Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32935 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 32935 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 29997-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 96/2022 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 08/06/2022 R.G.N.90/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Fatti di causa
Oggetto
Mansioni rapporto privato
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/10/2025
CC
La Corte di appello di Cagliari, con la sentenza n. 96/2022, per quello che interessa in questa sede, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Tempio Pausania che, in accoglimento parziale delle domande proposte da NOME COGNOME, dipendente della RAGIONE_SOCIALE con mansioni di addetto scalo e inquadrata nel 4° livello retributivo del CCNL del Trasporto Aereo, Parte Specifica Gestori Aeroportuali, ha riconosciuto alla lavoratrice il riconoscimento del 3° livello, condannando la società al pagamento d ell’importo di euro 2.674,65, oltre accessori.
I giudici di seconde cure hanno rilevato che, sulla base delle disposizioni della contrattazione collettiva, la lavoratrice aveva pacificamente ed effettivamente svolto più funzioni tra quelle elencate nella declaratoria del 3° livello la cui formulazione, da un lato, escludeva la necessità di espletamento di tutte le funzioni indicate e, dall’altro, non prevedeva l’esistenza di un ordine gerarchico nello svolgimento delle stesse e, dall’altro ancora, non indicava il numero minimo di funzioni per l’acquisiz ione del 3° livello se non che doveva trattarsi di più di una sola funzione; hanno, poi, precisato che, maturata l’anzianità di servizio necessaria per l’assegnazione del 3° livello e svolta l’attività professionale nell’esercizio di più funzioni tra quell e indicate nella contrattazione collettiva, l’idoneità professionale si intendeva raggiunta, salvo il ricorrere di casi eccezionali non allegati dalla società nella fattispecie in esame; hanno, infine, specificato che non vi era prova che lo scatto di anzianità, oggetto della pretesa azionata dalla lavoratrice, fosse quello maturato per effetto del conteggio dei periodi lavorati a tempo determinato e non invece quello maturato
successivamente alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato comunque spettante.
Avverso la sentenza di secondo grado la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi cui ha resistito con controricorso NOME COGNOME.
Le parti hanno depositato memorie.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
Ragioni della decisione
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. G6 CCNL Trasporto Aereo, Parte Specifica Gestori Aeroportuali, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc, per avere, la Corte di Appello, riconosciuto alla controparte il 3° livello addetto di scalo, applicando le regole sancite dall’art. G6 CCNL cit. in tema di progressione di carriera dell’addetto di scalo dal 6° al 4° livello e così non applicando le norme che consentono al datore di lavoro di stabilire, quale requisito necessa rio per l’accesso al 3° livello dell’addetto di scalo, l’aver svolto per tutto il periodo di attestazione (54 mesi nel caso di specie) mansioni di centraggio e rampa e mantenuto per tutto il tempo la certificazione necessaria per svolgere dette mansioni.
Il motivo è improcedibile.
Nel giudizio di cassazione, l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi – imposto, a pena di improcedibilità del ricorso, dall’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., nella formulazione di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 può dirsi soddisfatto solo con la produzione del testo integrale del contratto collettivo, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di Cassazione e
necessario per l’applicazione del canone ermeneutico previsto dall’art. 1363 cod. civ.; né, a tal fine, può considerarsi sufficiente il mero richiamo, in calce al ricorso, all’intero fascicolo di parte del giudizio di merito, ove manchi una puntuale indicazione del documento nell’elenco degli atti (Cass. n. 4350/2015, Cass. 6255/2019).
Nel caso in esame il ricorrente, oltre a non avere prodotto l’intero contratto collettivo richiamato nella censura (invero nell’indice dell’atto introduttivo, come allegato A, è indicato solo un estratto del contratto e non l’intero documento), non ha precisato neanche dove lo stesso potesse essere comunque reperito nella sua integrità.
Il testo integrale del contratto si dimostra necessario in sede di legittimità, a parere di questa Corte, per valutare la questione sottesa al motivo che, nella individuazione del corretto inquadramento della RAGIONE_SOCIALE, impone l’esame di tutte le disposizioni contrattuali riguardanti i vari livelli sotto ogni aspetto, interpretandosi, appunto, le clausole contrattuali collettive le une per mezzo delle altre.
Con il secondo motivo si censura la violazione dell’art. 41 Cost. in combinato disposto con gli artt. G6 CCNL Trasporto Aereo Parte Gestori Aeroportuali e 2103 cod. civ., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc, per non avere la Corte d’Appello riconosc iuto il potere discrezionale del datore di lavoro di stabilire requisiti oggettivi e per avere così imposto in organico un addetto di 3° livello che non è in grado di svolgere le mansioni di mansioni di centraggio e rampa non avendo la relativa certificazione.
