Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23413 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23413 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 7952-2022 proposto da:
Oggetto
Oggetto: IMPIEGO PUBBLICO –
RAPPORTI SOGGETTI A CCNL DI DIRITTO PRIVATO –
CONSEGUENZE IN TEMA DI ACQUISIZIONE DI INQUADRAMENTO SUPERIORE (ARIF – REGIONE PUGLIA) –
AGENZIA REGIONALE PER LE ATTIVITA’ RAGIONE_SOCIALE – A.RRAGIONE_SOCIALE PUGLIA, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME; R.G.N. 7952/2022 Cron. Rep. Ud. 19/03/2025 CC
– ricorrente –
contro
NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 15/2022 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 26/01/2022 R.G.N. 716/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Foggia rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME avente ad oggetto il riconoscimento del diritto ad essere inquadrato nel 5° livello retributivo previsto dal CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria del settembre 2010 con la qualifica di operaio specializzato ‘autista di mezzi speciali antincendio’, con conseguente richiesta di condanna dell’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali 8d’ora in poi ARIF) al pagamento delle differenze retributive maturate rispetto al livello 4° di inquadramento, anche ai sensi dell’articolo 36 Cost.
Il Tribunale, premesso che ai sensi della disciplina prevista dalla L.R. n. 3 del 2010 l’Agenzia regionale ha natura di ente pubblico non economico, con conseguente riconducibilità del suo personale al comparto del personale delle Regioni e delle autonomie locali, ai sensi dell’art. 5, comma 1 dell’accordo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 02/06/1998, rilevava che la disciplina del pubblico impiego esclude la possibilità di riconoscere al lavoratore il superiore inquadramento rivendicato, stante il generale divieto previsto dall’art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001.
La Corte di appello di Bari riformava la sentenza di prime cure applicando al caso di specie il disposto di cui all’articolo 12 della L.R. Puglia del 25 Febbraio 2010 n. 3 istitutiva dell’ARIF. La precitata norma stabilisce quanto segue: ‘Per lo svolgimento dei compiti istituzionali l’Agenzia si dota di proprio personale tecnico, amministrativo e operaio nel
rispetto della dotazione organica approvata dalla Giunta regionale su proposta del Direttore generale anche in considerazione dei processi assunzionali e di primo inquadramento di cui ai commi successivi, nonché dell’articolo 16 comma 5.2. In fase di prima istituzione l’Agenzia si avvale a) degli operai di ruolo e degli operai e impiegati a tempo indeterminato alle dipendenze della Regione Puglia già addetti alle attività forestali e irrigue che transitano alle dipendenze dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 31 Marzo 2001 numero 165; b) degli operai stagionali forestali e agricoli già assunti a tempo determinato alle dipendenze della Regione Puglia per lo svolgimento delle attività forestali e irrigue trasferite all’agenzia… a tal f ine l’agenzia opera nel corso dell’anno 2010 la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro degli operai stagionali forestali mediante la loro utilizzazione per una durata pari o superiore a cento ottantuno (181) giornate lavorative al fine di assicurare il consolidamento e il miglioramento delle attività di cui agli articoli 2 e 3…c) dei dipendenti di ruolo della Regione già addetti all’organizzazione e all’amministrazione delle attività forestali e irrigue svolte dalla Regione Puglia e trasferite all’Agenzia mediante l’istituto del distacco. Tali dipendenti continuano a beneficiare del trattamento economico fondamentale e accessorio in godimento con ordine a carico del bilancio regionale’.
Ciò posto, la corte distrettuale collocava la posizione dell’Ingelido nel comma 2 lett. b) dell’articolo sopraesposto, essendo l’istante un operaio stagionale a suo tempo assunto a tempo determinato dalla Regione Puglia poi transitato all’ARIF ove è stato stabilizzato a far data dal 17/05/2010.
Il successivo comma 3 della legge regionale stabilisce che ‘Al personale operaio dell’Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulicoforestale e idraulico-agraria, con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativoprevidenziale (…). Al restante personale dell’Agenzia ivi inclusi gli operai già inquadrati nei ruoli regionali di cui alla lettera a) del comma 2… si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali’.
Conseguentemente, ad avviso della Corte distrettuale il legislatore regionale contempla due discipline differenziate relativamente al personale dell’ARIF: da un lato, quella privatistica applicabile al personale operaio assunto con contratto a termine transitato dalla regione stabilizzato solo presso l’ARIF (art. 12, comma 2, lett. b), dall’altro quella rivolta al restante personale che mantiene intatto il pregresso rapporto di pubblico impiego.
Pertanto, la Corte di merito riteneva applicabile al caso di specie l’articolo 11 del CIRL Puglia e dell’articolo 8 del citato CCNL di categoria: il primo evidenzia l’appartenenza delle mansioni di ‘autista di mezzi antincendio’ espletate dall’Ingelido al superiore quinto livello; il secondo garantisce allo stesso l’acquisizione del diritto alla qualifica superiore per aver svolto le mansioni proprie di tale qualifica per 40 giorni anche discontinui nell’anno solare, nonché il diritto per tutto il periodo in cui tale mansione è svolta al trattamento economico previsto per la qualifica superiore.
La Corte distrettuale, quindi, accertava l’espletamento di mansioni superiori e, conseguentemente, riconosceva l’inquadramento nel 5° livello retributivo a decorrere dal
settembre 2010, con condanna dell’ARIF alla corresponsione delle differenze retributive maturate a decorrere dall’08/01/2014.
RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione assistito da tre motivi, cui ha resistito con controricorso il signor NOME COGNOME
La ricorrente ha, altresì, depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, commi 3, 4 e 5 della L.R. Puglia n. 3/2010; falsa applicazione dell’art. 8 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale e idraulico-agrari a del 07.12.2010. Violazione dell’art. 117 comma 2 lett. L Cost.; violazione dell’art. 1 del D.lgs. n. 165/2001 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c..
Trattandosi di rapporto di pubblico impiego con Ente pubblico non economico, trova piena applicazione la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 165/2001 che preclude l’applicabilità dell’art. 12 comma 3, 4 e 5 della L.R. Puglia N. 3 / 2010 e delle norme dei CCNL che prevedono l’inquadramento a superiore livello retributivo per effetto delle mansioni effettivamente svolte.
In quest’ottica, la disciplina del pubblico impiego cosiddetto privatizzato, raccolta e coordinata nel D.Lgs. n. 165 del 2001, prevede espressamente (art. 1, comma 3), che le relative disposizioni costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’art. 117 Cost. e che le Regioni a statuto ordinario vi si debbono attenere, rendendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti.
La disciplina del rapporto di lavoro pubblico privatizzato, quindi, è rimessa alla legislazione esclusiva dello Stato a norma dell’art. 117, comma 2, lett. l) Cost. in quanto
riconducibile alla materia ‘ordinamento civile’ e vincola anche i rapporti alle dipendenze degli enti regionali ad autonomia differenziata e il legislatore può intervenire per conformarne gli istituti, imponendosi all’autonomia privata con carattere di inderogabilità.
Con il secondo motivo si eccepisce la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 della L.R. Puglia n. 3/2010 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c..
La Corte di appello di Bari non si sarebbe avveduta che i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 12 della L.R. n. 3/2010 che dispongono l’applicazione del contratto collettivo nazionale agli operai dell’ARIF su cui si basa la decisione gravata sono stati abrogati con l’articolo 32 della legge regionale numero 45 del 28/12/2012.
Con il terzo motivo si lamenta la violazione degli artt. 2, commi 2, 40, 40 bis e 52 D.lgs. n. 165/2001 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c..
La Corte di appello barese avrebbe dovuto di disapplicare il contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico stante la pacifica operatività al caso di specie della normativa di cui al decreto legislativo n. 165/2001. Ad avviso della ricorrente la prevalente disciplina statale del pubblico impiego impedisce l’applicazione degli istituti privatistici incompatibili con le norme statali inderogabili, pur in presenza di una norma regionale che ha assoggettato una determinata categoria di dipendenti di un ente pubblico alle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro; ed in particolare, la normativa statale impedisce l’applicazione delle norme contrattuali che prevedono l’acquisizione della qualifica superiore per intervenuto svolgimento di mansioni superiori, stante il
contrasto con la normativa inderogabile di cui all’art 52 del decreto legislativo n. 165/2001.
I motivi da trattare congiuntamente in quanto connessi sono fondati.
4.1 La questione della applicabilità al rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico delle regole generali di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, con conseguente operatività dell’art. 52 del medesimo d.lgs., è stata di recente affrontata da questa Corte (Cass. Sez. L, Sentenza n. 10811 del 24/04/2023) con l’affermazione di principi cui il Collegio intende dare continuità, pronuncia che si richiama anche ai sensi dell’art. 188 disp. att. c.p.c..
4.2 Va a. riguardo affermata la indubbia natura di RAGIONE_SOCIALE quale ente pubblico non economico.
La Legge Regionale n. 3 del 2010, istitutiva di esso, fa riferimento al trattarsi di persona giuridica ‘di diritto pubblico’ (art. 1, co. 2) e le attività svolte sono proprie del corrispondente settore di pertinenza della Regione, operando ARIF come mero ‘ente tecnicooperativo’, mediante attività e servizi ‘a connotazione non economica’, finalizzati al sostegno dell’agricoltura e alla tutela del patrimonio boschivo. Il tutto in un contesto in cui l’ente è soggetto ad un assai forte indirizzo regionale (v. la declinazione di esso nelle varie ipotesi regolate dall’art. 4 L. Regione Puglia cit.), con nomina parimenti regionale del Direttore Generale.
