Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32985 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 32985 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 8778-2024 proposto da:
SPAGNOLO NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 758/2023 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 02/10/2023 R.G.N. 950/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
Inquadramento
superiore
Differenze retributive
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/10/2025
CC
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 1398/2021 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE aveva accolto il ricorso di COGNOME NOME nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, aveva accertato il diritto della ricorrente alle differenze economiche per inquadramento nel par. 230 a far tempo dal 28.5.2014 e il diritto all’acquisizione di tale parametro dal 28.11.2014, con condanna della resistente RAGIONE_SOCIALE al sopra citato superiore inquadramento dal 28.11.2014 ed al pagamento delle relative differenze economiche, oltre accessori di legge, dal 28.5.2014.
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, definitivamente pronunziando sull’appello principale proposto con ricorso dell’11.10.2021 dalle RAGIONE_SOCIALE nei confronti della COGNOME, nonché sull’appello incidentale proposto da quest’ultima, avverso la suddetta sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, così provvedeva: rigettava l’appello incidentale; -accoglieva l’appello principale e, per l’effetto, rigettava integralmente la domanda proposta dalla COGNOME con il ricorso introduttivo del 15.7.2016.
Per quanto qui interessa, la Corte territoriale dava ampiamente conto: di quanto dedotto e richiesto dall’attrice nel ricorso introduttivo di primo grado; – della posizione assunta dalla società convenuta; – di quanto considerato e deciso dal primo giudice; dei tre motivi dell’appello principale di FSE; -delle difese e delle censure svolte dalla lavoratrice quale appellante incidentale, le cui conclusioni venivano testualmente riportate in sentenza.
Tanto premesso, la Corte, superata la questione dell’eccepita tardività dell’appello principale, osservava che l’appellante incidentale, nel corpo del proprio atto, non aveva in alcun modo contestato la sentenza di primo grado nella parte dichiarativa della prescrizione, sicché si era formato giudicato interno con riferimento all’estinzione del diritto a pretendere le differenze retributive fino al 2.11.2010.
4.1. Rilevava, ancora, che non risultava espressa alcuna critica e/o censura alla decisione nella parte in cui si erano valutate le conclusioni finali rassegnate con le note di trattazione scritta del 22.2.2021, e che il Tribunale aveva sottolineato, altre sì, l’impossibilità di considerare le ulteriori note difensive del 2.4.2021 come correttive delle precedenti (anche questo punto non risultava contestato).
Considerava, inoltre, che la COGNOME aveva censurato in via incidentale la sentenza deducendo che il Tribunale avrebbe comunque dovuto esaminare la storia lavorativa sin dal 2002 ed aveva esposto le ragioni di dissenso rispetto a quanto affermato dal Tribunale con riferimento al periodo decorrente dal 2005 ‘al netto della prescrizione’. Aveva pertanto lamentato la mancata considerazione della vicenda lavorativa a partire dal 2002 e concluso per la riforma della sentenza richiedendo ‘per l’effetto’ accer tarsi e dichiararsi sin dal 2.11.2010 il diritto agli inquadramenti superiori di cui ai parametri 250 e 230.
5.1. Osservava, però, la Corte che il primo giudice, pur avendo ritenuto esaminabile la domanda dichiarativa e di condanna generica solo dal 2.11.2010, dopo aver riportato le declaratorie delle Aree 1 e 2 del c.c.n.l. ed i relativi parametri, aveva comunqu e valutato l’ampiezza dei compiti assegnati alla
COGNOME dal 2005 (‘ per quanto qui interessa, al netto della prescrizione … ‘), come si leggeva a pag. 6, ultimo periodo della sentenza, secondo il metodo c.d. ‘trifasico’. Tanto era avvenuto in virtù della considerazione (implicita) dell’assoggettamento a prescrizione decennale del diritto alle mansioni superiori una volta individuato come atto interruttivo il ricorso gerarchico del 3.11.2005.
5.2. Di conseguenza, per la Corte, le doglianze dell’appello incidentale, il cui esame precedeva la trattazione dell’appello principale per ragioni di ordine logico, dovevano essere circoscritte alla sola verifica del tipo e del contenuto delle mansioni svolte dal novembre 2005 e fino al 30.8.2011, periodo nel quale la COGNOME era inquadrata con il parametro 193, mentre nella restante parte le doglienze e le relative conclusioni non erano esaminabili.
Tanto considerato, la Corte territoriale passava ad esaminare in dettaglio le mansioni disimpegnate dalla COGNOME in concreto dal 2005 al 2011, specificando che nell’ambito di tale periodo dal settembre 2005 al settembre 2011 la lavoratrice era inquadrata con il parametro 193.
6.1. La Corte, quindi, considerava la classificazione del personale che trovava la sua disciplina, dichiaratamente inderogabile dalla contrattazione di secondo livello, nell’art. 2 del c.c.n.l. applicabile, e tanto, prima, con riferimento sia alle quattro aree professionali ivi previste, poi, con riferimento ai profili e parametri dell’Area professionale 1 ‘Mansioni gestionali e professionali’, con le relative declaratorie, sia per l’unico profilo del parametro 250 (ossia, quello rivendicato in via
principale dalla lavoratrice) sia dei due profili di parametro 230 (vale a dire, quello in subordine reclamato dalla lavoratrice).
6.2. Analogamente, prendeva in esame la declaratoria generale dell’Area professionale 2 ‘Mansioni di coordinamento e specialistiche’ e, quindi, i profili di parametro 205 e di parametro 193, per concludere anzitutto che, tenuto conto del contenuto delle mansioni in concreto espletate nel suddetto periodo in esame, come ricostruite in precedenza, doveva escludersi in termini di certezza anche la mera possibilità di riconduzione nei parametri dell’Area 1 (250, 230 Professional e 230 capo unità organizzativa), difettando tutti gli elementi caratterizzanti.
6.3. Per la Corte, doveva altresì escludersi che la COGNOME avesse disimpegnato mansioni riconducibili al parametro 205 dell’Area 2, difettando la prova del coordinamento di unità operativa con responsabilità di risultati. Ciò avuto riguardo anche alla mancata emersione di prova dello svolgimento delle mansioni con margini di discrezionalità. Ed invero, come in precedenza esposto, i compiti di volta in volta assegnati erano meramente esecutivi, di tipo impiegatizio, e si estrinsecavano nell’elaborazione di dati contabili e di cassa in ambito assai circoscritto (l’attività di controllo del riversamento dei conti competeva alla sede barese), nel monitoraggio dei punti vendita tramite l’impiego di apposito programma previa raccolta di dati acquisiti dagli altri impiegati e secondo specifiche procedure (teste COGNOME), nel supporto all’attività del medico competente secondo precise scadenze. In definitiva, tutte le attività demandate non implicavano l’esercizio di poteri
decisionali e soluzione di problemi che richiedessero il vaglio di più opzioni operative possibili.
Passando ad esaminare le mansioni disimpegnate nel periodo 1.9.2011 fino al 27.5.2014, la Corte osservava che, nell’ambito di un processo riorganizzativo ed in applicazione dell’art. 5, comma 2, lett. B9 del regolamento per le progressioni in carriera ( così al punto 12 della narrativa dell’atto introduttivo) alla COGNOME fu attribuito il livello 205 ‘collaboratore di ufficio’ con decorrenza dall’1.9.2011. In aggiunta ai compiti di cui al punto C.1) della propria motivazione, con nota del 15.11.2012, la COGNOME fu nominata membro della commissione controllo carburante. Per la Corte, tale attività, che secondo il teste COGNOME (non smentito da altri) consisteva nella contabilizzazione accumuli e costi, rientrava nella declaratoria del profilo e del parametro in questione. E ciò, considerando che all’accumulo degli incarichi in termini quantitativi non poteva corrispondere l’automatico riconoscimento dello svolgimento di attività rientranti in Area superiore in difetto dei presupposti prima illustrati al punto C.2) della stessa motivazione, che dovevano intendersi richiamati.
Per quanto sopra esposto, la Corte concludeva che l’appello incidentale nella parte esaminabile era da respingere.
Nell’esaminare il primo motivo dell’appello principale di RAGIONE_SOCIALE, la Corte premetteva che il Tribunale aveva ritenuto di riconoscere il diritto alle differenze retributive dal 28.5.2014 ed al superiore inquadramento nel parametro 230 dal 28.11.2014, consid erando rilevante a tal fine l’assegnazione all’Ufficio Segreteria, e che RAGIONE_SOCIALE aveva censurato questa decisione
deducendo che i compiti attribuiti in concreto non rispondessero alla declaratoria.
9.1. La Corte giudicava tale motivo fondato, in base a proprio riesame delle risultanze processuali, sia documentali che orali.
9.2. Tra l’altro, riteneva non condivisibile la statuizione del Tribunale laddove sostanzialmente riconosceva l’accesso ad altra Area apprezzando le mansioni sotto il profilo quantitativo e non qualitativo nell’ambito di un organigramma (e funzionigramma) aziendale che a causa della carente allegazione, anche documentale, delle parti non era stato possibile ricostruire con margini di certezza neppure tramite le dichiarazioni testimoniali.
9.3. Puntualizzava, per completezza, che il parametro 230 non avrebbe potuto essere riconosciuto, se pur ai fini delle differenze retributive derivanti dall’espletamento di fatto di mansioni superiori, anche considerando l’ulteriore incarico di cui alla nota del 16.10.2014, con la quale la COGNOME fu indicata (al pari di molti altri dipendenti di altri settori) come referente del ‘RAGIONE_SOCIALE‘, il cui responsabile era altro dipendente, per il ‘settore commerciale di Produzione fer r. e RAGIONE_SOCIALE. Approv. RAGIONE_SOCIALE per il miglior assolvimento dei compiti connessi.
Conclusivamente, la Corte, giudicato assorbito il secondo motivo dell’impugnazione principale, riteneva che la sentenza dovesse essere riformata con il rigetto della domanda.
Avverso tale decisione COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso l’intimata.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 2103, 1362 e 2697 cod. civ. e dell’art. 18 all. A) R.D. n. 148/1931, nonché degli artt. 4141, 112 e 115 c.p.c., in relazione al riconosciuto diritto del lavoratore al la promozione per l’espletamento di mansioni di contenuto professionale superiore, conferite con incarico formale ed in costanza di vacanza del posto superiore. (art. 360 c.p.c. n. 3)’.
Con il secondo motivo denuncia ‘Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 132 n. 4 c.p.c.: nullità di motivazione della sentenza sub specie di motivazione apparente’.
Con il terzo motivo denuncia ‘Nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 111, c. 6 Cost., all’art 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. cod. proc. civ. per vizio di motivazione della sentenza sub specie di motivazione apparente con conseguente omessa pronuncia’.
Il primo motivo è inammissibile.
Secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, espresso più volte anche a Sezioni unite, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il
giudizio, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (così per tutte Cass., sez. un., 27.12.2019, n. 34476).
La ricorrente ha individuato la parte di motivazione dell’impugnata sentenza oggetto di questa censura nel § D alle pagg. 15-17 della stessa (cfr. pagg. 15-16 del ricorso per cassazione), vale a dire, la parte di motivazione in cui la Corte distrettuale ha argomentato l’accoglimento del primo motivo dell’appello principale della società RAGIONE_SOCIALE.
6.1. Ebbene, nel seguito immediato della censura la ricorrente assume che ‘la sentenza impugnata ha immotivatamente prescisso dagli eloquenti documenti’ che passa ad indicare, assumendo che essi ‘provano inequivocabilmente il disimpegno da parte della ricorrente delle superiori mansioni svolte rispetto al suo inquadramento formale (parametro 205 dell’Area 2 dal 2011) a far data, quantomeno dal 28.2.2024, data di conferimento dell’incarico e responsabilità dell’Ufficio Segreteria della Sezione Esercizio di L ecce’.
Ma anche lo sviluppo ulteriore dello stesso motivo esprime solo una critica all’apprezzamento probatorio senz’altro operato dalla Corte d’appello, peraltro inframmezzato dalla prevalente, ma generica denuncia di anomalie motivazionali (cfr. in extenso pagg. 16-18 del ricorso).
Per completezza nota il Collegio che la ricorrente in precedenza, dopo aver richiamato una serie di precedenti di legittimità, aveva sostenuto che ‘tutti questi principi di diritto nella fattispecie in esame sono stati totalmente e
immotivatamente disattesi nella sentenza impugnata della Corte territoriale’ (cfr. pagg. 11 -15 del ricorso).
Va, tuttavia, evidenziato che nell’intero svolgimento del primo motivo la ricorrente non spiega perché e come la Corte d’appello nella statuizione oggetto di censura avrebbe violato ognuna delle numerose e disparate norme di diritto (sostanziale e processuale) indicate in rubrica.
8. Il secondo motivo è infondato.
Secondo altro consolidato indirizzo di questa Corte, pure questo più volte espresso anche a Sezioni unite, la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale, che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto si riferi sce all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Anomalia che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafic o, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (così, ex plurimis , più di recente Cass., sez. un., 21.12.2022, n. 37406).
In questo caso, è impugnato il passaggio motivazionale in cui la Corte di merito si è espressa sull’ulteriore incarico
assegnato alla ricorrente con la nota del 16.10.2014 (v. il § 9.3. della narrativa in fatto di questa ordinanza)
Ebbene, rileva il Collegio che quella quota di motivazione, che la ricorrente denuncia di ‘apparenza’, è in sé del tutto chiara, nel senso che in sintesi la Corte ha voluto significare che si trattava di incarico non significativo, in quanto, per un verso, assegnato ad altri dipendenti per altri settori, e conferito alla lavoratrice per un particolare settore ‘per il miglior assolvimento dei compiti connessi’, e quale mera referente del ‘RAGIONE_SOCIALE‘, di cui era responsabile altro dipendente.
Si tratta, in ogni caso, di osservazioni esplicitamente esposte dalla Corte ‘per completezza’ e che infatti sono state svolte alla fine dell’ampio § D.) della propria motivazione, interamente dedicato ad illustrare le ragioni di accoglimento del primo moti vo dell’appello principale di FSE.
Peraltro, tale apposito § dev’essere considerato ovviamente anche alla luce praticamente di tutto l’ampio precedente ragionamento decisorio della Corte (volto a spiegare la reiezione dell’appello incidentale della lavoratrice e solo riassunto nella narrativa di questo provvedimento) e, segnatamente, per le parti relative a declaratorie generali e specifiche relative al parametro 230, che il primo giudice aveva riconosciuto all’attrice per il periodo dal 28.5.2014.
In definitiva, non sussiste assolutamente la dedotta ‘motivazione apparente’.
12. Il terzo motivo è inammissibile.
Tale censura, in assenza di migliori specificazioni e di precisa individuazione delle parti di motivazione impugnate, parrebbe riferirsi sempre al conferimento dell’ ‘incarico di cui alla nota 16.12.2014’ (cfr. inizio di pag. 22).
Successivamente, la ricorrente accenna alla ‘motivazione della sentenza, come sopra riportata nel suo passo decisivo e saliente’ (v. inizio di pag. 23), ma non è dato intendere a quale passaggio motivazionale la stessa intenda alludere.
La ricorrente, peraltro, nella rubrica del terzo motivo si riferisce ad una ‘omessa pronuncia’ che sarebbe ‘conseguente’ alla ‘motivazione apparente’ nuovamente dedotta.
In definitiva, neppure si riesce a comprendere se e come l’ultima censura si distingua dal precedente secondo motivo.
Alla stregua di tutte le superiori considerazioni, il ricorso dev’essere rigettato.
La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario
delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale del 21.10.2025.
La Presidente NOME COGNOME