La trattazione di tale motivo è assorbita dalla declaratoria di improcedibilità del primo.
Con il terzo motivo si eccepisce la violazione dell’art. 132 II comma n.4 cpc e 118 disp. att. cpc, in relazione all’art. 360 I comma n. 4 cpc, per motivazione insussistente e/o contraddittoria nella parte in cui sono state equiparate le colleghe che hanno svolto ‘funzioni amministrative’ e ‘biglietteria’ all’addetto di scalo livello 3° e, comunque, in subordine la violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 cod. civ. in combinato disposto con l’art. G6 CCNL Trasporti Aerei Parte Gestori Aeroportuali, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc, nella parte in cui è stata del tutto omessa l’indagine per il tramite del noto procedimento trifasico utile ad inquadrare le colleghe della controparte nel 3° livello addetto di scalo.
Il motivo è infondato.
Va premesso che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Nella fattispecie, alcun vizio motivazionale comportante la nullità della pronuncia impugnata, nei termini sopra
delineati, è ravvisabile in quanto i giudici di seconde cure hanno richiamato la posizione della COGNOME, collega della COGNOME, unicamente per sottolineare che non era la prima volta che si era verificata la possibilità di riconoscere, da parte dell’azi enda, il terzo livello anche a dipendenti che, pur avendo espletato, a termini di contratto, pluralità di mansioni di tale terzo livello per 54 mesi, durante i quali erano state svolte anche mansioni di centraggio e di rampa, in passato erano state assegnate, quali addetti scalo, soltanto a funzioni amministrative o anche solo di biglietteria. Nessuna obiettiva incomprensibilità o manifesta inconciliabilità, tra le affermazioni rese, sussiste pertanto nell’iter decisionale della Corte territoriale.
Quanto alla censura, formulata in via subordinata, relativa all’omessa adozione del procedimento trifasico nella individuazione dell’inquadramento di un lavoratore, deve sottolinearsi che la valutazione compiuta dal giudice di secondo grado si sottrae alle censure che le sono state mosse, atteso che: a) la Corte ha esaminato concretamente e in maniera compiuta le attività svolte dalla lavoratrice; b) ha fatto espresso riferimento alle declaratorie contrattuali “delle categorie a confronto”, già oggetto di completo richiamo da parte del Tribunale nella sentenza oggetto di gravame; c) ha dimostrato di avere ben presenti i tratti differenziali che distinguono il livello 3° e il livello 4°, indicandone specificamente natura e rilievo.
Con il quarto motivo si obietta, in subordine, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. in combinato disposto con l’art. 115 cod. proc. civ, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 e 5 cpc, per avere la Corte territoriale ritenuto non provato un fatto che non era stato contestato dalla
lavoratrice; per aver escluso la decisività del fatto dedotto nel ricorso in appello secondo cui la RAGIONE_SOCIALE era tenuta a restituire gli scatti di anzianità come conteggiati nel ricorso introduttivo per la domanda non accolta in I grado.
Il motivo è inammissibile in quanto con esso si contesta un accertamento di merito, da parte della Corte di appello, che ha ritenuto non provato che lo scatto di anzianità, oggetto della pretesa azionata in primo grado dalla lavoratrice, fosse quello maturato per effetto del conteggio dei periodi lavorati a tempo determinato e non invece quello maturato successivamente alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Deve ribadirsi che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
Con riguardo, invece, alla asserita violazione del principio di non contestazione, per non avere la COGNOME contestato,
in sostanza, quanto dedotto nel motivo di appello circa la restituzione dell’importo di euro 556,65, inserita nei conteggi di prime cure e invece riconducibile alla domanda non accolta dal Tribunale e relativa alla maggiore anzianità di servizio, deve rilevarsi, oltre alla suindicata valutazione di merito della Corte territoriale, che ai sensi del combinato disposto degli artt. 115, comma 1, e 167, comma 1, c.p.c., l’onere di contestazione specifica dei fatti posti dall’attore a fondamento della domanda opera unicamente per il convenuto costituito e nell’ambito del solo giudizio di primo grado, nel quale soltanto si definiscono irretrattabilmente “thema decidendum” e “thema probandum”, sicché non rileva a tal fine la condotta processuale tenuta dalle parti in appello (Cass. n. 22461/2015).
Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,
da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21.10.2025
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME