Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34502 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 34502 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2023
Oggetto: sanzioni
amministrative
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18635/2020 R.G. proposto da NOME E RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
-RICORRENTI –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio in Roma, INDIRIZZO.
-CONTRORICORRENTE-RICORRENTE INCIDENTALE-
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, n. 6485/2019, pubblicata in data 28.10.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.11.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE (da ora RAGIONE_SOCIALE) hanno proposto reclamo dinanzi alla Corte
d’appello di Roma avverso la delibera Cons ob n. 19739 del 22.09.2016, con cui era stata applicata -al primo- la sanzione pecuniaria di € 350.000 ,00 ai sensi dell’art. 187 bis, 4° comma, T.U.F. (di cui € 150.000,00 in relazione alla raccomandazione d’investimento fornita ad NOME COGNOME; € 100.000,00 in relazione alla raccomandazione d’investimento fornita a NOME COGNOME; € 100.000,00 in relazione alla raccomandazione d’investimento fornita ad NOME COGNOME), e la sanzione interdittiva di cui all’art. 187 quater, primo comma TUF, per la durata di otto mesi, nonché, a carico della RAGIONE_SOCIALE, in qualità di soggetto responsabile in solido ai sensi dell’art. 6, terzo comma, L. n. 689/1981, la sanzione pecuniaria di € 150.000,00, limitatamente alla raccomandazione all’investimento rivolta ad NOME COGNOME.
Dagli accertamenti svolti da RAGIONE_SOCIALE era emerso che – in data immediatamente precedente al 7.3.2011 in cui NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME avevano annunciato il conferimento della partecipazione di controllo da essi detenuta in RAGIONE_SOCIALE a favore di RAGIONE_SOCIALE (da ora , ‘RAGIONE_SOCIALE‘), per effetto del quale quest’ultima avrebbe avuto l’obbligo di promuovere un’ offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie della RAGIONE_SOCIALE – NOME COGNOME, group managing director di RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la suddetta informazione privilegiata, l’ave va comunicata, al di fuori del normale esercizio della sua attività lavorativa e della sua funzione, ad NOME COGNOME, asset manager di RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE il quale, a sua volta, l’aveva personalmente utilizzata, raccomandando poi ad NOME COGNOME COGNOMEresponsabile operativo della gestione patrimoniale per tutti i conti dei clienti di RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, a NOME COGNOME (membro del consiglio di amministrazione di RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, nonché ad NOME
NOME (cittadino francese, residente in Svizzera, amministratore delegato di una società d’investimento), l’acquisto di titoli COGNOME. La Corte di appello ha -con la sentenza n. 6485/2019 – accolto parzialmente il reclamo, riducendo la sanzione pecuniaria ad € 70.000,00 a carico del COGNOME, con obbligo solidale a carico della RAGIONE_SOCIALE nei limiti di € 20.000 ,00, per la sola raccomandazione di investimento rivolta al COGNOME, regolando le spese.
Dopo aver respinto la richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione di analogo procedimento a carico del COGNOME, la Corte laziale ha ritenuto congruo il termine di avvio del procedimento ai sensi 187 -septies TUIF, giustificato dalla complessità degli accertamenti, dal numero di soggetti coinvolti e dalla necessità di compiere indagini all’estero; ha respinto l’eccezione di prescrizione ex art. 28 L. n. 689/1981 e di nullità e inefficacia della delibera impugnata per contrasto tra la disciplina italiana e quella della CEDU, e tra la normativa secondaria e quella primaria sotto il profilo del rispetto contraddittorio e della distinzione fra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
Nel merito ha confermato la sussistenza delle violazioni sulla base di una ritenuta pluralità di indizi gravi e convergenti, evidenziando che in data 28.2.2011 il ricorrente aveva incontrato a Parigi il COGNOME (a conoscenza dal 25.2.2011 dell’operazione societaria ed in rapporti fiduciari con il COGNOME, gestore del ‘ conto Boniosky” presso una filiale di Ginevra, riferibile al COGNOME), e che, dopo tale incontro, era stata registrata un’anomala operatività di RAGIONE_SOCIALE, del COGNOME, del COGNOME e del NOME sul titolo COGNOME dal 28.2.2011 – primo giorno utile successivo alla comunicazione della bozza di accordo pervenuta al COGNOME – al 7.3.2011 – allorquando l’operazione era stata resa pubblica mediante operazioni su 20
portafogli clienti e su un Leverage Certificate Eur 5,5 altamente speculativo, mai impiegato in passato.
