa creditoria, di cui aveva già indicato in domanda gli estremi essenziali (contratti di mutuo fondiario e relative garanzie ipotecarie). In sostanza, nella domanda originaria era stato commesso un errore di calcolo, computando solo l’importo di uno dei tre mutui fondiari, e con le osservazioni ex art. 95 l.fall. si è posto rimedio a questo errore.
-Segue la cassazione del decreto, con rinvio della causa al Tribunale di Pistoia, in diversa composizione, anche per le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, dichiara assorbito il terzo, cassa il decreto impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Pistoia, in diversa composizione, cui rimette anche la statuizione sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 11/04/2024.