Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32574 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 32574 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 8876-2022 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3356/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 01/10/2021 R.G.N. 340/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/10/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Fatti di causa
La Corte d’appello di Roma ha accolto l’appello di RAGIONE_SOCIALE e, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la
Oggetto
Superiore inquadramento
RNUMERO_DOCUMENTO.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 21/10/2025
CC
domanda di NOME di superiore inquadramento e connesse differenze retributive.
La Corte territoriale ha escluso che le mansioni svolte dal lavoratore, inquadrato nel quinto livello contrattuale, fossero riconducibili al settimo livello rivendicato. Ha evidenziato che l’autonomia e le responsabilità che caratterizzavano il lavoro del NOME come direttore dei lavori e dell’esecuzione dei contratti avrebbero giustificato la riconducibilità delle mansioni al più al sesto livello contrattuale ma ha reputato di non poter statuire in tal senso poiché la domanda subordinata, di riconoscimento del livello intermedio, proposta in primo grado non era stata reiterata in appello.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso NOME con tre motivi. RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria.
Il RAGIONE_SOCIALE si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in riferimento al c.c.n.l. RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente censura la sentenza per avere male applicato il cd. procedimento trifasico e sottolinea come la Corte di merito abbia preso in esame, e giudicato insussistenti, alcuni requisiti, quali l’alto grado di competenze specialistiche e l’ampia auton omia decisionale, richiesti ai fini dell’ottavo livello contrattuale e non del settimo. Richiama le ulteriori mansioni espletate, come descritte nel ricorso introduttivo di primo grado, assumendone la sussumibilità nel settimo livello.
Con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in riferimento al c.c.n.l. RAGIONE_SOCIALE e all’art. 101 del d.lgs. n. 50 del 2016, già art. 148 e ss. del d.P.R. 207 del 2010 e in precedenza dell’art. 24, d.P.R. 554 del 1999.
Il ricorrente argomenta di essere stato nominato direttore dei lavori e direttore dell’esecuzione del contratto e che tali mansioni rientrano senz’altro nel settimo livello, come desumibile dall’art. 101 cit., poiché si tratta di funzioni direttive, svolte in totale autonomia operativa, sulla base di generali istruzioni impartite dal responsabile unico del procedimento per il raggiungimento degli obiettivi aziendali ovvero per la regolare esecuzione dei lavori oggetto di appalto.
Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in riferimento all’art. 346 c.p.c. Si critica la decisione d’appello là dove ha escluso di poter riconoscere il diritto d el lavoratore all’inquadramento nel sesto livello a causa della mancata riproposizione in appello della domanda subordinata, invece articolata in primo grado. Il ricorrente fa presente di avere riproposto la domanda subordinata attraverso il richiamo alle conclusioni formulate in primo grado (‘ qualora l’RAGIONE_SOCIALE lo ritenga necessario si reiterano le richieste formulate nel giudizio di prime cure ‘).
Il primo motivo di ricorso non è fondato.
La sentenza d’appello, dopo avere riportato le declaratorie contrattuali relative al quinto e al settimo livello, ha riassunto le caratteristiche salienti delle mansioni che il lavoratore avrebbe dovuto dimostrare di avere svolto per ambire all’inquadramen to superiore; esattamente, di avere svolto la propria attività «con un grado di autonomia limitato alle sole ‘direttive generali’,
predisponendo programmi operativi per il conseguimento degli obiettivi aziendali; con rilevante grado di specializzazione, se operante individualmente (come l’analista di sistema); con responsabilità estesa al coordinamento di un intero ‘settore tecnico o amministrativo composto da più uffici’, se investito di specifici incarichi di coordinamento e controllo’.
Sulla premessa dell’essere l’attività del NOME svolta non individualmente (come l’analista di sistema) ma attraverso l’altrui coordinamento, la Corte d’appello ha escluso che il predetto fosse responsabile di un intero settore composto da più uffici; ha evidenziato come sopra al predetto fossero collocati gerarchicamente un dipendente di settimo livello e poi un dirigente.
La Corte territoriale ha appurato che il NOME, nel ruolo di ‘direttore dei lavori’ o di ‘direttore dell’esecuzione del contratto’, ‘controllava lo svolgimento degli appalti di manutenzione (peraltro per lo più di modesto importo) e si interfacciava, pertanto, con le ditte appaltatrici, ma sempre con un ruolo operativo, occupandosi di verificare che il servizio fosse eseguito secondo gli obblighi contrattuali…’; che, difatti, i documenti più rilevanti erano tutti controfirmati dal superiore e che anche la corrispondenza relativa alla redazione dei bandi di gara o del piano acquisti vedeva il NOME ‘operare come un collaboratore fra gli altri, senza alcuna preminenza, facente parte di un team che … si interfacciava e rispondeva ai superiori’ (sentenza, p. 7).
Ha quindi ritenuto che tale attività non integrasse il requisito della ‘predisposizione di programmi operativi per il conseguimento degli obiettivi aziendali nonché dei relativi piani di lavoro’ richiesto al fine dell’inquadramento nel settimo livello.
Tale accertamento non può essere scalfito dal riferimento alle altre mansioni descritte nel ricorso introduttivo poiché una simile prospettiva investe la quaestio facti non revisionabile in questa sede di legittimità.
Non ricorre pertanto la violazione delle norme del contratto collettivo e neppure quella di cui all’art. 2103 c.c., in quanto la Corte di merito ha rigorosamente svolto il procedimento logicogiuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato attraverso le tre fasi successive, consistenti nell’accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell’individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini (Cass. n. 30580 del 2019; n. 18943 del 2016; n. 8589 del 2015), all’esito del quale ha ritenuto mancanti i presupposti del superiore livello rivendicato. Il riferimento fatto dalla sentenza al mancato possesso, da parte del NOME, di un ‘alto grado di competenze specialistiche’, avendo egli il titolo di perito industriale, rimanda letteralmente e logicamente alle caratteristiche dei profili esemplificativi prima richiamati e precisamente a quello di analista di sistema. Del pari, il cenno alla mancanza di una ‘ampia autonomia decisionale’ esplicita il difetto di un requisito proprio delle funzioni direttive di cui al settimo livello, plasticamente raffigurato dalla necessità che i documenti redatti dal NOME fossero sempre controfirmati dal superiore, ‘segno evidente del fatto che dovessero essere approvati e validati dagli stessi’ (sentenza, p. 7, primo cpv.); ciò esclude che possa ravvisarsi un errore per l ‘improprio riferimento ai contenuti dell’ottavo livello contrattuale.
Il secondo motivo di ricorso è infondato, quanto alla dedotta violazione del contratto collettivo, per le ragioni appena esposte nell’esame del primo motivo.
La censura di violazione dell’art. 101 del d.lgs. n. 50 del 2016 e delle disposizioni precedenti è inammissibile per novità della stessa. L’attuale ricorrente non specifica in che termini e in quali atti processuali abbia sollevato detta questione, alla quale la sentenza non contiene riferimento alcuno.
Questa Corte ha statuito che, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. n. 23675 del 2013; n. 20703 del 2015; n. 18795 del 2015; n. 11166 del 2018; n. 20694 del 2018).
La censura è inammissibile, sotto un diverso profilo, atteso che i giudici di appello hanno valutato gli incarichi di direttore dei lavori e di direttore dell’esecuzione del contratto e ritenuto che gli stessi non valessero ad integrare i requisiti richiesti per il superiore inquadramento in ragione del ‘ruolo operativo’ comunque svolto dall’attuale ricorrente e afferendo detti incarichi a compliti espletati nell’ambito dei singoli appalti.
Il terzo motivo è infondato per alcuni aspetti e inammissibile per altri.
Secondo l’orientamento consolidato, la domanda di accertamento del diritto del lavoratore ad essere inquadrato, anziché nella qualifica richiesta, in una qualifica diversa ed
inferiore, ma pur sempre superiore alla qualifica attribuita dal datore di lavoro, può ritenersi domanda implicitamente inclusa in quella proposta, purché vi sia la corrispondente prospettazione degli elementi di fatto e, segnatamente, della declaratoria contrattuale che sorregga la qualifica intermedia. Incorre, pertanto, nel vizio di omessa pronuncia il giudice di merito che abbia rigettato la domanda di inquadramento nella qualifica superiore, omettendo l’esame della domanda implicitamente proposta in relazione alla qualifica intermedia (v. Cass. n. 3863 del 2008; Cass. n. 22872 del 2013; Cass. n. 1717 del 2009).
Si è, tuttavia, precisato, con riferimento al giudizio di appello, che il lavoratore, che abbia ottenuto in primo grado l’accoglimento della domanda di inquadramento in una qualifica di più gradi superiore a quella riconosciutagli dal datore di lavoro, ha l’onere, in caso di proposizione dell’appello da parte del datore di lavoro, di riproporre espressamente a norma dell’art. 346 c.p.c. (sia pure in qualsiasi forma indicativa di una volontà in tal senso) la domanda (subordinata) di inquadramento in una qualifica intermedia, al fine di ottenere che, in caso di accoglimento dell’appello, sia presa in esame la relativa questione (Cass. n. 11797 del 2000; v. in generale sulla necessità di riproposizione in appello della domanda subordinata Cass. n. 7457 del 2015; Cass. n. 13721 del 2020). Difatti, il giudice di appello può pronunciare sul riconoscimento della qualifica intermedia solo ove ciò sia stato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione ed incorrendo, invece, nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in caso di pronuncia sulla domanda non espressamente riproposta e da intendersi rinunciata ex art. 346 c.p.c. (Cass. n. 3863 del 2008 cit.).
La sentenza d’appello si è attenuta ai richiamati precedenti di legittimità e si sottrae pertanto alle censure di violazione di legge come formulate.
Il terzo motivo è per il resto inammissibile avendo la Corte territoriale escluso l’avvenuta riproposizione della domanda subordinata e ciò in coerenza con il contenuto della memoria di costituzione del lavoratore in appello, visionabile da questa Corte a fronte della denuncia di un error in procedendo , che nessun riferimento contiene alla domanda subordinata né nel testo né nelle conclusioni e che reca la frase riportata a 16 del ricorso (‘qualora il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE lo ritenga necessario si reiterano le ric hieste formulate le giudizio di prime cure’) ma unicamente sotto la rubrica ‘ai fini istruttori’ (v. memoria di costituzione in appello del lavoratore, p. 16, prodotta dalla controricorrente).
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.
La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nell’adunanza camerale del 21 ottobre 2025 La Presidente NOME COGNOME