Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32837 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 32837 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 22294-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 125/2021 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 25/02/2021 R.G.N. 308/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/11/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
Oggetto
QUALIFICA SUPERIORE
R.G.N. 22294/2021
COGNOME.
Rep.
Ud. 05/11/2025
CC
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado (quanto alla quantificazione delle somme dovute), ha accolto la domanda di NOME COGNOME, proposta nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, per il riconoscimento dell’inquadramento nella qualifica superiore di IV livello di cui al CCNL RAGIONE_SOCIALE, da maggio 2009 al 2012, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive.
La Corte territoriale ha rilevato che il quadro probatorio acquisito dimostrava lo svolgimento di mansioni superiori rispetto all’inquadramento attribuito (pari al V livello) nonché la mancata fruizione dei permessi retribuiti; invero, il quadro probatorio dimostrava che il COGNOME serviva a tavola, apparecchiava, sparecchiava, portava le pietanze dalla cucina alla sala, che talvolta prendeva anche le comande e che il livello attribuito (IV) contemplava personale (cameriere di bar, self service o tavola calda) che svolgeva compiti di minor contenuto e prettamente esecutivi; nessuna prova fondava la domanda del lavoratore di espletamento di lavoro straordinario.
La società ha proposto, avverso tale sentenza, ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il lavoratore resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con entrambi i primi due motivi di ricorso si denunzia violazione dell’art. 274 del CCNL Aziende del settore Turismo del 1999 nonché violazione degli artt. 1363, 2103 c.c. (ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) avendo, la Corte territoriale,
erroneamente riconAVV_NOTAIOo la mansione di cameriere svolta dal COGNOME al IV livello del CCNL applicato in azienda, posto che detta mansione è riconducibile non solo al IV ma anche al V livello a seconda che il ristorante sia organizzato in COGNOMEhi (come è per la società in esame); invero, lo chef COGNOME, I V livello, è preposto ad uno o più COGNOMEhi/sezioni (riceve i clienti, illustra il menu, suggerisce i vini, prende le comande e controlla il restante personale) mentre il demi chef COGNOME svolge la sua atti vità all’interno del COGNOMEo seguendo le disposizioni e le direttive dello chef COGNOME (serve ai tavoli, apparecchia, sparecchia, porta le pietanze dalla sala alla cucina). Dalla declaratoria contrattuale fornita dal CCNL in ogni caso si desume che il ‘cameriere di ristorante’, inserito nel IV livello, svolge le mansioni proprie di tale figura professionale, quindi, riceve i clienti, li accompagna ai tavoli, illustra il menù, prende le comande, mansioni che il lavoratore non svolgeva, limitandosi a servire a tavola, apparecchiare e sparecchiare, portare le pietanze.
Con il terzo motivo si denunzia nullità della sentenza per omessa pronuncia su una domanda, ex art. 112 c.p.c. avendo, la Corte territoriale, omesso di pronunciare sul motivo di appello che chiedeva, in caso di parziale o integrale accoglimento, la riforma del capo della sentenza di primo grado concernente la liquidazione delle spese, con la condanna del difensore antistatario del COGNOME alla restituzione di quanto versato (posto che la sentenza impugnata ha riAVV_NOTAIOo l’importo delle spese legali relative al giudizio di primo grado da euro 8.259,00 a euro 4.500,00).
I primi due motivi di ricorso non sono fondati.
Le censure formulate come violazione di legge mirano, in realtà, alla rivalutazione dei fatti e del compendio probatorio
operata dal giudice di merito non consentita in sede di legittimità.
La Corte territoriale ha accertato che il lavoratore svolgeva tutte le mansioni riconducibili al cameriere di ristorante, figura professionale contemplata -dalle declaratorie del CCNL applicato in azienda -nel IV livello, in quanto il COGNOME serviva a tavola, apparecchiava, sparecchiava, portava le pietanze dalla cucina alla sala e talvolta prendeva anche le comande, con ciò svolgendo tutte le mansioni che anche l’attuale ricorrente in cassazione riferisce al superiore livello IV, mentre nessun accertamento è stato acquisito sulla suddivisione in COGNOMEhi e sezioni del ristorante gestito dalla società.
In ordine al terzo motivo di ricorso si dichiara la cessazione della materia del contendere, in quanto la parte ricorrente, nella memoria ex art. 378 c.p.c., ha dichiarato di rinunciare al motivo. 7. In conclusione, il ricorso non è fondato e le spese del presente giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c. Deve essere respinta la domanda proposta dal controricorrente ex art. 96 c.p.c., perché ai fini della responsabilità aggravata «il ricorso per cassazione può considerarsi temerario solo allorquando, oltre ad essere erroneo in diritto, appalesi consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali» (Cass. n. 27646/2018).
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introAVV_NOTAIOo dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonchè in Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME