Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22511 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22511 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 4078-2020 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2417/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/07/2019 R.G.N. 2705/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Oggetto
Inquadramento superiore
R.G.N. 4078/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 03/07/2024
CC
Rilevato che:
La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello di NOME COGNOME, dipendente di RAGIONE_SOCIALE, inquadrato nell’Area quadri, profilo professional, posizione retributiva A2, ed ha confermato la sentenza di primo grado con cui era stata rigettata la domanda di riconoscimento del diritto all’inquadramento nell’Area quadri livello 1, a far data dall’8 ottobre 2003.
La Corte territoriale ha accertato, in base alle prove testimoniali e documentali raccolte, che il NOME era stato nominato coordinatore per la sicurezza durante l’esecuzione di diverse opere, in particolare, gli interventi civili ed impiantistici presso il CMP di Napoli, i lavori di impermeabilizzazione della copertura e pavimentazione presso l’ufficio postale di Benevento, i lavori di ristrutturazione dei locali al piano terra degli uffici di Caserta. Richiamate ed esaminate le declaratorie contrattuali, i giudici di appello hanno ritenuto che l’attività svolta dal dipendente, avente contenuti di alta competenza, autonomia e responsabilità, fosse riconducibile alla declaratoria di appartenenza, Area quadri profilo A2, sul rilievo che ‘la attività di progettazione, vigilanza, verifica delle attività del cantiere, riguarda(sse) lo specifico e delimitato settore di competenza della tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro’ (sentenza, p. 5, penultimo cpv.).
Avverso la sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME con tre motivi. RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., omessa valutazione dei fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti, emergenti dalla documentazione allegata e dalle prove testimoniali ed atti a dimostrare che le mansioni, svolte in maniera continuativa ed esclusiva dall’ottobre 2003 all’ottobre 2005, rientrassero nel livello A1. Il ricorrente evidenzia, tra gli elementi significativi, quello di essere stato nominato, in data 8 ottobre 2003, coordinatore per la sicurezza durante l’esecuzione dell’opera (CSE) per gli interventi civili ed impiantistici per la realizzazione del CMP di Napoli, in sostituzione dell’architetto COGNOME, inquadrato nel livello A1, e di avere svolto i compiti normativamente assegnati alla figura del CSE. Censura la decisione d’appello per non aver considerato, inoltre, la pluralità delle province in cui egli ha svolto attività, con ampia autonomia decisionale.
Con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nell’apprezzamento delle prove, con riferimento all’art. 21 c.c.n.l dell’11.7.2003 in relazione alle leggi n. 190 del 1985 e n. 106 del 1986, dell’art. 13, legge n. 300 del 1970, dell’art. 2103 c.c. e degli artt. 1362 e ss. c.c., nonché dell’art. 112 c.p.c. Si censura la decisione di appello là dove riduce il contenuto delle mansioni del ricorrente al mero supporto c onsulenziale e interpretativo, all’analisi, studio e progettazione, senza tenere conto del fatto notorio per cui il coordinatore per la sicurezza in sede di progettazione ed esecuzione svolge un’attività il cui contenuto è predeterminato dalla legge, ha responsabilità e compiti decisori non limitati alla
consulenza, all’analisi, allo studio della progettazione ma rappresenta l’azienda nei confronti della società appaltante, ha poteri anche di sospensione delle attività dei cantieri ed è una figura indispensabile per la regolare esecuzione degli appalti.
Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 2103, 2043, 2059, 2727 e ss. c.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., rivendicandosi il diritto al risarcimento dei danni professionali non patrimoniali e morali subiti in conseguenza dell’illegittimo comportamento datoriale.
Il primo motivo di ricorso, formulato, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., è inammissibile per la preclusione imposta dalla disciplina cd. della doppia conforme, di cui all’art. 348 ter, comma 5, c.p.c., non avendo il ricorrente neanche allegato la diversità delle ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello (Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014). 9. Il secondo motivo di ricorso e la censura di violazione dell’art. 2103 c.c., inclusa nel primo motivo, sono infondati.
In base all’art. 21 del c.c.n.l. 2003, appartengono all’Area quadri i lavoratori ‘con elevata preparazione professionale, anche autonomia, alto grado di specializzazione, responsabilità diretta nell’attuazione degli obiettivi della società, cui sono attribuiti i compiti di rilevante importanza. Appartengono a questo livello i dipendenti che hanno la gestione e la responsabilità di strutture organizzative di rilievo, o ai quali, in relazione all’elevato contenuto specialistico della professionalità, sono attribuite funzioni organizzative in ambito commerciale o progetti di interesse strategico per la società, che comportino attività di studio, consulenza, progettazione,
programmazione, pianificazione, ricerca e applicazione di metodologie innovative della massima rilevanza’.
Nell’ambito dell’Area quadri, sono da collocare nella fascia retributiva A1, ruolo Professional master, i lavoratori che coordinano strutture commerciali con responsabilità diretta su obiettivi di rilevante complessità economica in aree geografiche di grandi dimensioni e/o che possiedono un elevato know how specialistico fungendo, in diversi contesti organizzativi aziendali, da punto di riferimento in progetti e processi di lavoro di rilevante importanza. Nell’ambito della propria professionalità contribuiscono a supportare le politiche aziendali attraverso attività di consulenza, di progettazione e indirizzo.
Rientrano nella fascia retributiva A2, i lavoratori che coordinano strutture commerciali con responsabilità diretta sugli obiettivi nel territorio di competenza e/o che possiedono un elevato know how specialistico e, in diversi contesti organizzativi aziendali, contribuiscono con il proprio supporto professionale al mantenimento di elevati standard qualitativi. L’attività di tali figure professionali è caratterizzata dal supporto consulenziale e interpretativo, analisi e studio, progettazione, indirizzo in relazione a specifiche tematiche.
La Corte d’appello, conformemente al tribunale, ha individuato i tratti differenziali tra la qualifica rivendicata (A1) e quella di inquadramento (A2) sottolineando come, riguardo al primo profilo, l’attività del dipendente concerne ‘progetti e/o processi di lavoro di rilevante importanza diretti a supportare le politiche aziendali attraverso attività di consulenza, progettazione, indirizzo’, mentre l’attività rientrante nel secondo profilo è ‘riferita al mantenimento di elevati standard qualitativi attraverso supporto consulenziale e interpretativo, analisi e studio, progettazione, indirizzo in relazione a specifiche
tematiche’; ha sottolineato come l’attività e le competenze del COGNOME si svolgessero tutte nel delimitato settore della tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro.
11. L’interpretazione data dai giudici di merito e la valutazione di corretto inquadramento del dipendente sono assolutamente coerenti col tenore letterale e sistematico delle previsioni contrattuali, che fanno leva sull’ampiezza dell’apporto proprio del dipendente con profilo A1, la cui competenza specialistica è finalizzata a supportare ‘le politiche aziendali’ e a rappresentare ‘punto di riferimento di progetti o processi di lavoro di rilevante importanza’ mentre il supporto del lavoratore con profilo A2 è confinato a ‘specifiche tematiche’.
12. La lettura data dalla Corte di merito non può dirsi scalfita dai rilievi di parte ricorrente che si indirizzano, in prevalenza, sulla omessa o errata valutazione di elementi fattuali, come la dimensione geografica del lavoro svolto, che esulano dall’am bito del vizio di violazione di legge e che sono privi di significatività rispetto alla interpretazione delle declaratorie contrattuali e alla sussunzione in esse del lavoro dal medesimo svolto. Peraltro, deve rilevarsi come la dimensione geografica (‘aree geografiche di grandi dimensioni’ per il profilo A1 e ‘territorio di competenza’ per il profilo A2) sia presa in considerazione nell’art. 21 per l’attività di coordinamento di strutture commerciali mentre quella svolta dal COGNOME, basata su uno specifico know how, era di tipo consulenziale e di responsabilità finalizzata a progetti o processi di lavoro. Allo stesso modo, il dato dell’avvenuta sostituzione dell’arch. COGNOME, in possesso del superiore inquadramento, è ininfluente ai fini della dedotta violazione di legge in quanto veicolato attraverso la denuncia di omessa o errata valutazione delle prove documentali e testimoniali.
13. Non ricorre pertanto la violazione delle norme del contratto collettivo (su cui v. Cass. n. 6335 del 2014; n. 13860 del 2019) e neppure quella di cui all’art. 2103 c.c., in quanto la Corte di merito ha rigorosamente svolto il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato attraverso le tre fasi successive, consistenti nell’accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell’individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini (Cass. n. 30580 del 2019; n. 18943 del 2016; n. 8589 del 2015), all’esito del quale ha ritenuto mancanti i presupposti del superiore livello rivendicato. 14. Neppure può dirsi integrata la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. dovendosi ribadire, in consonanza con l’orientamento di questa Corte (v. Cass., S.U. n. 20867 del 2020; Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014), che la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità qualora il giudice, esercitando il suo potere discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori, ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza; ovvero quando egli ponga alla base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la sua scienza personale. In modo parallelo, la violazione dell’art . 116 c.p.c. presuppone che il giudice abbia valutato una prova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale. Nessuna di queste situazioni è rappresentata nei motivi di ricorso in esame, ove è unicamente dedotto che il giudice ha male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, censura consentita solo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
5, c.p.c. nel caso di specie preclusa per effetto della cd. doppia conforme.
Il terzo motivo, avente ad oggetto il diritto al risarcimento del danno sul presupposto dell’avvenuta violazione dell’art. 2013 c.c. risulta assorbito.
Le considerazioni svolte conducono al rigetto del ricorso.
La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. 18 Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nell’adunanza camerale del 3 luglio 2024