Tutti gli elementi di cui sopra sono palesemente ed univocamente convergenti nel senso della qualificazione in termini di ente pubblico non economico di ARIF, che va dunque ritenuta tale.
4.3 Ciò posto, il signor NOME appartiene, come esplicitato dalla Corte di merito, alla tipologia di operaio proveniente dalla platea degli «operai stagionali forestali e agricoli già assunti a tempo determinato alle dipendenze della Regione Puglia per lo svolgimento delle attività forestali e irrigue trasferite all’Agenzia» (art. 12, co. 2, lett. b L. Regione Puglia cit).
Ad essi, «si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulicoagraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico economico e assicurativo-previdenziale» (art. 12, co. 3, prima parte L. Regione Puglia cit.), mentre gli altri dipendenti di RAGIONE_SOCIALE sono soggetti in pieno al regime dell’impiego pubblico privatizzato (seconda parte del medesimo art. 12, co. 3).
La previsione è stata poi abrogata dall’art. 32 L. Regione Puglia n. 45/2012, ma ciò qui non rileva, essendo la decisione di merito maturata rispetto ad una fattispecie definitasi all’ottobre 2010.
4.4 Dal punto di vista storico, come rilevato anche in altro precedente di questa S.C. riguardante la Regione Campania, «l’applicazione agli operai addetti a lavori di sistemazione idraulica e forestale del contratto collettivo di diritto privato affonda le sue radici nella legge n. 124 del 1985, con la quale era stato previsto che il «Ministero dell’agricoltura e delle foreste, per fronteggiare le esigenze relative all’esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati negli articoli 68 e 83 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo
determinato» ed era stato stabilito che «le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento» e ‘la richiamata disciplina, come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 3465/1998 e Cass. S.U. n. 24670/2009) si poneva in continuità con le previsioni della legge n. 205/1962 che già in precedenza aveva consentito all’amministrazione forestale di assumere, sia pure solo a tempo determinato, operai con contratti di diritto privato» (Cass. 1 marzo 2023, n. 6193). Si sono poi susseguite, anche all’interno della Regione Puglia, varie vicende (d.p.r. 10 aprile 1979; L. Regione Puglia n. 15 del 1994 etc.) rispetto all’utilizzazione del personale operaio salariato con contratto di natura privatistica ed alla gestione di servizi di bonifica, irrigui, agricoli etc., che qui non mette conto approfondire, in quanto l’oggetto del contendere riguarda, più limitatamente, personale già a tempo determinato presso la Regione ed inquadrato in Arif a tempo indeterminato, con rinvio al CCNL di diritto privato per effetto dell’art. 12, comma 2, lett. b) e comma 3, prima parte, L. Regione Puglia 3/2010 cit. 4.2 Ferma restando la discrezionalità del legislatore nel disciplinare secondo le modalità più opportune, nei limiti dei canoni costituzionali, la disciplina del rapporto di lavoro anche dei dipendenti degli enti pubblico non economici, la giurisprudenza di questa S.C. si è consolidata, proprio in relazione a normative analoghe di altri enti regionali di analoghi settori, nel senso che l’applicazione del CCNL di diritto privato non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico. Ciò è stato detto fin dalla lontana Cass, S.U., 29 luglio 1998
n. 7419, a fini di riparto della giurisdizione, ma più di recente
l’orientamento si è andato consolidando con pronunce riguardanti analoghi regimi degli operai forestali della Regione Sardegna (Cass. 7 dicembre 2015, n. 24805 e poi, insieme ad altre, Cass. 2 dicembre 2016, n. 24666, al fine di escludere la conversione del rapporto a tempo determinato illegittimo in rapporto a tempo indeterminato, con applicazione piena dell’art. 36 d. lgs. 165/2001) e dei lavoratori addetti a sistemazione idraulica forestale e idraulica agraria della Val d’Aosta (Cass. 26 maggio 2020 n. 9 786).
Si può dunque ritenere che tale sia il principio generale vigente in materia, in sé tra l’altro coerente con la palese esigenza -a meno di esplicite e specifiche previsioni del legislatore rispetto a singole situazioni -di tendenziale omogeneità nella disciplina del lavoro pubblico privatizzato.
4.5 Declinando tale principio rispetto al caso di specie, ne deriva che il richiamo dell’art. 12, co. 3, prima parte al ‘contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulicoagraria’ ed al relativo ‘tratt amento giuridico-economico e assicurativoprevidenziale’ va inteso come strettamente inerente, per quanto qui interessa, alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori ed alle mansioni esigibili, nonché al trattamento economico ivi previsto.
Profili, questi ultimi che in qualche misura impattano meno, anche per gli adeguamenti normativi di cui si dirà, sulle caratteristiche centrali dell’assetto del pubblico impiego privatizzato.
Viceversa, non può operare, per la prevalenza delle regole comuni del lavoro privatizzato ed in specie dell’art. 52 d. lgs. 165/2001, la disciplina di acquisizione del diritto
all’inquadramento per effetto dell’esercizio di fatto delle corrispondenti mansioni superiori.
L’art. 52 cit. va infatti letto in diretto coordinamento con le norme (art 6, 40-bis e 48) del d. lgs. 165/2001 che regolamentano, a fini di buon andamento, tutto l’assetto dei fabbisogni e delle dotazioni proprie della P.A., in vista della programmazione e sostenibilità finanziaria del suo operato.
Norme la cui fisionomia verrebbe alterata dalla possibilità che comportamenti di fatto possano comportare acquisizioni di diritto ad inquadramenti superiori, a prescindere da concorsi programmati, vacanze di posti etc.
Anzi, a ben vedere, opinando diversamente e stante anche il disallineamento che si realizzerebbe rispetto all’assetto comune dell’impiego privatizzato, si dovrebbe sospettare la normativa regionale di violazione dell’art. 117, co. 2 lett. l) della Costituzione per avere essa disciplinato, come non le è concesso, materia propria dell’ordinamento civile.
Con riferimento ai profili privatistici di regolazione del rapporto di lavoro, la Consulta infatti -si cita da Corte Costituzionale 25 luglio 2022, n. 190 -«ha costantemente affermato che la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici rientra nella materia «ordinamento civile», attribuita in via esclusiva al legislatore statale dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (sentenze n. 146, n. 138 e n. 10 del 2019). Ciò comporta che le Regioni non possono alterare le regole che disciplinano tali rapporti privati (ex multis, sentenza n. 282 del 2004)’ ed ha altresì ribadito che «’a materia dell’ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, investe la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla
regolazione del rapporto di lavoro (ex plurimis, sentenze n. 175 e n. 72 del 2017, n. 257 del 2016, n. 180 del 2015, n. 269, n. 211 e n. 17 del 2014)’ (sentenza n. 257 del 2020)» (sentenza n. 25 del 2021).’ Aggiungendosi altresì che ‘con riguardo alla disciplina dei rapporti di lavoro pubblico e alla loro contrattualizzazione, è stato affermato da questa Corte che «i principi fissati dalla legge statale in materia ‘costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull’esigenza, connessa al precetto c ostituzionale di eguaglianza, di garantire l’uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale ‘» (sentenza n. 154 del 2019; nello stesso senso, sentenze n. 232 e n. 81 del 2019, n. 234 del 2017, n. 225 e n. 77 del 2013)».
Tutto ciò orienta verso un’interpretazione della norma regionale coerente con i principi dell’ordinamento generale del d.lgs. 165/2001.
4.6 L’assetto come sopra ricostruito trova del resto riscontro puntuale sia in dati della stessa Legge Regionale della cui applicazione qui si discute, sia nell’evolversi della legislazione nazionale, cui si è già fatto cenno.
4.6.1. Sul piano regionale, l’art. 12, co., 1 L. n. 3 del 2010 è rigoroso nel prevedere che ARIF «si dota di proprio personale tecnico, amministrativo e operaio nel rispetto della dotazione organica, approvata dalla Giunta regionale su proposta del Direttore generale anche in considerazione dei processi assunzionali e di primo inquadramento di cui ai commi successivi», tra cui appunto il comma che regola ratione temporis la vicenda di questa causa richiamando la contrattazione di diritto privato.
4.6.2 Sul piano nazionale, l’art. 7 -bis, del d.l. 120/2021 conv. Con mod. in L. 155/2021 prevede altresì ora che «per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l’esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico un rappresentante delle regioni».
Previsioni che richiamano i vincoli di spesa e, integrando la compagine datoriale in ambito sindacale di un rappresentante degli enti di riferimento, in qualche misura allinea il modello, pur nella specificità, a quello generale proprio del d.lgs. 165/2001, a conferma delle conclusioni di principio sopra assunte.
Tutto ciò comporta l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.
In conclusione, il ricorso va accolto con cassazione e rinvio alla Corte di Appello di Bari.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia alla Corte di Appello di Bari in diversa composizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione