Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11751 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11751 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 24040-2021 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 121/2020 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 08/03/2021 R.G.N. 280/2017;
Oggetto
Inquadramento superiore
R.G.N. 24040/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 09/01/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 245/2017 il Tribunale di Sassari, in parziale accoglimento del ricorso proposto da COGNOME RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, aveva inquadrato il ricorrente nel 3° livello del CCNL Federgasacqua dall’1.9.2007 al 31.5.2011 e, per l’effetto, aveva condannato la datrice di lavoro al pagamento della somma di € 22.590,016 (quantificata fino al dicembre 2016), oltre interessi e rivalutazione.
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, accoglieva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE contro la suddetta sentenza di primo grado e, in riforma della stessa, rigettava la domanda del COGNOME e compensava le spese di giudizio.
Per quanto qui interessa, la Corte, dopo aver dato conto di quanto considerato e deciso dal primo giudice e dell’articolato unico motivo d’appello della società datrice di lavoro, preliminarmente rilevava che l’appellato non aveva proposto appello avverso la sentenza di primo grado per la parte in cui aveva rigettato la sua richiesta di essere inquadrato nel 4° livello del CCNL di settore.
Tanto premesso, la Corte considerava, prima, la declaratoria generale del livello 2 del CCNL suddetto, ossia, il livello nel quale era inquadrato il lavoratore; gli ‘elementi qualificanti’ di tale livello, e quindi i relativi ‘profili professionali campione’ indicati nella stessa fonte collettiva,
tra i quali quello di ‘addetto operazioni clientela’, vale a dire, il profilo riconosciuto da COGNOME al lavoratore; e analoga considerazione eseguiva per declaratoria generale, elementi qualificanti, e profili professionali campione del livello 3 del CCNL, ossia, il livello riconosciuto al lavoratore dal primo giudice in relazione al profilo particolare di ‘addetto alla clientela’.
4.1. Per la Corte di merito la prova testimoniale aveva fatto emergere che il COGNOME non lavorava in ufficio, ma rappresentava il primo contatto con l’utenza, era addetto allo sportello, invitava l’utenza a compilare dei moduli con la relativa richiesta per i soli contratti standard; quindi, apriva una posizione informatica con prenotazione di un numero di contratto; acquisiva una determinata documentazione (indicata dall’azienda) e, quando questa era completa inseriva tutto nel telematico che generava automaticamente un incarico per effettuare quanto necessario per l’allacciamento, la voltura e la chiusura.
4.2. Secondo la stessa, dunque, l’addetto operazioni clientela risulta essere un ‘Lavoratore che esegue attività di supporto e di informazione alla clientela ed operazioni di sportello o retro-sportello relative a contratti standard’, mentre l’addetto alla clientela è ‘Lavoratore che, operando anche attraverso canali telefonici e/o telematici mediante l’utilizzo e con il supporto di sistemi informativi, esegue attività di supporto e di informazione alla clientela e di attivazione e variazione di contratti standard’.
4.3. Il COGNOME, per la Corte, è risultato gestire le richieste e le modifiche contrattuali, mentre il lavoratore inquadrato al 3° livello può effettuare l’attivazione e la
variazione di contratti standard, anche attraverso canali telefonici e/o telematici, ma il suddetto allora appellato non aveva dimostrato di redigere contratti perché ha utilizzato prestampati, nei quali era già indicata dall’azienda anche la documentazione da richiedere e da produrre all’utenza.
4.4. Dopo ulteriori considerazioni in ordine a quanto dimostrato o non dimostrato dal lavoratore, la Corte concludeva che, ritenuta indimostrata l’attivazione e la variazione di contratti standard da parte dello stesso, la sua domanda di riconoscimento della qualifica superiore doveva essere rigettata.
Avverso tale decisione COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il Consigliere delegato ex art. 380 bis c.p.c. novellato, con atto depositato il 27.5.2024, ha proposto la definizione del ricorso per cassazione nel senso della sua inammissibilità
Con atto depositato telematicamente il 10.6.2024, il difensore del ricorrente ha chiesto di disporre la decisione del ricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che nella cennata proposta in data 27.5.2024, dopo aver riferito il contenuto dei due motivi di ricorso, si è rilevato che: ‘Il ricorso è inammissibile’ per le ragioni ivi in dettaglio esposte.
2 . Con il primo motivo il ricorrente denuncia ‘Violazione e falsa applicazione di norme di contratto collettivo (art. 360 n. 3 c.p.c.) in relazione all’articolo 18 del CCNL Federgascqua 9 marzo 2007’.
2.1. Ebbene, a fronte di motivazione che -come già accennato in narrativa -ha preso le mosse dal completo tenore testuale delle declaratorie del 2° e del 3° livello del CCNL (comprensive di ‘elementi qualificanti’ e dei ‘profili professionali campione’, segnatamente di quelli, rispettivamente, di ‘addetto operazioni clientela’ e di ‘addetto clientela’, ossia, quelli che venivano in specifica considerazione nella fattispecie concreta) (cfr. facciate 46 dell’impugnata sentenza), il ricorrente stesso dichia ra ‘che il ccnl di settore è stato da noi prodotto per estratto nel fascicolo di parte di primo grado come doc. 2’ (così a pag. 5 del ricorso, ma v. anche pag. 15 dello stesso).
Ma -soprattutto -tale prima censura s’incentra su una diversa lettura (non delle norme collettive, bensì) delle risultanze processuali, e, segnatamente, delle prove testimoniali (cfr. pagg. 6-11 del ricorso).
Analoghe considerazioni valgono per il secondo motivo con il quale il ricorrente denuncia ‘Nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.’.
3.1. Invero, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili che il ricorrente profila in tale secondo motivo si
fonda esplicitamente sempre su quanto argomentato nel primo (cfr. pag. 13 del ricorso).
In particolare, la tesi di fondo dello stesso è che i contratti che riguardano la datrice di lavoro sarebbero tutti contratti per adesione, sicché la specifica affermazione della Corte territoriale secondo cui l’allora appellato ‘non ha dimostrato di redigere contratti perché ha utilizzato prestampati, nei quali è già indicata dall’azienda anche la documentazione da richiedere e da produrre dall’utenza’ sarebbe in contrasto con le previsioni collettive in considerazione.
3.2. Osserva il Collegio, in linea con quanto considerato con la proposta di definizione del giudizio, che in realtà le deduzioni del ricorrente si basano su un’incompleta considerazione dei motivi della sentenza di secondo grado in ordine all’accertamento probatorio (cfr. pag. 12 del ricorso in confronto alle diffuse considerazioni alle facciate 7-8 dell’impugnata sentenza).
Il ricorrente, tra l’altro, trascura di considerare che, come già riferito in narrativa, la conclusione tratta dalla Corte di merito è stata nel senso di ritenere indimostrate l’attivazione e la variazione dei contratti standard, in modo perfettamente aderente al tenore letterale della premessa declaratoria specifica del ‘profilo professionale’ di 3° livello dell”addetto alla clientela’ (cfr. facciata 6 della sentenza), nel punto in cui si riferisce appunto ad attività, tra le altre, ‘di attivazione e vari azione dei contratti standard’.
In definitiva, in conformità alla suddetta proposta, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.
5 . Il ricorrente, soccombente in rito, dev’essere
condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. Inoltre, ai sensi dell’art. 380 bis, ult. comma, c.p.c. novellato, siccome il giudizio di legittimità viene definito in conformità alla proposta di cui sopra, devono essere applicati il terzo ed il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. nei termini specificati in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 3.600,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge; condanna, altresì, la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, della somma di € 1.800,00, ex art. 96, comma terzo, c.p.c., ed al pagamento, in favore della cass a delle ammende, della somma di € 1.800,00, ex art. 96, comma quarto, c.p.c.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale del 9.1.2025.
La Presidente
NOME COGNOME