La tempistica delle operazioni, i rapporti intercorrenti tra le parti e l’anomalia di dette operazioni provavano che gli acquisiti erano scaturiti dal possesso dell’informazione privilegiata e non, come dedotto dagli opponenti, dalla forte crescita nei mercati asiatici dei titoli del lusso, da raccomandazioni di studi di settore e dai reports o da una della nota interna con cui COGNOME aveva suggerito al team RAGIONE_SOCIALE di accrescere gli investimenti nel settore del lusso. In applicazione del più favorevole regime sanzionatorio introdotto dal d.lgs. n. 72/2015, la Corte distrettuale ha ridotto le sanzioni pecuniarie a carico del COGNOME ad € 20.000,00 per ciascuna raccomandazione all’investimento rivolta distintamente al NOME e al NOME (quindi per complessivi euro 40.000,00) e ad €. 30.000,00 per la raccomandazione all’investimento al COGNOME, ponendo a carico della RAGIONE_SOCIALE, quale coobbligata solidale, la sanzione di € 20.000,00.
Per la cassazione della suddetta sentenza NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE hanno proposto ricorso articolato in due motivi.
La RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso con ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.
In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositato memorie illustrative.
2. Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., per aver la Corte di merito desunto la responsabilità dei ricorrenti da indizi privi di gravità, precisione e concordanza e per aver violato il divieto della cd. presumptio de presumpto .
Sostengono i ricorrenti che l’esistenza di rapporti personali tra il COGNOME ed il COGNOME e di un conto bancario riferibile al primo e gestito dal secondo non autorizzavano la conclusione che proprio in occasione dell’incontro a Parigi del 28.2.2011 fossero state comunicate le informazioni privilegiate sull’imminente operazione di conferimento azionario dei COGNOME in LVHM, essendo irrilevante la mancanza di una specifica raccomandazione di acquisto delle azioni COGNOME nelle note interne e nei reports ottenuti da COGNOME.
La disponibilità dell’informazione da parte del ricorrente non era circostanza certa, ma fatto ignoto posto a base della successiva catena inferenziale, restando come unico dato effettivamente accertato, ma insufficiente a dimostrare le violazioni, la conoscenza tra il COGNOME e il COGNOME.
Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 2729 e 2967 c.c. , nonché dell’art. 115 c.p.c., lamentando che il giudice di merito abbia violato i criteri di impiego delle presunzioni, giacché l’incontro tenutosi a Parigi il 28.2.2011, l’esistenza di rapporti professionali tra le parti, la gestione di un conto del COGNOME da parte del COGNOME, l’anomala operatività sul titolo COGNOME e la tempistica delle operazioni non provavano – secondo un criterio di ragionevole probabilità l’uso dell’informazione privilegiata, essendo plausibile che gli acquisti delle azioni COGNOME fossero scaturiti dall’interesse e dalla crescita dei titoli del lusso a seguito dei forti volumi di affari sul mercato asiatico, come provato rispetto a RAGIONE_SOCIALE, da una mail inviata dal COGNOME in data 7.3.2011 con cui il titolo COGNOME era stato attenzionato sin dal 21.2.2011, oltre che dalle indicazioni date dal RAGIONE_SOCIALE al team RAGIONE_SOCIALE affinché monitorasse l’andamento delle azioni e ne approfondisse l’analisi tecnica.
Si sostiene che la mancanza di una specifica raccomandazione di acquisito non escludeva che le operazioni fossero state effettuate
sulla scorta di un’ autonoma valutazione di convenienza, e che, quanto all’investimento del NOME, questi si era semplicemente allineato alle operazioni effettuate da RAGIONE_SOCIALE, di cui era consigliere di amministrazione; nessuna anomalia presentavano le operazioni effettuate dal NOME, che era solito investire anche su titoli del lusso sulla base di analisi tecniche elaborate personalmente.
I due motivi sono infondati.
Non colgono nel segno, innanzitutto, le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla RAGIONE_SOCIALE, non risultando sollecitata -con i riportati motivi – una mera rinnovazione del giudizio di fatto.
E’ invece ammissibile, come richiesto dai ricorrenti, il sindacato di legittimità sul corretto utilizzo delle presunzioni per controllare se il giudice abbia valorizzato elementi certi ma privi di gravità, concordanza e significatività, per dedurre dal fatto noto un fatto ignoto da dimostrare, dovendosi verificare la plausibilità del percorso che lega la verosimiglianza delle premesse alla probabilità delle conseguenze (Cass. s.u. 8053/2014).
In tale verifica non è, però, consentito accertare nuovamente i fatti posti a base dell’inferenza (fatt i noti), né sostituire una diversa massima di esperienza a quella utilizzata dal giudice, che può essere disattesa non già quando l’interferenza probatoria non sia da essa “necessitata “, ma solo quando non sia da essa neppure minimamente sorretta o sia addirittura smentita (avendosi, in tal caso, una mera apparenza del discorso giustificativo: v. Cass. s.u. 8053/2014, cit.).
Spetta al giudice di merito non solo la valutazione dell’opportunità di fare ricorso al ragionamento presuntivo, ma anche l’individuazione dei fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e l’accertamento della rispondenza degli stessi ai
prescritti requisiti di gravità, precisione e concordanza: il relativo apprezzamento costituisce un giudizio di fatto, censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione, la cui denuncia non può risolversi, peraltro, nella mera prospettazione di un convincimento diverso da quello espresso nel provvedimento impugnato, ma deve far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (cfr. Cass. 27070/2022; Cass. n. 20421/2022; Cass. n. 5279/2020; Cass. 1234/2019).
E’ , quindi, precluso il confronto tra la sentenza impugnata e le risultanze istruttorie o l’apprezzamento di un fatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della decisione (v., ancora, Cass. s.u. 8053/2014).
E’ utile , poi, rammentare che nel ragionamento presuntivo vengono in rilievo solo presunzioni “gravi, precise e concordanti”, laddove il requisito della “precisione” è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della “gravità” al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della “concordanza” richiede che il fatto ignoto sia -di regola -desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza (v., per tutte, Cass. 9054/2022).
Il giudizio non va svolto atomisticamente, ovvero considerando ciascun fatto senza correlarlo agli altri, ma occorre una duplice operazione logico- valutativa, consistente nel prendere in esame gli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia
probatoria (Cass. 9108/2012; Cass. 19894/2005; Cass. 13819/2003).
I requisiti della gravità, della precisione e della concordanza richiesti dalla legge vanno perciò ricercati, per ciascuna circostanza di fatto, in relazione al complesso degli indizi ed in base ad una valutazione complessiva già al fine di selezionare quelli utilizzabili ai fini della prova presuntiva della responsabilità per i fatti contestati.
2.1. La violazione amministrativa stabilita per la condotta di trading del cosiddetto insider secondario deriva dalla dimostrazione della compravendita di titoli da parte di chi sia a conoscenza della informazione privilegiata per ricavarne la necessaria prova del possesso (Cass. 8782/2020).
La fattispecie sanzionatoria suppone che sia accertato non un collegamento causale orientato tra l’informazione posseduta e l’attività trasmissiva di un informatore qualificato, quanto il nesso eziologico tra il possesso dell’informazione e l’utilizzo che se ne sia fatto, compiendo operazioni su strumenti finanziari (Cass. 24310/2017).
A i sensi dell’art. 187 bis T.U.F. l’espressione ” informazione” va -in tal senso – intesa quale “conoscenza”, non occorrendo, ai fini della configurabilità dell’illecito, anche la prova che tale conoscenza sia stata trasmessa da altri all’agente (Cass. 24310/2017, cit.; Cass. pen. 8588/2010).
Il fatto (ignoto) da provare era -dunque il possesso e l’utilizzo a fini di investimento dell’informazione privilegiata relativa alle operazioni straordinarie sul titolo COGNOME, che la Corte di merito ha desunto da un complesso di indizi muniti di oggettivo riscontro probatorio (i cd. fatti noti; cfr. Cass. 8782/2020), consistenti: a) nel rapporto professionale tra il ricorrente e il COGNOME (cui era
riferibile il conto Boniosky su una filiale di Ginevra di Banque Syz e Co Sa, gestito dal COGNOME); b) nella posizione apicale del COGNOME (Group Managing Director di RAGIONE_SOCIALE), cui era pervenuta la bozza di accordo il 25.2.2011 e che era già a conoscenza dei fatti; c) nello svolgimento di un incontro il 28.2.2011 con il COGNOME; d) nel l’anomala operatività sul titolo COGNOME immediatamente dopo l’incontro anche mediante strumenti finanziari mai utilizzati in passato (per quanto concerneva RAGIONE_SOCIALE) o per importi rilevanti (anche da parte del NOME, che aveva già investito nei titoli del lusso); e) nei comprovati rapporti tra tutti i soggetti interessati, Tali elementi definivano -indubbiamente – un quadro di insieme relativo a circostanze oggettive (non soltanto supposte), ossia fatti noti in cui ciascun elemento della serie inferenziale era grave, pertinente e munito di capacità dimostrativa in rapporto agli altri, autorizzando sul piano logico la conclusione che, a monte delle scelte di investimento, vi fosse il possesso e la circolazione tra tali soggetti dell’informazione privilegiata ottenuta dal COGNOME, fatto ignoto quest’ultimo non già posto a monte dei fatti successivi, ma costituente il risultato conoscitivo del corretto impiego del metodo inferenziale.
Nelle deduzioni dei ricorrenti non si ravvisa alcuna circostanza atta ad interrompere la concatenazione dei fatti e la plausibilità dell’inferenza, ponendosi le scelte di investimento dei singoli interessati, con le particolari modalità in cui si erano concretizzate, in più che probabile correlazione con il possesso dell’informazione, non con un generico monitoraggio sui titoli del lusso per l’andamento del mercato asiatico (che non rende conto della concentrazione degli acquisti sul titoli COGNOME), o con il suggerimento di approfondire l’analisi tecnica delle azioni, non tradottosi in una sollecitazione di acquisto da concretizzare
nell’immediato (come era poi avvenuto) con le descritte modalità e con i relativi volumi di acquisito, o infine con opzioni finanziarie maturate individualmente.
3. L’unico motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione dell’art. 6 L. 689/1981, censurando la pronuncia per aver condannato la RAGIONE_SOCIALE al pagamento in via solidale della sanzione di € 20.000 ,00 e non a quella recante lo stesso importo (pari ad € 30.000,00) irrogata a carico del COGNOME, obbligato principale in relazione alle informazioni di investimento comunicate al RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo è fondato.
La Corte di merito, dopo aver ridotto l’importo della sanzione, in applicazione della lex mitior , ad €. 30.000,00 in relazione alla raccomandazione all’investimento rivolta al COGNOME, ha limitato la responsabilità indiretta della RAGIONE_SOCIALE applicandole la sanzione di € 20.000,00 , così differenziando indebitamente il trattamento sanzionatorio tra l’autore della violazione e l’obbligata solidale (non trattandosi di un mero refuso o di un errore materiale emendabile ai sensi dell’art. 287 c.p.c., rilevabile dal semplice esame del contenuto della pronuncia).
L ‘art. 6, comma terzo, L. 689/1981, nel prevedere che s
quelle condotte ( in vigilando o
in eligendo ) che possano agevolare la violazione delle norme amministrative (cfr. sulla ratio della responsabilità solidale ex art. 6 L. 689/1981, Cass. s.u. 22082/2017).
Si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
accoglie l’unico motivo del ricorso incidentale e respinge il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, quantifica in € 30.000,00 l’ammontare della sanzione pecuniaria posta a carico dell’obbligata solidale RAGIONE_SOCIALE
Condanna i ricorrenti principali, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio , liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 5.500,00 per onorari, oltre ad IVA, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda