Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11774 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 11774 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 23222-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 25/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 01/02/2018 R.G.N. 381/2017;
COGNOME.
Rep.
Ud. 30/01/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 1.2.18 la corte d’appello di Genova, in riforma di sentenza del 13.7.17 del tribunale della stessa sede, ha accertato che la società in epigrafe nulla deve all’RAGIONE_SOCIALE per premi prima del 16.8.16, laddove euro 27.450 erano stati richiesti a seguito di rettifica inquadramento tariffario dal settore industriale al settore terziario.
Avverso tale sentenza ricorre l’RAGIONE_SOCIALE per un motivo, cui resiste con controricorso, illustrato da memoria, la società.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il motivo deduce violazione dell’articolo 14 comma 3 del decreto ministeriale 12/12/2049, della legge 88 del 1989 nonché 3 comma 8 della legge 335 del 95 e 2 del decreto legislativo 38 del 2000, per non avere la corte applicato retroattivamente l’inquadramento dell’RAGIONE_SOCIALE sin dalla data dell’inquadramento operato dall’RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo è infondato. Invero, questa Corte (tra le altre, Cassazione 36052 del 2023 e Sez. L, Sentenza n. 19979 del 10/08/2017, Rv. 645597 – 01) ha già affermato il principio, al quale va data continuità, secondo cui in applicazione del principio generale di irretroattività della legge, dettato dall’art. 11 prel., il provvedimento di variazione, sia d’ufficio che su domanda, della classificazione di un’impresa a fini contributivi, e di rettifica della relativa tassazione errata, in base al d.m. 12 dicembre 2000 ha effetto dal primo giorno successivo a quello
della comunicazione, salvo per i casi, ivi previsti, in cui il datore di lavoro abbia dato causa all’errata classificazione.
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 4000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 30